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L’oggetto della causa

Il contenzioso, relativo al mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare da parte di un’impresa di costruzioni, coinvolge una Cassa edile, legittimata a riscuotere somme destinate al finanziamento del fondo di categoria, che aveva chiesto l’ammissione al passivo dei relativi crediti in seguito al fallimento dell’azienda. La Cassa era stata ammessa dal giudice delegato, ma senza il privilegio richiesto.

Tale decisione veniva confermata dal giudice di merito, secondo cui tali crediti avevano natura chirografaria, in quanto previdenziale e non retributiva.

Contro il decreto la Cassa aveva proposto ricorso in Cassazione e la questione era stata quindi rimessa alle Sezioni Unite, considerate anche la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, che venivano chiamate a stabilire se e in quale misura i crediti relativi ai versamenti non effettuati dal datore di lavoro a favore della previdenza complementare conservassero natura retributiva e potessero quindi beneficiare del privilegio previsto per le retribuzioni.

L’orientamento della giurisprudenza

A partire dalle pronunce del 2023, veniva affermato, che, fino al momento del versamento al fondo, i contributi a carico del lavoratore e le quote di TFR maturando conservano natura retributiva, mentre assume natura previdenziale la prestazione successivamente erogata dal fondo pensione.

La soluzione delle Sezioni Unite

L'impianto della decisione delle Sezioni Unite si fonda sull'analisi dei canali di finanziamento della previdenza complementare previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005. Secondo le Sezioni Unite, l'inadempimento del datore di lavoro non comporta un trattamento omogeneo di tutte le somme non versate. Occorre infatti scindere la provenienza delle risorse:

  • I contributi a carico del lavoratore e il TFR maturando: Le somme trattenute direttamente dalla busta paga del dipendente e gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati al fondo pensione conservano la loro ontologica natura retributiva. Fino all'effettivo versamento nelle casse del fondo, tali importi rappresentano una porzione di retribuzione differita o già maturata, e perciò beneficiano della tutela privilegiata concorsuale.
  • I contributi a carico del datore di lavoro: Diversamente, le somme che il datore è tenuto a versare in forza della contrattazione collettiva non costituiscono una quota di retribuzione, bensì un contributo di natura previdenziale nato da un rapporto obbligatorio distinto e successivo. Di conseguenza, tali importi non possono essere assimilati ai corrispettivi della prestazione lavorativa.

Di conseguenza, nell'ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio nelle procedure concorsuali di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c., ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio, i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro»

Fonte: Cass. SU 7 ottobre 2026 n. 26355

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università  degli Studi Link Campus University

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