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Con il D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, il legislatore riconduce, all'art. 42, l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono avere delle conseguenze sull’organizzazione aziendale, sui ritmi produttivi, sulle modalità di svolgimento della prestazione e sui processi decisionali che interessano la sicurezza del lavoro.

Intelligenza artificiale e organizzazione aziendale

La portata della disposizione si evince nel criterio adottato dal Legislatore per individuare la rilevanza prevenzionistica dell’intelligenza artificiale, l’attenzione ricade sulle concrete modalità di inserimento dei sistemi tecnologici nei processi lavorativi e sugli effetti che ne derivano per le condizioni di svolgimento dell’attività. La valutazione assume, pertanto, una dimensione organizzativa e funzionale, ma vi è di più  ci troviamo in un contesto nel quale le caratteristiche della tecnologia acquistano significato a seconda del contesto in cui vengono implementate e in particolare, in rapporto con le mansioni, le procedure, le decisioni operative e gli assetti organizzativi dell’impresa.

Gli ambiti di rischio e il ruolo centrale del DVR

L’art. 42 individua quattro ambiti nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale rileva ai fini della valutazione dei rischi:

  • organizzazione del lavoro;
  • ritmi produttivi;
  • modalità di esecuzione della prestazione;
  • processi decisionali rilevanti per la sicurezza.

Il richiamo all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 colloca tale analisi all’interno dell’ordinario sistema aziendale di valutazione dei rischi, in tale contesto l’AI risulta un elemento in grado di impattare su situazioni di rischio già considerate nell’organizzazione produttiva oppure di determinare specifiche esigenze di prevenzione e protezione. La disposizione, in questa prospettiva, valorizza la concreta interferenza tra tecnologia e ambiente lavorativo, mentre la qualificazione del rischio dipende dalle modalità attraverso le quali il sistema interviene nell’esecuzione delle attività e nell’assunzione delle decisioni.

L’incidenza sui ritmi produttivi costituisce, sotto tale profilo, uno degli aspetti maggiormente significativi, poiché i sistemi in grado di influenzare la successione delle operazioni o determinare i tempi di svolgimento delle mansioni possono modificare le condizioni organizzative della prestazione. Un attenzione analoga la merita l’uso dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali connessi alla sicurezza, soprattutto quando il sistema contribuisce a definire istruzioni operative o procedure destinate a orientare il comportamento dei lavoratori.

Il collegamento espresso tra l’art. 42 e l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al documento di valutazione dei rischi una funzione centrale anche rispetto all’impiego dell’intelligenza artificiale, poiché la ricognizione dei pericoli presenti nell’ambiente lavorativo deve comprendere le conseguenze prevenzionistiche riconducibili ai sistemi tecnologici utilizzati dall’impresa.

Sul piano applicativo, la valutazione richiede anzitutto l’individuazione dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente presenti nei processi aziendali e delle attività nelle quali essi trovano impiego, cui segue l’esame delle possibili interferenze con l’organizzazione del lavoro, i ritmi produttivi, le modalità esecutive e i processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza. Tale ricostruzione costituisce il presupposto per identificare i rischi specifici associati all’utilizzo dei sistemi e per determinare le misure di prevenzione e protezione coerenti con le condizioni operative riscontrate.

La formulazione dell’art. 42 lascia spazio a un’attività valutativa strettamente connessa alle caratteristiche dell’organizzazione aziendale, poiché la disposizione individua gli ambiti di rilevanza del rischio senza definire una metodologia tecnica specifica o una struttura documentale predeterminata.

Il DVR diviene così la sede nella quale documentare, secondo le esigenze che emergono dalla concreta valutazione, la presenza dei sistemi di intelligenza artificiale, le attività interessate dal loro utilizzo, gli eventuali rischi specifici individuati e le corrispondenti misure di prevenzione e protezione. A questi elementi si affianca il profilo relativo all’informazione e alla formazione dei lavoratori, espressamente richiamato dalla disposizione e strettamente collegato alla conoscenza dei rischi derivanti dall’impiego delle tecnologie adottate.

L'attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Le implicazioni dell’art. 42 interessano direttamente anche l’attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il cui contributo tecnico assume particolare rilevanza nell’identificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e nell’analisi delle loro possibili conseguenze sulle condizioni di lavoro.

Un primo profilo riguarda la necessità di conoscere il concreto impiego dei sistemi tecnologici, poiché la loro denominazione o classificazione generale offre elementi insufficienti per comprendere le conseguenze derivanti dall’inserimento nel contesto produttivo. Assume invece rilievo l’identificazione delle funzioni effettivamente esercitate, delle attività sulle quali il sistema interviene e delle decisioni operative che possono risentire dei suoi risultati.

A tale ricognizione segue l’analisi dell’impatto prevenzionistico, con particolare riferimento alle modifiche relative alle procedure, alla distribuzione dei compiti, all’intensificazione dei ritmi e all’incidenza dell’intelligenza artificiale sulle decisioni connesse alla sicurezza. Gli esiti dell’analisi possono orientare il contributo dell’RSPP alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure organizzative, procedurali e formative ritenute adeguate rispetto alle caratteristiche del processo lavorativo.

