L’Agenzia delle Entrate, con tre FAQ del 13 ottobre 2026, ha fornito tre nuovi chiarimenti sulle Concordato Preventivo Biennale (CPB) e sulle cause di cessazione, di seguito riportati nel dettaglio.
Rinnovo del CPB e perdita della continuità
La prima FAQ prende posizione sul caso di una società che ha aderito al CPB per il biennio 2024‑2025 e che, nel 2025, è incorsa in una causa di cessazione per aumento del numero dei soci.
Il D.Lgs. 148/2026, n. 148 (“decreto Omnibus”) ha ridisegnato l’istituto del rinnovo, prevedendo, a partire dal biennio 2026‑2027, un potenziamento dei benefici premiali per i contribuenti che proseguono senza soluzione di continuità l’adesione al CPB rispetto al biennio precedente.
Secondo l’Agenzia, la cessazione intervenuta nel 2025 interrompe tale continuità: di conseguenza, l’adesione al CPB per il 2026‑2027 non può qualificarsi come “rinnovo” e il contribuente non potrà accedere al rafforzamento dei benefici premiali. Resta comunque possibile una nuova adesione al CPB, ma senza il regime di favore riservato ai rinnovi.
Soglia di ricavi e rimanenze per la cessazione
La seconda FAQ riguarda un’impresa di costruzioni che applica l’ISA EG69U e che, nel 2025, registra un forte incremento di ricavi. Il dubbio interpretativo concerne il parametro da utilizzare per verificare la causa di cessazione di cui all’art. 21 c. 1 lett. b‑quater) D.Lgs. 13/2024, che scatta al superamento del limite di ricavi previsto per l’ISA, maggiorato del 50%.
L’Agenzia chiarisce che, anche ai fini della cessazione dal CPB, occorre far riferimento allo stesso criterio previsto dai decreti di approvazione degli ISA: i ricavi vanno quindi aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate secondo gli artt. 92 e 93 TUIR.
In altri termini, la verifica del superamento del limite del 50% non si basa sui soli ricavi ex art. 85 c. 1 TUIR (al netto delle lettere c), d) ed e)), ma sul valore così rettificato dalle variazioni di magazzino, in coerenza con la disciplina ISA.
Modifica dell’attività e cambio di ISA
La terza FAQ affronta due casi di variazione dell’attività prevalente nel corso del biennio concordatario, con passaggio da un’attività soggetta all’ISA D09U (taglio e piallatura del legno) a un’attività soggetta all’ISA M29U (commercio al dettaglio di mobili), che diventa prevalente.
Richiamando l’art. 21 lett. a) del decreto CPB, l’Agenzia ribadisce che il concordato cessa di avere efficacia quando il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio rispetto a quella esercitata nel periodo precedente, salvo che per le nuove attività sia previsto il medesimo ISA.
In linea con le istruzioni generali ISA, costituirà quindi causa di cessazione ogni modifica sostanziale dell’attività prevalente che comporti l’applicazione di un diverso indice sintetico di affidabilità fiscale, mentre non vi sarà cessazione se le attività (originaria e nuova) ricadono nello stesso ISA.
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