Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato un nuovo decreto direttoriale che rende operativo il sistema di geolocalizzazione obbligatorio per i mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi e ne disciplina in dettaglio la gestione dei dati, nell’ambito del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal DM 4 aprile 2023 sul sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal D.Lgs. 152/2006, che già prevedono l’obbligo di sistemi di geolocalizzazione per i trasportatori di rifiuti pericolosi e l’integrazione dei relativi dati nel RENTRI.
Con l’art. 1 il decreto approva un Allegato tecnico sulle “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli”, che stabilisce i requisiti che devono avere i dispositivi e le soluzioni di geolocalizzazione installati sui mezzi. Tra questi: l’associazione univoca tra dispositivo e veicolo tramite targa per ogni singolo percorso, il tracciamento completo del viaggio dal primo carico di rifiuti pericolosi fino all’arrivo a destinazione o al passaggio a un nuovo trasportatore, una frequenza di rilevamento regolare con punti GNSS distanziati al massimo tre minuti, il rispetto di una tolleranza temporale massima di due minuti tra evento registrato sul formulario digitale e dato di posizione, nonché la capacità di misurare e indicare l’accuratezza del segnale.
Il file trasmesso per ciascun trasporto dovrà contenere una traccia GNSS ordinata temporalmente, con timestamp UTC e coordinate WGS84 espresse con sei decimali, così da garantire uno scostamento massimo di dieci metri rispetto alla posizione reale, salvo le tratte in cui il segnale non è disponibile. A ogni traccia dovranno essere associati gli identificativi univoci delle trasmissioni al RENTRI dei formulari (FIR) collegati, gli indicatori di accuratezza del dato e l’identificativo univoco del dispositivo di rilevazione.
Sul piano temporale, il decreto interviene a modificare il precedente decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024: da un lato elimina il riferimento al numero di telaio, limitando l’associazione del sistema di geolocalizzazione alla sola targa dell’autoveicolo, dall’altro differisce dal dodicesimo al diciannovesimo mese, a decorrere dal 13 settembre 2027, il termine per l’applicazione delle disposizioni sulla gestione e trasmissione dei dati dei percorsi, per consentire una piena messa a regime del sistema.
Le imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi dovranno inoltre archiviare per tre anni i dati trasmessi al RENTRI, garantendone la disponibilità, l’estrazione e l’esportazione in formati standard in caso di controlli da parte degli organi competenti, in analogia alle regole già previste per i formulari di identificazione dei rifiuti.
Fonte: DM MASE 12 ottobre 2026
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