Nella gestione dei rapporti di lavoro sono vietate le decisioni finali basate unicamente su trattamenti automatizzati svolti con sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) tranne quelle relative alla selezione delle candidature in fase di costituzione del rapporto.
La messa al bando delle decisioni finali lasciate nelle mani delle AI è opera dell’art. 41 D.Lgs. 179/2026, di armonizzazione dell’ordinamento italiano al Reg. UE 2024/1689 (AI ACT).
La disposizione, di complessa interpretazione e coordinamento sistematico, è densa di ricadute in termini di adempimenti aziendali.
Misure tecniche e organizzative
L’art. 41 c. 1 D.Lgs. 179/2026, in effetti, impone al datore di lavoro misure tecniche e organizzative.
Tali misure devono tendere al seguente obiettivo: evitare che le decisioni finali su eventi del rapporto di lavoro individuale siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, effettuato avvalendosi dell’intelligenza artificiale. A contrario, pertanto, le decisioni finali su eventi del rapporto di lavoro individuale possono adott...
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