Accanto alla valutazione dei rischi, l’art. 42 attribuisce autonoma rilevanza agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, che il datore di lavoro deve assicurare con riferimento ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alle misure di prevenzione e protezione adottate.

La previsione evidenzia il rapporto tra conoscenza del funzionamento dei sistemi tecnologici e tutela della sicurezza, poiché l’efficacia delle misure prevenzionistiche presuppone che i lavoratori acquisiscano consapevolezza delle condizioni operative nelle quali tali strumenti intervengono e dei rischi che possono derivare dal loro utilizzo.

Il contenuto dell’attività informativa e formativa trova pertanto il proprio riferimento nei risultati della valutazione dei rischi e nelle caratteristiche dei sistemi concretamente impiegati, secondo un collegamento che attribuisce particolare importanza alla coerenza tra processi aziendali, misure adottate e conoscenze trasferite ai destinatari.

La formazione assume, in questa prospettiva, una funzione che interessa anche la comprensione delle modifiche organizzative introdotte attraverso l’intelligenza artificiale, soprattutto nei contesti nei quali le indicazioni prodotte dai sistemi incidono sulle procedure operative, sui tempi di esecuzione o sulle decisioni rilevanti per la sicurezza.

Prospettiva antropocentrica, coordinamento istituzionale e funzione preventiva dell’IA

La disciplina contenuta nell’art. 42 trova un ulteriore elemento di lettura nei principi generali richiamati dall’art. 3 del medesimo decreto, che colloca l’impiego dell’intelligenza artificiale in una prospettiva antropocentrica, improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla responsabilità nell’utilizzo dei sistemi, oltre che alla vigilanza sui rischi per i diritti e le libertà.

Tale impostazione assume rilievo anche nell’ambito della sicurezza sul lavoro, nel quale il ricorso all’intelligenza artificiale deve essere considerato alla luce dell’esigenza di tutela della persona e dell’effettiva capacità dell’organizzazione aziendale di individuare e governare i rischi connessi all’innovazione tecnologica.

Un collegamento sistematico emerge inoltre dall’art. 41, dedicato ai processi decisionali assistiti dall’intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro, che valorizza il ruolo della decisione umana e riconosce al lavoratore specifiche garanzie di intelligibilità rispetto all’incidenza dei sistemi tecnologici sulle decisioni che riguardano la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto.

La medesima prospettiva consente di leggere l’art. 42 quale disposizione che affida alla valutazione dei rischi il compito di ricondurre l’innovazione tecnologica entro un quadro organizzativo nel quale la tutela della salute e della sicurezza conserva una posizione centrale.

L’art. 42 attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il coordinamento delle misure dirette ad assicurare che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La disposizione riconosce all’intelligenza artificiale una possibile funzione preventiva, attraverso la promozione di un impiego responsabile dei sistemi anche come strumenti di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e con gli altri soggetti istituzionali competenti.

Si delinea così una duplice prospettiva, nella quale l’intelligenza artificiale costituisce:

  • da un lato, un fattore da considerare nella valutazione dei rischi per le conseguenze che il suo utilizzo può determinare sulle condizioni lavorative;
  • dall’altro, una risorsa tecnologica suscettibile di contribuire al perseguimento degli obiettivi di prevenzione.

Il coordinamento istituzionale previsto dalla norma assume rilievo proprio rispetto a questa duplice dimensione, poiché l’evoluzione dei sistemi tecnologici richiede una particolare attenzione al rapporto tra innovazione dei processi produttivi e salvaguardia delle condizioni di sicurezza.

Per concludere

L’art. 42 del D.Lgs. 179/2026 segna un passaggio significativo nell’inquadramento giuridico dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, poiché attribuisce espressa rilevanza prevenzionistica alle conseguenze che l’impiego dei sistemi può produrre sull’organizzazione aziendale e sulle modalità concrete di esecuzione della prestazione.

Per le imprese, il profilo centrale risiede nella capacità di ricostruire il rapporto tra funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, processi produttivi e condizioni di sicurezza, affinché la valutazione dei rischi possa rappresentare in maniera adeguata le trasformazioni introdotte dalle nuove tecnologie. Per i professionisti della prevenzione, la disposizione richiama l’esigenza di un’analisi che tenga conto delle caratteristiche organizzative delle attività e delle possibili conseguenze delle decisioni assistite da sistemi automatizzati.

La valutazione dei rischi connessi all’impiego dell’intelligenza artificiale presenta, tuttavia, profili di particolare complessità, soprattutto in ragione della novità delle tecnologie coinvolte e della difficoltà di individuare criteri omogenei per misurarne l’incidenza sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. L’art. 42 individua gli ambiti nei quali tale valutazione deve essere effettuata, ma lascia aperta la questione delle metodologie attraverso le quali identificare, classificare e valutare i rischi derivanti dall’interazione tra sistemi di intelligenza artificiale e organizzazione del lavoro. In questo contesto, appare auspicabile un intervento delle autorità istituzionalmente competenti, attraverso l’elaborazione di indicazioni operative e criteri tecnico-metodologici per supportare l’attività dei datori di lavoro e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, favorire un’applicazione uniforme della disciplina e garantire maggiore certezza nell’adempimento degli obblighi prevenzionistici.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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