Campo di applicazione
Con riferimento ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e dei relativi obblighi contributivi (art. 10 D.Lgs. 148/2015), il finanziamento per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tramite l’erogazione di un assegno di integrazione salariale (art. 5, c. 2, DI 4 agosto 2023), è stato rimodulato.
Aliquote di finanziamento
In particolare, viene previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura del 3%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale.
Con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, il finanziamento delle seguenti prestazioni (art. 5, c. 2, lett. a), b) e c), DI 4 agosto 2023):
a) programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro
viene rimodulato come segue:
Decorrenza delle aliquote
Le modifiche relative all’aliquota ordinaria hanno decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto.
Le modifiche relative all’aliquota del contributo addizionale sono applicabili per le prestazioni autorizzate dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto relative a periodi decorrenti dalla stessa data.
Fonte: Decreto 1° settembre 2026
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Giuseppe Gentile
- Avvocato e Professore di diritto del lavoro Università di Napoli Federico IIRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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