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Partiamo da un paradosso.

In uno stato di diritto, dobbiamo ritenere che le norme abbiano a loro volta delle “regole” applicative.

In effetti a nessuno verrebbe in mente di autorizzare un concetto di retroattività, per esempio, di disposizioni tributarie. Come potremmo vivere in uno stato di diritto se, di punto in bianco, il legislatore decidesse di assoggettare a diversa e più gravosa tassazione un reddito che abbiamo già percepito (e tassato con le regole vigenti nel momento della percezione)?

Partendo da questo dogma, esaminiamo un aspetto contenuto nel Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) il cui articolo 2 modifica in modo sostanziale l’art. 51 c. 4 TUIR (il quale, ricordiamo, verrà sostituito dal nuovo D.Lgs. 117/2026 a partire dal 1° gennaio 2027).

Ciò che qui vuole essere compreso non è tanto la struttura del disposto (che qualche chiarimento, come vedremo, lo merita) ma una sua peculiarità ovvero la scelta di assoggettare a tassazione incrementale gli autoveicoli con oltre 5 anni dalla data di immatricolazione.

Nulla vieta di farlo, anche per invogliare un cambio flotte, ma siamo davvero sicuri che la conseguenza possa dirsi rispettosa, che ne so, dello Statuto del Contribuente?

Vediamo nel dettaglio.

La previsione normativa

L’art. 2 D.Lgs. 148/2026 introduce diverse novità. Tra la valorizzazione fiscale di accessori ed allestimenti “non valorizzati nelle tabelle (Aci) di cui al primo periodo” e l’estensione della c.d. clausola di salvaguardia a tutti gli autoveicoli ordinati prima del 31 dicembre 2024 ma consegnati entro l’intero anno 2025, notiamo l’introduzione di un concetto innovativo, inerente alle auto “vecchie”, le quali sconteranno un incremento, rispetto al valore calcolato secondo l’alimentazione (o grammi di co2 prodotti per chilometro) “del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione”.

Come si può leggere dalla norma è previsto un incremento fiscale nel caso in cui Il veicolo sia, potremmo dire, vecchio.

Chi scrive aveva inizialmente ritenuto possibile una interpretazione applicativa del concetto di “quinto anno successivo all’anno di immatricolazione” accettando l’idea che l’anno di registrazione del veicolo fosse “compiuto”. Esemplificando, un autoveicolo immatricolato nell’ottobre 2020 “festeggerà” un anno di immatricolazione ad ottobre 2021. Da lì l’aggiunta di anni 5 avrebbe determinato il traguardo di ben sei anni di vita del mezzo con aumento del benefit in parola al 1° gennaio 2027.

Tale interpretazione, che come vedremo ritengo oggi complessa (ed è giusto che un autore lo evidenzi, perché solo gli stolti non cambiano idea), portava ad un corollario logico:

  • le auto concesse nel secondo semestre 2020 avrebbero visto l’aumento repentino del benefit solo dal gennaio 2027;
  • e con ciò al fine di rispettare la disposizione dell’articolo 3 della L. 212/2000 nota come “Statuto del Contribuente” il quale recita “Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”;
  • in effetti suona particolarmente “scortese” modificare il calcolo del benefit auto dal primo gennaio 2026 (quindi retroattivamente – su questo ci torneremo) per chi ha goduto (criterio di cassa) del mezzo immatricolato nel secondo semestre 2020 (oltre che ledere quel legittimo affidamento che, curiosamente, dovrebbe sussistere tra amministrazione statale e cittadino).

In attesa dei chiarimenti delle Entrate

Fatto sta che la norma introdotta dal Decreto Omnibus, secondo la relazione tecnica al Senato, porta ad una lettura più ovvia, ovvero che n. 5 anni si contano dalla data di immatricolazione.

La relazione, infatti, cita “La disposizione introduce un elemento di novità rispetto al quadro normativo vigente, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo, la misura della determinazione forfettaria del reddito riferibile dall’auto aziendale sia aumentata del 50 per cento. Tale disposizione non comporta effetti sulle entrate tributarie, in quanto il ricambio delle auto aziendali avviene mediamente prima del quinto anno di immatricolazione; si evidenzia, inoltre, che la disposizione avrebbe, in ogni caso, l’effetto di scoraggiare il mantenimento del veicolo oltre tale periodo”.

Si dà dunque per scontato, assumendo come prassi il cambiamento della flotta aziendale, che dopo 5 anni dall’immatricolazione l’auto venga cambiata.

Nell’attesa dei chiarimenti a cura dell’Agenzia delle Entrate, c’è però da chiedersi una cosa. Ma se, come sembra, la previsione è chiara:

  • come possiamo giustificare il maggior prelievo fiscale disposto ad agosto 2026 (ma le leggi non disponevano solo per l’avvenire?) rispetto a redditualità già “incassate” nei primi mesi dell’anno?
  • quanto contento sarà quel lavoratore destinatario di un autoveicolo del secondo semestre 2020, nel vedersi aumentare del 50% la base imponibile di un benefit in parte già assoggettato secondo regole del tempo?
  • quanto contenta sarà l’azienda di vedersi maggiorato il valore ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto? A pensarci bene, se tale principio fosse stato enunciato per tempo, le aziende avrebbero potuto effettuare delle scelte verso i veicoli vetusti (un po’ come quando chiedevamo a gran voce la clausola di salvaguardia verso i veicoli ordinati prima del 31.12.2024 l’anno scorso);
  • senza contare quelle aziende che, per policy, rifatturano il valore del benefit fiscale per neutralizzarlo al percipiente. Oggi dovranno incrementare quel prelievo di un bel 50% (oltre accessori o allestimenti) che in un momento in cui il carburante costa più dello champagne, male non fa;
  • soprattutto non è contraria all’articolo 3 del citato Statuto del Contribuente questa interpretazione che tutti danno per pacifica? Che ne è dell’affidamento del contribuente verso l’amministrazione?

Si dirà, il Decreto Omnibus ha introdotto la retroattività anche di altri disposti (uno fra tutti il concetto di familiari a carico). Solo che in quella situazione si tratta di un disposto a favore del contribuente, non a palese svantaggio.

Vedrete che l’Agenzia delle Entrate risolverà la questione precisando che la norma in parola non dispone retroattivamente dato che l’anno di imposta 2026 è ancora in corso. Quindi il suo spezzettamento in mensilità è solo una metodologia di “acconto” delle imposte.

Tutto possibile. L’importante è che ci fermiamo a pensare alle conseguenze del nostro comportamento. Non vorrei che ci rendessimo conto di essere assuefatti ad un “fare e disfare” che, ammettiamolo, con la certezza del diritto proprio non c’entra.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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