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Il concordato preventivo biennale, introdotto con il D.Lgs. 13/2024 e successivamente modificato, da ultimo con il D.Lgs. 148/2026 (Decreto Omnibus) ha istituito una sorta di “patto fiscale” dando al Contribuente la possibilità di ottenere un vantaggio fiscale se il reddito dovesse risultare superiore a quello concordato.

Tale accordo si articola in due differenti step:

  1. l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati dichiarati, delle risultanze ISA, delle informazioni presenti nelle banche dati pubbliche e delle proiezioni economiche settoriali, formula una proposta di reddito e di valore della produzione netta per i due anni successivi;
  2. in seguito, il contribuente può decidere di accettarla e impegnarsi a dichiarare quegli importi indipendentemente dai risultati effettivamente realizzati nel biennio.

Ad oggi, tale scelta va formalizzata entro il prossimo 31 ottobre (con proroga al 2 novembre) ed è riservata ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli ISA per il 2025, che intendono aderire per la prima volta o che, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, vogliono accettare la nuova proposta per gli anni 2026/2027.

A tal proposito, giunge preziosa la trattazione sistematica pubblicata il 6 ottobre dall’Agenzia delle Entrate con l’esplicito obiettivo di fornire istruzioni operative per garantire l’uniformità d’azione, uniformando i diversi documenti normativi e di prassi formulati negli anni precedenti e illustrando le novità legislative intervenute nel 2026. Per quest’ultime, in applicazione alle adesioni per il biennio 2026-2027, vengono dedicati specifici paragrafi della circolare alle modifiche attuate dal Decreto Omnibus agli artt. 10, 11, 14, 19, 20, 21 e 22 D.lgs. 13/2024, di seguito sintetizzate

In relazione ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione (artt. 10 e 11)

La circolare precisa che, a seguito della modifica intervenuta sugli artt. 10 e 11 secondo cui l’adesione al CPB è priva di effetti in assenza dei requisiti di accesso, ovvero, in presenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 11, non si rientrerà più in tali ipotesi nella fattispecie della decadenza, ma l’adesione al CPB dovrà considerarsi come mai avvenuta poiché non perfezionata ab origine.

Si tratta di una precisazione di rilievo sistematico, perché sposta il problema dal terreno della successiva perdita del beneficio a quello dell’originaria inefficacia dell’adesione.

Sempre in tema di cause di esclusione, il Decreto Omnibus ha introdotto alcune agevolazioni nelle sole ipotesi di rinnovo del concordato. In particolare:

  • non opera la causa di esclusione in caso di ingresso di soci o associati che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;
  • non si configura esclusione quando associazioni e società tra professionisti o tra avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato

Ciò è previsto specularmente anche all’art. 21 in relazione alle cause di cessazione per le quali, sempre per i soli casi di rinnovo, vengono sterilizzati alcuni eventi che altrimenti avrebbero comportato il venir meno degli effetti del concordato. In particolare:

  • non assumono rilevanza, nei limiti descritti dal testo, le modifiche della compagine sociale derivanti dall’ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo non superiori complessivamente a 35.000 euro;
  • non integrano causa di cessazione le situazioni in cui associazioni e società tra professionisti o avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato al singolo socio o associato.

In relazione alle ipotesi di rinnovo al CPB (art. 14)

Uno dei profili più interessanti delle modifiche è contenuto nell’articolo 14, riscritto con l’obiettivo di rendere più conveniente il rinnovo dell’adesione per il secondo biennio (2026/2027).

Con l’introduzione del comma 1-bis, ai contribuenti che rinnovano il concordato vengono infatti riconosciuti benefici più ampi rispetto a quelli ordinariamente collegati al regime premiale ISA. In particolare, il testo segnala:

  • l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 100.000 euro annui per l’Iva e fino a 70.000 euro annui per imposte dirette e Irap, in luogo delle soglie inferiori previste in via ordinaria;
  • l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi Iva fino a 100.000 euro annui;
  • l’anticipazione di due anni, anziché di uno, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

A questi vantaggi si aggiunge, solo per chi rinnova il concordato, la possibilità di versare saldo e acconti mediante rateizzazione senza interessi.

La Circolare 8/E richiama inoltre un ulteriore elemento di particolare attrattiva previsto dall’art. 29 del Decreto Omnibus: per i contribuenti che decidono di aderire al CPB anche per il biennio 2026-2027 è prevista la facoltà di aderire al ravvedimento speciale per sanare le violazioni dichiarative commesse nelle annualità dal 2020 al 2023 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’Irap, con il beneficio, tra gli altri, di ottenere un vero e proprio scudo di protezione dall’azione accertativa dell’A.F.

L’ulteriore vantaggio è all’art. 20 ove il testo evidenzia la possibilità di determinare gli acconti con il metodo storico, senza applicare la maggiorazione altrimenti prevista, intendo il rinnovo come prosecuzione naturale del patto fiscale.

Sulle cause di decadenza e regolarizzazione (artt. 19 e 22)

La circolare precisa che le modifiche all’articolo 19 del Decreto CPB hanno la finalità di riorganizzare, razionalizzandole, le casistiche che comportano la decadenza dal concordato preventivo biennale derivanti da infedeltà dichiarative, introducendo, con il comma 3-bis, la regola generale in base alla quale gli errori o le omissioni relativi ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o comunicati nella proposta di concordato non comportano la decadenza dal concordato medesimo 87, laddove gli stessi siano regolarizzati mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 c. 8 DPR 322/98 e le correlate sanzioni siano definite mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97.

In tali casi, il contribuente, mediante i medesimi strumenti (dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso), ove necessari, comunica e ridetermina il reddito o il VPN concordati sulla base dei dati modificati o integrati, e definisce le relative sanzioni, compresa quella disposta dall’articolo 8 del Decreto Sanzioni. In questo modo, l’accordo a cui si è prestata adesione nei termini di cui all’articolo 9 del Decreto CPB viene allineato ai dati indicati dal contribuente nella dichiarazione integrativa presentata ai fini del ravvedimento operoso.

Inoltre, la circolare trasforma in orientamenti amministrativi espressamente richiamati e sistematizzati numerosi chiarimenti precedentemente diffusi in sede di FAQ o risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.

La circolare contiene, infatti, un’appendice che riporta decine di FAQ pubblicate dall’Agenzia tra il 2024 e il 2026, nonché numerose risposte a quesiti che hanno affrontato casi particolarmente complessi: nel corso dei suoi primi anni di vita l’istituto del CPB ha comportato notevoli problematiche interpretative per le quali sono stati redatti numerosi documenti di prassi e che, talvolta, hanno innescato contenziosi tributari.

La circolare in esame rappresenta un tentativo dell’A.F. di chiarire e sistematizzare gli aspetti fondamentali del CPB al fine di favorire l’auspicato adempimento spontaneo.

Fonte: Circ. AE 6 ottobre 2026 n. 8

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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