Sanzioni tributarie amministrative e penali: quali novità?
Il decreto approvato dal CdM del 13 ottobre 2026 corregge numerosi rinvii ad articoli del Testo Unico degli adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026) e ad altre fonti, sostituendo numeri di articolo e commi non più corretti. Viene poi coordinato con il TU accertamento e riscossione e con il TU registro, chiarendo che, nel caso di definizioni agevolate collegate all’art. 13, comma 1-bis, del TU registro (D.Lgs. 123/2025), il pagamento entro il termine previsto riduce la sanzione a un terzo, con rinvio espresso al TU sanzioni.
Viene posta attenzione alla nuova disciplina dell’imposizione minima globale, sostituendo alcune formule generiche (“del presente titolo”), con riferimenti espressi alla materia dell’imposizione minima globale, al fine di evitare ambiguità sul campo di applicazione delle sanzioni.
TU tributi erariali minori: quale coordinamento?
Viene eliminato un riferimento in sotto‑rubrica all’art. 1 c. 19 L. 213/2023, per rendere più neutra e stabile la rubricazione dell’articolo 52 del TU tributi erariali minori
TU Giustizia tributaria: cosa cambia?
Qui l’area di intervento risulta assai mirata ed è volta all’inserimento sistematico delle sotto-rubriche, l’allineamento della terminologia “giudici tributari/magistrati” ed il rinvio più preciso a norme sostanziali.
Quanto al primo aspetto, per vari articoli (18‑bis, 18‑ter, 18‑quater, 18‑quinquies, 18‑sexies, 21‑bis, 22‑bis, 22‑ter, 22‑quater, 22‑quinquies), viene indicata in sotto‑rubrica la disposizione del D.Lgs. 545/92 da cui derivano, a fini di trasparenza e tracciabilità delle fonti.
Invece, per quanto concerne l’allineamento della terminologia “giudici tributari/magistrati”, è affrontato in primis il tema della composizione degli organi: dove prima si parlava solo di “giudici tributari”, ora si fa riferimento a “magistrati o giudici tributari”, adeguando la terminologia alla riforma dell’ordinamento della giustizia tributaria. Viene poi abrogato il comma 7 dell’art. 27 e sono eliminati alcuni riferimenti superflui, semplificando la disciplina organizzativa. Infine, in vari articoli, l’espressione “giudice tributario” è sostituita con “giudice”, per uniformare il lessico al nuovo assetto ordinamentale.
In chiusura, viene dato valore al fatto che debbano essere effettuati rinvii più precisi alle norme sostanziali. Sono precisati i commi degli articoli del DPR 600/73 e del DPR 633/72 richiamati in materia di riscossione e rimborsi, indicando espressamente “primo e secondo comma” ove prima il rinvio era generico.
Novità per il TU versamenti e riscossione
Quanto alle società di revisione, si attua la revisione al nuovo codice civile. Il rinvio all’art. 2409‑bis c.c. è aggiornato agli articoli 2396‑novies e 2409‑bis, recependo la nuova numerazione del codice civile in tema di controllo legale dei conti. Viene poi reso il chiarimento sui redditi qualificati e non, precisando che alcune previsioni si riferiscono a redditi qualificati e non, ai sensi dell’art. 76 TU redditi, “e non all’impresa”, ai sensi dell’art. 74 dello stesso Testo Unico, al fine di evitare sovrapposizioni con la tassazione d’impresa. Infine, quanto alla sottorubrica dell’art. 238, è introdotta al fine di elencare le principali fonti legislative previgenti confluite nella norma, per una chiarezza storica e sistematica. Sono soppresse una lettera dell’allegato A e di un numero dell’allegato B, con eliminazione di riferimenti ormai superati.
TU registro: rinvio, coordinamento e semplificazioni
Quanto al TU registro (D. Lgs. 123/2025), le modifiche sono concentrate sull’art. 13, comma 1-bis.
Viene rinviato ai nuovi termini di decadenza nel TU adempimenti e accertamento siccome i termini di decadenza non richiamano più il D.Lgs. 347/90 (imposte ipotecaria e catastale), ma l’art. 308, comma 2, del TU adempimenti e accertamento (D.Lgs. 141/2026).
Viene poi disposto il coordinamento con il TU sanzioni. Infatti la sanzione non opera più il rinvio all’art. 38 del precedente sistema, ma all’art. 41-bis, comma 1, TU sanzioni, specificando che si tratta del “Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”.
Infine, viene semplificato il testo, con la soppressione del terzo periodo del comma 1-bis, per rendere più lineare la disciplina.
IVA: quali novità per il TU?
Qui il sistema di limatura riguarda la FE e la trasmissione elettronica, l’agevolazione e crediti d’imposta, nonché il coordinamento con il TU adempimenti e accertamento. L’art. 82 viene riscritto nei rinvii: la sotto‑rubrica richiama ora in modo puntuale tutti i commi dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015 (1, 1‑bis, 1‑ter, 2, 3, 4, 5, 6‑ter, 6‑quater). È abrogato il comma 8 dell’art. 82 e viene abrogato l’art. 89, razionalizzando la disciplina.
