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ATECO 2025: cosa è previsto per i forfettari?

A partire dal 1° gennaio 2025, l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, in sostituzione della precedente versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche, adottata poi dal 1° aprile 2025, per consentirne l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici. La nuova classificazione dev’essere essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.

Per quanto concerne il regime forfettario, con il D.Lgs. 81/2025 (Correttivo-bis), è stato previsto che, al fine della determinazione del reddito imponibile dei contribuenti forfettari e sino a quando non verranno elaborati nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, si dovrà utilizzare la precedente classificazione ATECO 2007, in continuità con gli anni precedenti. Infatti, la nuova classificazione ATECO 2025, ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell’allegato 2, della L. 145/2018.

In buona sostanza, l’articolo 1 (D.Lgs. 81/2025) mantiene per i contribuenti forfetari l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della L. 145/2018, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025. Al fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfetari e sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, il comma 1 prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della L. 145/2018, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in continuità con gli anni precedenti. La nuova classificazione ATECO 2025, infatti, ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell’allegato n. 2, della L. 145/2018, attualmente in vigore. La relazione illustrativa accompagnatoria al “Correttivo-bis) ha evidenziato che la disposizione si inquadra nel programma di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, iniziata con il D.Lgs. 1/2024, in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 16 L. 111/2023.

Quali rischi per i soggetti aderenti al forfettario?

Come ricordato, dal 1° aprile 2025, la nuova classificazione ATECO 2025 è operativa, ma la tabella dei coefficienti – ossia l’allegato 4 alla L. 190/2014 – è rimasta ancora quella parametrata ai vecchi codici ATECO 2007. Infatti, proprio sul tema, il correttivo bis ha previsto che, fino all’introduzione di nuovi coefficienti “sulla base della classificazione ATECO 2025”, si continuerà ad applicare quello previsto dal codice ATECO 2007 corrispondente. Da qui si genera una forte anomalia, foriera di grossi problemi operativi, di carattere meramente pratico.

Infatti, prendendo anzitutto la tabella di cui sopra, troviamo i vari coefficienti di redditività, ossia del 40%, 54%, 62%, 67, 78% e 86%, che sono legati a determinati gruppi di settore, quali ad esempio, quello delle industrie alimentari e delle bevande, del commercio all’ingrosso e al dettaglio, del commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, di commercio ambulante di altri prodotti, della costruzione e dell’attività immobiliari, degli intermediari del commercio, delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, delle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, dei servizi finanziari ed assicurativi, nonché delle altre attività economiche, ognuna con un proprio codice ATECO.

Quindi oggi troviamo i nuovi codici ATECO 2025 che vanno si ad identificare una nuova attività ma, per quanto concerne il regime forfettario, si deve riprendere la tabella dei coefficienti di redditività – che permette di convertire il codice nella percentuale di reddito che l’Agenzia delle entrate presume soggetta a tassazione – per determinare l’ammontare dovuto.

Quindi, se un certo soggetto, aderente al regime forfettario, la cui attività ricade in un certo codice ATECO 2025, potrà trovarsi ad applicare un coefficiente di reddittività relativo al vecchio ATECO 2007, che potrà risultare difforme rispetto al precedente.

Il tutto è dovuto al fatto che l’incongruenza principale nasce dal fatto che la classificazione delle attività economiche è cambiata (ATECO 2025), ma per il calcolo delle imposte dovute dal soggetto in regime forfettario si è rimasti ancorati alla vecchia classificazione (ATECO 2007).

Di conseguenza, il regime transitorio previsto dal Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. 81/2025), ha di fatto introdotto una regola transitoria specifica: quanto all’identificazione, per l’anagrafe tributaria e per l’inizio dell’attività si deve utilizzare obbligatoriamente il codice ATECO 2025. Mentre, per il calcolo delle tasse, ossia fino a quando non saranno approvati i nuovi coefficienti ministeriali, la redditività sarà determinata facendo riferimento al vecchio codice ATECO 2007 corrispondente.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Giornalista pubblicista - Dottore commercialista

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