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Il MEF ha emanato il DM 17 settembre 2026, pubblicato nella GU n. 240 del 15 ottobre 2026, che definisce in modo puntuale termini e modalità di determinazione del contributo statale destinato ai Comuni italiani di frontiera con i Cantoni svizzeri del Ticino, Grigioni e Vallese, in attuazione dell’art. 10 L. 83/2023 sul nuovo regime dei lavoratori frontalieri. Il decreto si inserisce nel quadro dell’accordo italo-svizzero del 23 dicembre 2020 e del relativo regime transitorio, che fino al 2033 prevede il versamento all’Italia del 40% del gettito derivante dall’imposizione sui redditi dei frontalieri, da destinare a compensazione delle spese sostenute dai territori di residenza.

Il decreto individua anzitutto il perimetro dei beneficiari: il contributo è limitato ai comuni il cui territorio ricade, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con i Cantoni interessati, come risultante dall’allegato B all’atto di procedura amichevole tra Italia e Svizzera del 22 dicembre 2023.

Sul piano operativo, il decreto stabilisce che la base di calcolo è costituita dal numero complessivo dei lavoratori frontalieri, rilevato dai dati forniti dalle autorità cantonali e da quelli acquisiti ai sensi del DL 113/2024. L’importo annualmente disponibile sul fondo istituito presso il MEF viene diviso per il numero totale dei frontalieri: la quota pro capite così ottenuta, moltiplicata per i frontalieri di ciascuna regione e della provincia, determina la quota complessiva di competenza da trasferire ai territori, cui spetta poi la ripartizione interna verso i singoli comuni o gli altri enti indicati.

Per Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano, la quota complessiva viene attribuita alle unioni di comuni, in proporzione ai frontalieri residenti nei Comuni di confine che ne fanno parte, e ai comuni di frontiera non inclusi in alcuna unione. Diverso il meccanismo per la Lombardia: in questo caso il contributo va direttamente ai Comuni di frontiera solo se il numero dei frontalieri residenti rappresenta almeno il 4% della popolazione per i centri con oltre 15.000 abitanti, o almeno il 3% per quelli più piccoli, sulla base dei dati Istat; negli altri casi la quota resta in capo alla Regione, che può destinarla, secondo le proprie scelte programmatorie, alle comunità montane o alle province, sempre in proporzione ai frontalieri residenti.

Il decreto chiarisce infine le destinazioni ammissibili delle risorse: le somme dovranno essere utilizzate per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con priorità ai settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici e alla realizzazione di interventi sovracomunali quando i fondi siano assegnati a enti diversi dai singoli Comuni. È inoltre confermata la possibilità di impiegare fino al 50% del contributo in spesa corrente, con destinazione prioritaria a iniziative di compensazione degli impatti socio-economici derivanti da crisi aziendali nei territori interessati.

Fonte: DM 17 settembre 2026 (GU 15 ottobre 2026 n. 240)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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