Il quesito
L’organizzazione sindacale FILCA CISL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla compatibilità, con la disciplina del D.Lgs. 81/2008, tra le funzioni di RLS e di CSP in capo al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda, e se tale cumulo di incarichi rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
La questione riguarda, in particolare, il coordinamento in fase di progettazione.
La definizione dei compiti
Il RLS esercita funzioni di rappresentanza; consultazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione; proposta in merito alla attività di prevenzione. Inoltre, può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 50, c. 1, D.Lgs. 81/2008). Infine, la funzione di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Il CSP, invece, esercita funzioni differenti che comprendono la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la predisposizione del fascicolo dell’opera (artt. 89, c. 1 lett e); 91, c. 1 lett a) e b); 100, c. 4, D.Lgs. 81/2008).
La risposta della Commissione
La Commissione ritiene che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, possa ravvisarsi un’incompatibilità tra le funzioni di RLS di CSP solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.
In tale ultima ipotesi, infatti, il RLS eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere e, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di CSP in fase di progettazione potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di RLS.
Tale sovrapposizione di funzioni potrebbe incidere sull'autonomia di giudizio del RLS e, più in generale, sull'indipendenza e sull'imparzialità che l'esercizio delle relative attribuzioni richiede. A ciò si aggiunge che il TU salute e sicurezza impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di mettere a disposizione dei RLS copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affinché questi ultimi possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione (art. 100, c. 4, D.Lgs. 81/2008).
Tale previsione presuppone, dunque, una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull'autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all'esercizio delle relative funzioni.
Fonte: Interpello n. 4/2026
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Paola Martinucci
- Consulente del lavoro e RSPPRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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