Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il pronto ordini n. 51/2026 indirizzato all’Ordine di Vicenza, ha fornito chiarimenti sui criteri di attribuzione del fatturato al professionista in presenza di attività svolta tramite società di servizi costituite in forma di società di persone, ai fini della verifica delle incompatibilità.
L’Ordine aveva chiesto se, nell’applicazione dei criteri indicati nell’Informativa CNDCEC n. 70/2026 in tema di società di servizi e soglia del 20%, il fatturato della società dovesse essere imputato al professionista in base alla quota di partecipazione al capitale sociale oppure alla diversa quota di partecipazione agli utili prevista dall’atto costitutivo o dai patti sociali.
Nella risposta il CNDCEC precisa che, per valutare la prevalenza dell’attività professionale rispetto a quella d’impresa, occorre fare riferimento alla partecipazione economica effettivamente riconducibile al professionista e non alla mera misura della partecipazione al capitale, che può non rappresentare correttamente l’effettiva incidenza economica dell’attività societaria sul singolo iscritto. Tale impostazione viene ritenuta particolarmente significativa per le società di persone, dove la ripartizione degli utili può essere convenzionalmente fissata in misura diversa rispetto alle quote di capitale; in tali casi, l’utilizzo del solo parametro “capitale” potrebbe portare ad attribuire al professionista una quota di fatturato non coerente con la sua reale partecipazione ai risultati dell’impresa.
Il CNDCEC conclude quindi che, ai fini dell’applicazione del criterio di prevalenza richiamato dall’Informativa n. 70/2026, il fatturato della società di servizi deve essere imputato al professionista in base alla quota di partecipazione agli utili risultante dall’atto costitutivo o dai patti sociali, e non sulla base della quota di partecipazione al capitale sociale.
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