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Il caso esaminato

Un lavoratore, rimasto creditore di un residuo di TFR in parte non versato al Fondo di Tesoreria, si era rivolto al Fondo di garanzia per far valere il proprio diritto; di tutta risposta, l'INPS aveva respinto la domanda, ma Tribunale e Corte d'appello di Reggio Calabria l'hanno accolta, ritenendo che, in caso di omesso versamento, il debito resti in capo al datore di lavoro.

Rilevato il contrasto interno alla Sezione lavoro, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, con le conclusioni del Procuratore generale a favore della natura retributiva: nel ricorso per cassazione l'Istituto ha richiamato Cass. n. 25035/2023, secondo cui il TFR maturato dal 2007 sarebbe una prestazione previdenziale a carico esclusivo del Fondo di Tesoreria, con la conseguenza che il Fondo di garanzia coprirebbe solo il TFR accantonato in azienda.

I due orientamenti a confronto

Fino al 2023 la giurisprudenza era uniforme: il lavoratore poteva insinuarsi al passivo per le quote post 2007 non versate e il versamento al Fondo costituiva un fatto estintivo da provare a cura del datore di lavoro.

La sentenza n. 25035/2023 ha invece valorizzato il verbo “garantisce” del comma 755, la qualificazione dei versamenti come “contributi” e il principio di ripartizione, ritenendo il Fondo di Tesoreria unico obbligato anche in mancanza di versamento, in base al principio di automaticità dell'art. 2116 c.c. L'ordinanza n. 10082/2025 è tornata alla tesi tradizionale, segnalando le conseguenze negative di quella previdenziale in tema di prescrizione dei contributi, legittimazione del lavoratore ad agire verso datore e committente e privilegio dell'INPS nelle procedure concorsuali, che scenderebbe dall'art. 2751-bis n. 1 all'art. 2754 c.c.

Le motivazioni delle Sezioni Unite

La Corte con la sentenza n. 26356/2026 in commento aderisce alla tesi retributiva: il punto di partenza è l'art. 2120 c.c., che lega il TFR alla retribuzione e che la L. 296/2006 non ha modificato, limitandosi a regolare il finanziamento del Fondo che di fatto eroga lo stesso TFR, con gli stessi coefficienti di rivalutazione, in sintesi cambia solamente il soggetto che paga ma non la natura della somma.

L'argomento decisivo è però testuale: il Fondo paga “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati” mentre per la parte restante rimane obbligato il datore. In questo senso, al Fondo di Tesoreria non si applica quindi l'automaticità dell'art. 2116 c.c. e una prestazione previdenziale priva di automaticità scaricherebbe sul lavoratore il rischio dell'omesso versamento, in contrasto con l'art. 38 Cost.

Conferma questa lettura il coordinamento con il Fondo di garanzia: l'esonero dal relativo contributo, previsto dall'art. 10 c. 2 D.Lgs. 252/2005, opera solo in proporzione al TFR effettivamente versato al Fondo di Tesoreria, mentre per le quote non versate il contributo resta dovuto e la copertura in caso di insolvenza permane, senza trascurare la tesi previdenziale che farebbe dipendere la natura del TFR dalle dimensioni dell'azienda, con un'evidente disparità di trattamento.

Per le stesse ragioni viene esclusa anche la tesi intermedia, secondo cui il credito diventerebbe previdenziale al momento del versamento: il Fondo di Tesoreria funziona come un conto di deposito e non presenta alcun elemento di mutualità.

Il principio di diritto e le conseguenze pratiche

«Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale […]. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest'ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.».

Dopo le incertezze degli ultimi anni, la sentenza chiarisce la posizione dei soggetti coinvolti, nello specifico:

  • il lavoratore conserva un credito retributivo verso il datore per le quote non versate, esigibile alla cessazione del rapporto, e può insinuarsi al passivo con il privilegio dell'art. 2751-bis n. 1 c.c. e rivolgersi al Fondo di garanzia;
  • il datore di lavoro rimane debitore del TFR non versato e, in caso di contenzioso, deve provare il versamento;
  • negli appalti resta ferma la responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003;
  • il Fondo di Tesoreria paga solo nei limiti di quanto ricevuto;
  • il Fondo di garanzia interviene per le quote non trasferite al Fondo di Tesoreria, nei limiti della differenza tra il TFR ammesso al passivo e quanto risulta sul conto di Tesoreria.

Il collegamento con le novità 2026

Dal 1° gennaio 2026 la L. 199/2025 lega l'obbligo di versamento alla media occupazionale dell'anno precedente, con soglie di 60, 50 e 40 addetti.

Dato che la Corte esclude che la natura del TFR dipenda dalla dimensione aziendale, le conclusioni valgono anche per le aziende entrate nell'obbligo con i nuovi criteri, motivo per cui diventa ancora più importante gestire correttamente SC34, UniEmens e la regolarizzazione degli arretrati con il codice CF05: le quote non versate restano un debito dell'azienda verso il lavoratore.

Considerazioni conclusive

Le Sezioni Unite confermano la lettura tradizionale: il Fondo di Tesoreria è uno strumento di gestione finanziaria delle quote di TFR e non una forma di previdenza obbligatoria. Il datore di lavoro resta debitore per tutto ciò che non ha versato e il lavoratore mantiene le tutele ordinarie, dall'azione diretta all'insinuazione al passivo, fino all'intervento del Fondo di garanzia.

Fonte: Cass. SU 7 ottobre 2026 n. 26356

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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