L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 180 del 5 ottobre 2026, apre alla cessione infragruppo del c.d. “credito ulteriore” da IRM (Imposta Riserve matematiche) anche quando il gruppo assicurativo è composto da società estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi o tramite stabile organizzazione, purché tutte agiscano come sostituti d’imposta nel nostro Paese e rispettino i requisiti di controllo previsti dall’art. 43‑ter DPR 602/73.
L’Agenzia ha quindi ritenuto applicabile la disciplina della cessione infragruppo dell’eccedenza di imposta sulle riserve matematiche (IRM) maturata da compagnie residenti in altri Stati UE, riconoscendo la possibilità di trasferire il credito tra due società estere del gruppo e tra queste e la stabile organizzazione italiana, tutte titolari di un proprio “credito ulteriore” e tenute alla presentazione del modello 770 con codice fiscale italiano.
Il caso di specie riguarda un gruppo assicurativo europeo, nel cui ambito una compagnia lussemburghese (ALFA), una irlandese (GAMMA) e la sede secondaria italiana di ALFA (BETA) operano in Italia, applicando l’imposta sostitutiva ex art. 26‑ter DPR 600/73 e l’imposta di bollo virtuale. A seguito dell’acquisizione societaria perfezionata nel 2024, tutte e tre le entità risultano controllate indirettamente dalla stessa capogruppo estera e, in quanto sostituti d’imposta, versano da oltre cinque anni l’IRM sulle riserve matematiche, maturando eccedenze di imposta (“credito ulteriore”) non interamente compensate entro il 31 dicembre. Le società istanti hanno chiesto se tali eccedenze possano essere cedute.
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo ricordando che l’IRM è un prelievo sullo stock delle riserve matematiche dei rami vita, la cui imposta versata genera un credito utilizzabile in compensazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale; dal 2007, l’eventuale eccedenza rispetto alle imposte dovute nel singolo anno può essere compensata oltre i limiti ordinari o ceduta infragruppo. L’art. 43‑ter DPR 602/73 disciplina la cessione delle eccedenze di imposte tra società appartenenti al medesimo gruppo, definito in base a un controllo superiore al 50% del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente, senza richiedere espressamente la residenza in Italia né una specifica forma giuridica per la controllante.
Richiamando l’interpretazione “evolutiva” adottata per la liquidazione IVA di gruppo – estesa alle società di capitali residenti in altri Stati UE anche prive di stabile organizzazione, per evitare discriminazioni rispetto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi – l’Amministrazione afferma che anche la disciplina dell’articolo 43‑ter va letta in coerenza con i principi europei. Ne deriva che la cessione dell’eccedenza IRM può operare tra società non residenti del gruppo che operano in Italia in libera prestazione di servizi o tramite stabile organizzazione, a condizione che siano equiparabili alle società di capitali italiane, che siano rispettati i requisiti di controllo e che gli adempimenti dichiarativi siano correttamente assolti in sede di modello 770.
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