X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 2 min.

La tracciabilità come requisito di sistema

Il Regolamento (UE) 2025/40 — il PPWR — si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal contesto nel quale sono impiegati, e pone a carico degli operatori economici obblighi che riguardano sia le caratteristiche dell'imballaggio sia la sua identificazione e rintracciabilità lungo la catena di approvvigionamento.

La disciplina si articola su tre livelli distinti: l'identificazione dell'imballaggio, l'identificazione del fabbricante e quella dell'importatore.

L'identificazione dell'imballaggio: tipo, lotto o serie

L'art. 15, par. 5, del PPWR impone al fabbricante di apporre sull'imballaggio un tipo, un lotto, un numero di serie o qualsiasi altro elemento idoneo a consentirne l'identificazione, lasciando libera la scelta tra tali opzioni.

Qualora le dimensioni o la natura dell'imballaggio non rendano possibile l'apposizione diretta, le informazioni possono essere riportate in un documento a corredo del prodotto imballato. La medesima facoltà è riconosciuta, secondo le FAQ della Commissione europea, anche per gli imballaggi prodotti e stoccati anteriormente al 12 agosto 2026 ma non ancora messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Le FAQ della Commissione precisano inoltre che non è prescritto un formato tecnico specifico: ciò che rileva è la funzione dell'elemento identificativo, il quale deve permettere di individuare l'imballaggio interessato e collegarlo alla documentazione di conformità. L'identificazione può dunque riferirsi a un tipo, un numero di serie o un lotto di produzione, senza che sia necessaria un'identificazione individuale di ogni singola unità di imballaggio.

Quanto agli imballaggi composti da più componenti — ad esempio un vasetto con coperchio e fascetta — è sufficiente che le informazioni siano apposte su uno dei componenti dell'unità di vendita. Le FAQ della Commissione europea precisano che, sebbene non sussista un obbligo in capo al fornitore di identificare l’imballaggio, nella prassi è frequente che sia proprio il fornitore ad assicurarne l'identificabilità, in quanto l'apposizione dell'elemento identificativo avviene di norma in fase di produzione.

Gli obblighi identificativi del fabbricante (art. 15, par. 6)

L'art. 15, par. 6, richiede che sull'imballaggio — oppure mediante un codice QR o altro supporto dati — siano riportati il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, nonché l'indirizzo postale al quale il fabbricante può essere contattato e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici. L'indirizzo postale deve indicare un unico recapito.

Le indicazioni relative al fabbricante devono essere chiare, comprensibili e leggibili, senza sostituire, oscurare o confondersi con le informazioni richieste da altre normative dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato. Quando l'apposizione diretta non è possibile, le informazioni possono essere fornite attraverso il supporto dati previsto dall'art. 12 (obbligo di etichettatura applicabile dal 2028) oppure in un documento a corredo del prodotto imballato, soluzione da considerarsi residuale e da valutare caso per caso.

Un profilo spesso sottovalutato riguarda il rapporto con le informazioni già presenti sull'imballaggio in forza di altre normative. Ad esempio, l'indicazione del responsabile del prodotto alimentare ai sensi della legislazione alimentare non soddisfa automaticamente l'art. 15, par. 6, se non consente di identificare il fabbricante dell'imballaggio e di fornire tutti i dati richiesti dal PPWR. I due soggetti possono non coincidere e, in tal caso, entrambe le indicazioni devono essere presenti.

Il raccordo con la dichiarazione di conformità UE

L'identificativo dell'imballaggio non costituisce un'informazione isolata: esso deve essere coerente con la documentazione di conformità. L'allegato VIII richiede che la dichiarazione di conformità UE riporti un numero di identificazione univoca dell'imballaggio e ne descriva l'oggetto in modo da consentirne la rintracciabilità, permettendo così di stabilire quale imballaggio, tipo o serie produttiva sia coperto dalla verifica.

Sul piano pratico, una dichiarazione unica può coprire più dimensioni dello stesso imballaggio quando le variazioni dimensionali non incidono sulla conformità ai requisiti degli articoli da 5 a 12; se invece cambiano la progettazione o le caratteristiche rilevanti, la documentazione deve essere articolata di conseguenza.

In ogni caso, il fabbricante è tenuto a conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per cinque anni dall'immissione sul mercato nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.

