Dall’obbligo assicurativo al monitoraggio del mercato
Dopo l’introduzione dell’obbligo di assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto dall’art. 1 c. 101-112 della Legge di Bilancio 2024, e l’emanazione del Decreto CatNat (DL 18 del 30/01/2025), si pone l’esigenza di verificare come il mercato assicurativo stia rispondendo alla nuova domanda di coperture obbligatorie.
Non si tratta soltanto di conoscere il numero dei contratti stipulati, ma anche di comprendere quali premi vengano richiesti alle imprese e quali condizioni assicurative siano offerte a fronte del loro pagamento.
Il Provvedimento IVASS n. 175 del 29/09/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 12/10/2026, modifica il Regolamento IVASS n. 36/2017, disciplina la raccolta periodica delle informazioni sulle polizze catastrofali e introduce un sistema stabile di rilevazione che dovrebbe consentire una conoscenza più approfondita dei prezzi e delle condizioni praticate dalle compagnie.
Una rilevazione che diventa strutturale
La Relazione illustrativa chiarisce che il monitoraggio non nasce con il nuovo provvedimento, ma era già stato avviato dall’IVASS con le lettere al mercato del 06/08/2025 e del 23/01/2026.
Il nuovo articolo 10-quater prevede una rilevazione semestrale dei contratti in vigore al 31/03 e al 30/09, con invio rispettivamente entro il 30/04 e il 31/10 di ogni anno.
La prima data di riferimento coincide con l’entrata in vigore del provvedimento, il 30/09/2026, con primo invio al 31/10/2026, a poche settimane dalla pubblicazione in Gazzetta.
L’obbligo informativo riguarda le compagnie assicurative che esercitano in Italia il ramo 8 – incendio e altri danni ai beni - e hanno in essere coperture catastrofali obbligatorie. Non sono previsti nuovi adempimenti a carico delle imprese assicurate.
La finalità è fornire al Garante per la sorveglianza dei prezzi, presso il MIMIT, gli elementi necessari per il controllo e la verifica di eventuali pratiche speculative sui premi, secondo quanto previsto dalla L. 78/2025.
Quali dati saranno raccolti?
L’Allegato 11 al Provvedimento definisce in dettaglio i dati che le compagnie dovranno trasmettere all’IVASS, mentre le istruzioni informatiche CATNA, datate 30/09/2026, indicano le modalità tecniche di invio. Il tracciato, ossia lo schema standardizzato delle informazioni da comunicare per ciascun contratto, comprende 23 campi.
Sono richiesti inoltre il codice fiscale del contraente o, in sua mancanza, la partita IVA, il comune e il CAP del rischio principale, l’eventuale presenza di rischi in altri comuni e le date di validità della copertura. L’acquisizione del codice fiscale costituisce una specifica novità rispetto alle precedenti rilevazioni, come precisato dalle istruzioni informatiche.
Seguono le informazioni sulle garanzie per terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane, sulle somme assicurate per terreni, fabbricati, impianti e attrezzature, nonché sulle condizioni economiche del contratto.
Particolare rilievo assume il premio annuo finito, comprensivo delle imposte e riferito alle coperture obbligatorie, insieme alla franchigia complessiva, allo scoperto e al limite di indennizzo. Sono rilevati anche il canale distributivo e l’eventuale presenza di garanzie non obbligatorie.
Il riferimento al premio effettivo, anziché a un prezzo teorico, consentirà di conoscere il costo concretamente sostenuto dalle imprese. Si segnala inoltre che a ogni scadenza dovranno essere trasmessi tutti i contratti in vigore, anche se già comunicati: ciò potrà favorire l’analisi dell’andamento dei premi nel tempo, aspetto particolarmente delicato ai fini del controllo delle pratiche speculative.
Il controllo dei prezzi: il premio non basta
Un premio più elevato non costituisce, di per sé, indice di una pratica speculativa: occorre valutare le caratteristiche del rischio assunto e la protezione effettivamente prestata, considerato che un’impresa esposta a un elevato rischio alluvionale presenta caratteristiche differenti da un’impresa situata in un’area meno esposta.
