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La Risp. AE 16 ottobre 2026 n. 186 riguarda l’imposta sostitutiva del 15% su una quota del trattamento economico accessorio erogato nel 2026 al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. 165/2001. 
L’agevolazione si applica fino a un massimo di 800 euro complessivi annui di compensi accessori (incluse indennità fisse e continuative) percepiti nel solo periodo d’imposta 2026. 

Il limite di reddito di 50.000 euro va verificato con riferimento al reddito complessivo di lavoro dipendente conseguito nel 2026. 
Nel computo rientrano:

  • tutti i redditi di lavoro dipendente dell’anno, anche se da più rapporti;
  • le pensioni e gli assegni equiparati ex art. 49 c. 2 TUIR, che sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente. Restano esclusi i redditi assimilati di cui all’art. 50 TUIR.

L’imposta sostitutiva del 15% si applica solo fino al tetto di 800 euro di compensi accessori agevolabili erogati nel 2026; l’eventuale eccedenza oltre 800 euro è tassata con il regime ordinario IRPEF e addizionali. 
Il limite di 800 euro è quindi la base massima sulla quale applicare la sostitutiva, non una soglia oltre la quale si perde integralmente il beneficio.

Per legge, il sostituto applica di regola l’imposta sostitutiva, salvo rinuncia scritta del lavoratore.
Se il lavoratore rinuncia, i trattamenti accessori possono essere assoggettati a tassazione separata ex art. 17 c. 1 lett. a) TUIR, se ne ricorrono i presupposti. 
In pratica:

  • senza rinuncia: compensi accessori 2026, sostitutiva 15% fino a 800 euro, eccedenza a tassazione ordinaria;
  • con rinuncia: compensi accessori, tassazione separata (se dovuta) o comunque ordinaria. 

Fonte: Risp. AE 16 ottobre 2026 n. 186

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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