Gli obblighi identificativi dell'importatore

L'importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un Paese terzo. Prima dell'immissione sul mercato, l'importatore deve verificare che il fabbricante abbia adempiuto gli obblighi di identificazione previsti dall'art. 15, parr. 5 e 6. Se ritiene o ha motivo di credere che l'imballaggio non sia conforme, l'importatore non può immetterlo sul mercato fino alla sua regolarizzazione.

L'importatore deve inoltre apporre sull'imballaggio il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici. Quando l'apposizione diretta non è possibile, tali informazioni possono essere fornite tramite il supporto dati previsto dall'art. 12 (obbligo di etichettatura applicabile dal 2028) o in un documento a corredo del prodotto imballato.

L'assenza di informazioni sul fabbricante estero non esonera l'importatore dall'obbligo di dimostrare la conformità né dall'indicazione dei propri dati sull'imballaggio. Infine, importatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili. Su richiesta motivata dell'autorità nazionale, deve fornire la documentazione necessaria entro dieci giorni, in formato elettronico e, se richiesto, cartaceo.

Il ruolo del distributore relativo alla verifica degli obblighi identificativi

Prima di mettere l'imballaggio a disposizione sul mercato, il distributore deve verificare che fabbricante e importatore abbiano rispettato, rispettivamente, gli obblighi di identificazione di cui all'art. 15, parr. 5 e 6, e all'art. 18, par. 3. Se sussistono motivi per ritenere che tali obblighi non siano stati rispettati, il distributore non deve mettere l'imballaggio a disposizione fino alla regolarizzazione.

Sul piano delle conseguenze, la mancanza, l'inesattezza o l'incompletezza dei dati del fabbricante o dell'importatore costituisce una non conformità formale. Se la non conformità permane, lo Stato membro potrebbe vietare la messa a disposizione dell'imballaggio oppure imporne il ritiro o il richiamo dal mercato. Le autorità possono inoltre richiedere le informazioni necessarie a identificare l'imballaggio non conforme, la sua origine e la catena di approvvigionamento.

Indicazioni operative

Poiché gli obblighi di identificazione sono già applicabili dal 12 agosto 2026, le imprese dovrebbero anzitutto individuare, per ciascun formato o tipologia di imballaggio, il soggetto che riveste la qualifica di fabbricante secondo i criteri del PPWR. Dovrebbe poi essere definito un sistema di identificazione coerente con il tipo, il lotto, la serie, o altro elemento equivalente, nonché con le varianti che incidono sulla conformità dell'imballaggio.

È altresì opportuno assicurare che ogni identificativo utilizzato sull'imballaggio sia collegato alla documentazione tecnica, alla dichiarazione di conformità UE e ai dati del fabbricante e, ove applicabile, dell'importatore, consentendo all'autorità di collegare l'imballaggio alla relativa documentazione e di ricostruirne la provenienza. Qualora la dimensione o la natura dell'imballaggio non consentano la marcatura diretta, le informazioni possono essere fornite in un documento accompagnatorio, valutando tale possibilità caso per caso.

Tipo, lotto, serie o identificativo equivalente costituiscono il collegamento operativo tra l'imballaggio fisico, il fabbricante o l'importatore e il fascicolo di conformità: la qualità della tracciabilità incide direttamente sulla capacità dell'impresa di dimostrare la conformità, gestire eventuali ritiri o richiami e rispondere tempestivamente alle richieste delle autorità di vigilanza.

Partecipa al workshop "Il Regolamento (UE) 2025/40 sul packaging: obblighi, responsabilità e impatti operativi per le imprese", in collaborazione con lo studio legale Bird&Bird, in programma l'8 ottobre 2026 dalle 17:30 alle 19:00, presso la sede di Lefebvre Giuffrè, via Monte Rosa 91, Milano.

Clicca qui per consultare il programma e iscriviti tramite il link.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Speciali REGOLAMENTO PPWR

Imballaggi: dal 12 agosto 2026 scattano i nuovi obblighi UE

Dal 12 agosto 2026 diventa applicabile il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), che introduce una disciplina uniforme sugli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita. Le..

di Daniel Andrea Campanale - Giurista - Studio legale Bird & Bird

di Nicolò Cusimano - Counsel - Studio legale Bird & Bird

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”