La Risp. AE 15 ottobre 2026 n. 181 riguarda l’aliquota IVA applicabile alla fornitura “chiavi in mano” di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) installato presso un impianto fotovoltaico già esistente e funzionante, di potenza tale da produrre circa 8.069 MWh annui.
Il BESS è alimentato sia dall’impianto FV (circa 700 MWh/anno) sia dalla rete (circa 2.500 MWh/anno) e serve per time shifting, partecipazione ai mercati elettrici e servizi ancillari.
La società istante chiede se si possa applicare l’aliquota IVA del 10% ex n. 127quinquies) e 127sexies) Tabella A, parte III, DPR 633/72.
L’istante sostiene che:
Richiama inoltre giurisprudenza su prestazione unica IVA e decisioni di Cassazione sull’agevolazione ex n. 127sexies) condizionata alla prova della destinazione dei beni all’impianto rinnovabile.
L’Agenzia ricorda che il n. 127quinquies) Tabella A, parte III, prevede l’aliquota 10% per impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica, mentre i nn. 127sexies) e 127septies) estendono il 10% ai beni (non materie prime o semilavorati) e servizi di appalto “per la costruzione” di tali impianti.
Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e l’elenco degli impianti è tassativo; l’agevolazione per i beni finiti richiede che siano concretamente utilizzati per la costruzione ex novo o, al più, per l’ampliamento inteso come “nuova parziale costruzione” dell’impianto, non per semplici migliorie o potenziamenti.
Alla luce delle definizioni ARERA e della direttiva 2019/944/UE, l’Agenzia distingue nettamente tra generazione e stoccaggio: il sistema di accumulo assorbe, immagazzina e rilascia energia, ma non produce energia elettrica.
Il BESS è funzionalmente collegato all’impianto FV ma tecnicamente distinto; l’impianto FV è già pienamente idoneo alla produzione anche senza accumulo, che non costituisce né componente necessario alla realizzazione dell’impianto né ampliamento-parziale nuova costruzione.
Pertanto la cessione del sistema di accumulo non beneficia dell’aliquota IVA agevolata del 10% e resta soggetta all’aliquota ordinaria (22%).
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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