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Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 265, dedicato all'attività del revisore legale con riferimento alla comunicazione sulle imposte sul reddito o Country-by-Country Reporting (c.d. CBCR) ai sensi del D.Lgs. 139/2015. Il documento fornisce ai revisori legali indicazioni utili sulle attività richieste in relazione alla dichiarazione di cui all'art. 5-octies, in attesa che le modifiche normative siano recepite nei principi di revisione ISA Italia.

Il quadro di riferimento muove dalla Direttiva (UE) 2021/2101, recepita con il D.Lgs. 128/2024, che ha introdotto il nuovo Capo I-bis nel D.Lgs. 139/2015. Ai sensi dell'art. 5-ter, sono tenute a redigere e pubblicare la Comunicazione CBCR le società capogruppo e le società autonome con ricavi superiori a 750 milioni di euro in ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, le società controllate da capogruppo di un paese terzo e le succursali, nei casi previsti. L'art. 5-quater disciplina le ipotesi di esenzione.

La responsabilità della redazione e della pubblicazione compete agli amministratori, mentre l'organo di controllo vigila sull'osservanza delle disposizioni e ne riferisce all'assemblea. La comunicazione deve essere depositata presso il registro delle imprese e pubblicata sul sito internet della società entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

L'art. 5-octies prevede che il revisore verifichi il ricorrere dell'obbligo di redigere la comunicazione a partire dall'esercizio precedente a quello su cui è chiamato a esprimere un giudizio, nonché l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori, e riporti un'attestazione nella relazione di revisione. La previsione è ripresa dalla nuova lett. g-bis) dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, introdotta dal D.Lgs. 28/2026. Come chiarito dalla Relazione Illustrativa, la dichiarazione è inserita esclusivamente nella relazione sul bilancio d'esercizio, e non in quella sul bilancio consolidato, ed è rilasciata solo per le imprese che rientrano nei limiti dimensionali dell'art. 5-ter e non beneficiano delle esenzioni dell'art. 5-quater.

Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, la prima Comunicazione CBCR riguarderà l'esercizio 2025, da pubblicare entro il 31 dicembre 2026, e la prima dichiarazione del revisore sarà contenuta nella relazione sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2026. Negli esercizi successivi si seguirà la medesima scansione temporale.

Quanto agli obiettivi, il revisore deve riscontrare l'obbligo di redazione e, in tal caso, la redazione e la pubblicazione della comunicazione, e formulare la dichiarazione. Il documento precisa che questa non costituisce un giudizio sulla completezza e accuratezza delle informazioni e non fornisce alcuna forma di assurance. Esula inoltre dalle responsabilità del revisore la verifica di contenuto, formato e condizioni di accessibilità di cui all'art. 5-sexies.

Sul piano procedurale, in fase di pianificazione il revisore acquisisce una comprensione della normativa e delle analisi svolte dalla società per stabilire se sia tenuta alla comunicazione. Analizza criticamente tali considerazioni, le discute con la direzione e con i responsabili delle attività di governance e conclude sull'assoggettamento. In caso positivo ottiene copia della comunicazione e verifica che, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio, sia stata depositata e pubblicata sul sito internet. La verifica può consistere, ad esempio, nell'acquisizione della schermata della sezione del sito in cui la comunicazione è collocata.

La dichiarazione è collocata in un paragrafo specifico della sezione "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari", secondo quanto previsto dall'ISA Italia n. 700. Se riscontra la mancata predisposizione o la ritardata pubblicazione, il revisore ne dà indicazione nel paragrafo. Gli allegati propongono tre esempi: comunicazione predisposta e pubblicata; comunicazione non predisposta; impossibilità di rilasciare la dichiarazione per società italiana controllata da capogruppo di paese terzo, in assenza di evidenze appropriate sull'obbligo.

Il documento tratta inoltre, i temi relativi alle attestazioni scritte degli amministratori (ISA Italia n. 580), alle comunicazioni con i responsabili delle attività di governance e con la direzione (ISA Italia nn. 260 e 265) e alla documentazione del lavoro svolto (ISA Italia n. 230).

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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