La richiesta di acquisire, oltre ai premi, anche franchigie, scoperti e limiti di indennizzo contribuisce ad ampliare il set informativo a disposizione dell’Autorità di Vigilanza per confrontare, ad esempio, due polizze con premi diversi e livelli di protezione molto differenti, in ragione delle somme assicurate e della quota di danno che rimane a carico dell’impresa.
Il confronto tra i soli premi rischierebbe pertanto di essere fuorviante. La questione assume rilievo anche alla luce dei parametri stabiliti dal Decreto CatNat, che disciplina scoperti e limiti di indennizzo con criteri differenziati in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei rischi assicurati.
Luci ed ombre della rilevazione
Per i contratti relativi a più ubicazioni l’Allegato 11 prevede la comunicazione del premio e delle somme assicurate complessive, senza dettaglio per singola sede, mentre per franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sono richiesti i valori massimi applicabili alle diverse ubicazioni. La semplificazione riduce gli oneri, ma limita l’analisi: il comune del rischio principale non descrive l’intera distribuzione territoriale dei beni e i valori massimi non rappresentano necessariamente le condizioni applicate a ciascuna sede.
Anche per le compagnie la compilazione non sarà priva di criticità: si pensi alla determinazione della quota di premio riferibile alle garanzie obbligatorie nelle polizze multirischio, alla conversione in percentuale dei limiti di indennizzo espressi contrattualmente in euro oppure alla corretta rappresentazione della franchigia nei contratti multi-ubicazione.
L’Allegato 11 richiede infatti una franchigia complessiva espressa in euro e un limite di indennizzo espresso in percentuale della somma assicurata totale. Per alcune configurazioni contrattuali potrebbe quindi essere necessario precisare i criteri di compilazione.
Non sono questioni meramente informatiche: la confrontabilità dei premi dipende anche dall’uniformità con cui le compagnie rappresentano le condizioni contrattuali, e chiarimenti dell’IVASS potrebbero evitare che situazioni sostanzialmente analoghe vengano segnalate secondo criteri differenti.
Un ulteriore limite riguarda l’ambito stesso della rilevazione, circoscritto ai contratti in vigore: restano escluse le imprese che, pur essendo obbligate, non abbiano stipulato alcuna polizza.
L’acquisizione del codice fiscale del contraente potrebbe in prospettiva agevolare confronti con altre basi informative, ma il provvedimento non disciplina un sistema di verifica generalizzata dell’adempimento.
I limiti del monitoraggio e l’adeguatezza delle coperture
La rilevazione nasce per monitorare i premi e le condizioni delle polizze, non per accertare l’adeguatezza delle coperture. Potrà segnalare differenze di prezzo e condizioni meritevoli di approfondimento, ma non potrà, da sola, stabilire se ogni impresa sia adeguatamente protetta, poiché manca il confronto tra somme assicurate e valore effettivo dei beni.
A mio avviso sarebbe inoltre opportuno valorizzare, anche attraverso condizioni assicurative più favorevoli, gli investimenti delle imprese nella prevenzione e mitigazione dei rischi catastrofali, in coerenza con le politiche di sostenibilità ESG. Il provvedimento non introduce incentivi in tal senso, ma una migliore conoscenza del mercato potrebbe contribuire a future valutazioni.
La rilevazione potrà offrire elementi utili per comprendere l’andamento dei premi, ma il suo valore dipenderà dalla qualità delle segnalazioni e dalla possibilità di confrontare contratti realmente comparabili. La questione decisiva non è soltanto quanto le imprese pagano, ma quali rischi trasferiscono all’assicuratore e quale quota di danno rimane a loro carico. Senza questa distinzione, anche un patrimonio informativo più ampio rischia di produrre confronti poco significativi.
Fonte: Provvedimento IVASS 29 settembre 2026 n. 175 (Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2026 n. 237)
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