L’oggetto della causa
Il contenzioso, relativo al mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare da parte di un’impresa di costruzioni, coinvolge una Cassa edile, legittimata a riscuotere somme destinate al finanziamento del fondo di categoria, che aveva chiesto l’ammissione al passivo dei relativi crediti in seguito al fallimento dell’azienda. La Cassa era stata ammessa dal giudice delegato, ma senza il privilegio richiesto.
Tale decisione veniva confermata dal giudice di merito, secondo cui tali crediti avevano natura chirografaria, in quanto previdenziale e non retributiva.
Contro il decreto la Cassa aveva proposto ricorso in Cassazione e la questione era stata quindi rimessa alle Sezioni Unite, considerate anche la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, che venivano chiamate a stabilire se e in quale misura i crediti relativi ai versamenti non effettuati dal datore di lavoro a favore della previdenza complementare conservassero natura retributiva e potessero quindi beneficiare del privilegio previsto per le retribuzioni.
L’orientamento della giurisprudenza
A partire dalle pronunce del 2023, veniva affermato, che, fino al momento del versamento al fondo, i contributi a carico del lavoratore e le quote di TFR maturando conservano natura retributiva, mentre assume natura previdenziale la prestazione successivamente erogata dal fondo pensione.
La soluzione delle Sezioni Unite
L'impianto della decisione delle Sezioni Unite si fonda sull'analisi dei canali di finanziamento della previdenza complementare previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005. Secondo le Sezioni Unite, l'inadempimento del datore di lavoro non comporta un trattamento omogeneo di tutte le somme non versate. Occorre infatti scindere la provenienza delle risorse:
Di conseguenza, nell'ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio nelle procedure concorsuali di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c., ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio, i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro»
Quotidianopiù è anche su
WhatsApp! Clicca qui per
iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il sistema pensionistico italiano si articola in un “doppio pilastro”: la previdenza di base, attuata da Enti pubblici e obbligatoria sin dal momento di prima costituzione di un rapporto di lavoro, e la previdenza comple..
Emilio Rocchini
- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi Link Campus UniversityRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.