Passando poi all’art. 169 si aggiornano i rinvii alla legge di bilancio 2024, specificando i commi 38 e 39 e includendo ulteriori riferimenti al DL 113/2024. All’art. 170, comma 1, sono affinati i rinvii a norme su specifiche agevolazioni (es. estensione a “tabella allegata”; inserimento del comma 10 tra quelli rilevanti).
Infine, numerose disposizioni del D.Lgs. 141/2026 vengono aggiornate per sostituire i vecchi rinvii agli articoli del DPR 633/72 con i nuovi articoli del TU IVA, soprattutto in tema di accertamento, termini di decadenza e controlli.
TU redditi: il punto
Qui le novità riguardano la chiarezza redazionale e micro-correzioni, i fringe benefit e beni/servizi ai dipendenti, gli interessi passivi su immobili locati, i regimi di gruppo e controllo, i lavoratori tramite piattaforme digitali ed i collegamenti con altre norme e allegati.
Nel dettaglio, all’art. 16, comma 7, si chiarisce la formulazione (“Ai coltivatori diretti” invece di “I coltivatori diretti”). Sono corretti refusi (“privare” diventa “private” per le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate).
Poi, all’art. 53, comma 4, viene riscritta la disciplina:
a) esenzione fino a 258,23 euro per beni e servizi ceduti ai dipendenti; oltre tale soglia, l’intero valore diventa imponibile;
b) per i periodi d’imposta 2025‑2027, in deroga, non concorre a formare reddito, entro 1.000 euro complessivi, il valore di beni, servizi e somme rimborsate per utenze domestiche (acqua, luce, gas), canoni di locazione e interessi sul mutuo dell’abitazione principale;
c) il limite sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 2.
Passando agli interessi passivi su immobili locati, all’art. 106, comma 1, sono eliminati i periodi che mantenevano, in via transitoria, la non rilevanza di particolari interessi passivi per società immobiliari: si chiude così un regime di salvaguardia e si stabilizza la nuova disciplina.
Per i regimi di gruppo e controllo, è previsto che all’art. 126, comma 5, viene precisato che, se viene meno il requisito del controllo, si applica l’art. 132, chiarendo la norma di sbocco. All’art. 169 vengono soppressi richiami ridondanti al TU redditi, per semplificare il testo.
Infine, all’art. 227 (lavoratori tramite piattaforme digitali) viene introdotto il comma 1‑bis: le regole del comma 1 si applicano anche alle persone che prestano lavoro subordinato tramite piattaforme digitali, come definite dalla direttiva (UE) 2024/2831.
Viene poi rafforzato il collegamento tra art. 228 e il nuovo testo dell’art. 53, comma 4, per gli effetti su determinati redditi e vengono aggiornati i riferimenti alla contrattazione collettiva del personale sanitario e sociosanitario privato accreditato. Viene aumentata al 26% (da 20%) una specifica aliquota del prelievo (art. 252, comma 1), è inserita sotto‑rubrica all’art. 339‑bis per indicare la fonte (art. 39‑bis D.Lgs. 209/2023) e negli allegati: soppressa una società dall’elenco e eliminato il riferimento alla corporation tax del Regno Unito, mantenendo solo l’imposta statale sul reddito in Svezia.
TU adempimenti e accertamento
L’intervento riguarda l’esclusione dagli obblighi di monitoraggio e rilevazione, ove l’art. 11, comma 4, esclude dagli obblighi di rilevazione alcuni trasferimenti da e verso l’estero legati a particolari regimi opzionali (artt. 306 e 307 TU redditi) e a redditi di capitale già assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva.
Inoltre, all’art. 92 vengono introdotte nuove percentuali di riduzione (30% e 35%) collegate a specifiche fasce di punteggio ISA (da 1 a 6; da 6 a 8), articolando maggiormente il sistema premiale. Sono previste nuove cause di esclusione dall’adempimento collaborativo/cooperative compliance. All’art. 99 si inserisce tra le cause rilevanti anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing previsti dall’art. 364 TU redditi, con conseguente adeguamento del comma 2.
Infine, l’art. 150 è integralmente sostituito:
a) i soggetti già ammessi o che hanno presentato istanza prima del 18 gennaio 2024 non sono tenuti alla certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale ex art. 144, comma 2, ma devono attestare l’efficacia operativa del sistema con modalità definite da decreto MEF;
b) per tali soggetti, gli obblighi degli artt. 146, commi 9 e 10, si applicano dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2024;
c) il termine di 120 giorni di cui all’art. 146, comma 5, per i soggetti ammessi al regime alla data del 18 gennaio 2024 decorre dal 6 agosto 2024.
Sono poi previste: l’abrogazione di alcuni commi (ad es. art. 76, comma 5; art. 161, comma 17) e precisazione della rubrica e del testo dell’art. 284 in materia di accertamenti basati su presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti; numerose sostituzioni di rinvii a norme IVA e TU redditi, per allinearli alla nuova numerazione e alla struttura dei Testi Unici.
TU fiscali: coordinamento generale
L’art. 1, comma 10, prevede una sostituzione “a tappeto”: in tutti i Testi Unici fiscali (redditi, IVA, registro, tributi erariali minori, versamenti e riscossione, giustizia tributaria, sanzioni), ove compare l’espressione “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento”, essa è sostituita con “testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141”, salvo alcune eccezioni puntuali.
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