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Il punto di partenza

L’art. 5, par. 1, del Modello OCSE definisce la stabile organizzazione come una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la propria attività. Il testo è rimasto identico nell’aggiornamento 2025; a cambiare è il Commentario, che introduce la sezione sul «cross-border working from a home or other relevant place» (parr. 44.1 - 44.21) e sopprime i par. 18 e 19.

Il tema è quello del dipendente che, per scelta personale, lavora per un’impresa di uno Stato dalla propria abitazione, da una seconda casa o da un alloggio per vacanze situati in un altro Stato e sollecita riflessioni, considerati i parametri previsti, rispetto alla disciplina interna del lavoro agile.

Fino ad oggi il criterio considerato era quello del luogo «a disposizione» dell’impresa: l’abitazione del lavoratore rilevava, di regola, solo se il datore ne aveva richiesto l’uso, ad esempio non fornendo un ufficio a chi ne avesse bisogno per le mansioni svolte. Il nuovo Commentario sostituisce questa impostazione con una verifica in tre momenti.

La qualificazione del luogo di lavoro “permanente”

Il luogo di lavoro deve avere un certo grado di permanenza, intesa come non mera temporaneità, che ricorre, secondo quanto spiegato dal Commentario, quando la durata è superiore a sei mesi.

La considerata permanenza non cessa per interruzioni temporanee delle attività quando queste risultano incidentali, se comunque l’utilizzazione del luogo è prevista e organizzata per lunghi periodi di tempo (par. 28-34).

Con il modello è formulato un esempio di una dipendente che lavora per tre mesi consecutivi da un alloggio in un altro Stato, dopo una vacanza o per assistere un parente: quella non è considerata una sede fissa. Ciò che rileva è il tempo in cui si lavora presso la sede “diversa” da quella dell’impresa, non il fatto di conservare l’immobile e sostenerne i costi.

La soglia del 50%

Il par. 44.8 affronta il tema, comune, dell’utilizzo promiscuo del luogo permanente, che ricorre nel caso delle abitazioni private.

L’abitazione, in linea generale, non è luogo d’affari dell’impresa se il lavoratore vi presta meno del 50% del proprio tempo di lavoro complessivo per quell’impresa, misurato su qualunque periodo di dodici mesi che inizi o termini nell’anno fiscale considerato. Nell’esempio fornito, uno o due giorni a settimana di smart working, pari al 30% del tempo, non determinano stabile organizzazione. Il calcolo si fonda sulla condotta effettiva: accordi individuali e policy aziendali sono utili solo se corrispondono a ciò che accade davvero (par. 44.9). Raggiunto il 50%, non scatta alcuna presunzione contraria: occorre guardare ai fatti e alle circostanze nel loro concreto sviluppo (par. 44.10).

La ragione commerciale

È il requisito di rilievo secondo quanto considerato con il par. 44.11. Sussiste quando la presenza fisica del lavoratore nello Stato agevola l’attività dell’impresa, perché lì si trovano persone o risorse alle quali essa deve accedere: clienti da incontrare, fornitori da gestire, servizi da rendere presso il cliente, interazione in tempo reale con soggetti in fusi orari diversi (par. 44.17).

Non bastano la mera presenza di clienti nello Stato, né il solo fuso orario (par. 44.18), né visite occasionali (par. 44.14). Non è ragione commerciale nemmeno la scelta di consentire lo smart working per trattenere il dipendente (par. 44.15) o per risparmiare sui costi degli uffici (par. 44.16): è l’ipotesi tipica del lavoro agile concesso per politica aziendale, che quindi, da sola, non basta a far scattare la stabile organizzazione.

Il Commentario offre tutta un serie di esempi, nei quali, tra gli altri, se un dipendente lavora da casa all’80% e visita regolarmente i clienti dello Stato, c’è stabile organizzazione.

Se il lavoro da casa è al 60%, ma i servizi sono resi da remoto e la visita a un cliente locale è trimestrale la stabile organizzazione non può essere riconosciuta, perché manca la ragione commerciale. Infine, se la dipendente lavora quasi sempre da casa offrendo servizi in tempo reale a clienti in altri fusi orari, può ritenersi sussistente la stabile organizzazione, perché la presenza in quel luogo consente la copertura continua del servizio. Restano ferme l’esenzione per le attività preparatorie o ausiliarie (par. 44.5) e il caso di chi è l’unico o il principale soggetto che gestisce l’impresa (par. 44.20).

Efficacia e limiti

Il Commentario è un ausilio interpretativo, non una fonte vincolante. L’introduzione al Modello (par. 35) precisa che le modifiche non dipendenti da modifiche degli articoli sono «normalmente» applicabili anche ai trattati precedenti, in quanto riflettono il consenso degli Stati membri; occorre comunque leggere il testo di ogni convenzione bilaterale.

Cosa fare in azienda

Per datori di lavoro e consulenti, tre indicazioni di massima. Innanzi tutto, l’art. 18 L. 81/2017 configura il lavoro agile come prestazione resa in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno, «senza una postazione fissa», e non pone limiti territoriali; sarà l’accordo scritto ex art. 19 a dover regolare l’esecuzione fuori dai locali aziendali, ed è la sede per prevedere limiti, autorizzazioni e comunicazioni in caso di lavoro dall’estero. In secondo luogo, sarà opportuno tracciare le giornate effettivamente svolte all’estero, perché la soglia del Commentario si misura sui fatti. Infine, verificare le mansioni, perché i ruoli commerciali, di assistenza ai clienti o di coordinamento sono quelli in cui la ragione commerciale emerge più facilmente.

Per il fisco italiano il tema si pone, in senso inverso, quando un’impresa estera ha un dipendente che lavora da casa in Italia: l’art. 162 c. 1 DPR 917/86 qualifica come stabile organizzazione la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

Conclusioni

Il Commentario offre criteri più prevedibili, ma non ci si deve adagiare in maniera acritica: la stabile organizzazione non si esclude con una sola percentuale, e la verifica si sposta dal controllo datoriale sull’abitazione alla funzione economica della presenza del lavoratore all’estero. Il compendio tra la normativa interna e la Convenzione si conferma quale esigenza essenziale per la disciplina efficace della fattispecie. Quest’ultima dovrà essere oggetto di una attenzione preliminare quanto alla sua qualificazione concreta (lavoro agile, a distanza, ecc.), necessaria al fine dell’inquadramento.

Fonte: Modello OCSE

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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