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Campo di applicazione

Con riferimento ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e dei relativi obblighi contributivi (art. 10 D.Lgs. 148/2015), il finanziamento per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tramite l’erogazione di un assegno di integrazione salariale (art. 5, c. 2, DI 4 agosto 2023), è stato rimodulato.

Aliquote di finanziamento

In particolare, viene previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura del 3%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale.

Con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, il finanziamento delle seguenti prestazioni (art. 5, c. 2, lett. a), b) e c), DI 4 agosto 2023):

a) programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;

b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro

viene rimodulato come segue:

  • per le prestazioni di cui al citato art. 5, c. 2, lett. a), b) e c), DI 4 agosto 2023, con un contributo ordinario mensile dello 0,75% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
  • per le prestazioni di cui al citato art. 5, c. 2, lett. b), DI 4 agosto 2023, è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 2,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione;
  • per le prestazioni di cui al citato art. 5, c. 2, lett. c), DI 4 agosto 2023, è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 2,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

Decorrenza delle aliquote

Le modifiche relative all’aliquota ordinaria hanno decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto.

Le modifiche relative all’aliquota del contributo addizionale sono applicabili per le prestazioni autorizzate dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto relative a periodi decorrenti dalla stessa data.

Fonte: Decreto 1° settembre 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Avvocato e Professore di diritto del lavoro Università di Napoli Federico II

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