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Il nuovo quadro normativo europeo

Dal 12 agosto 2026 troverà applicazione il Regolamento (UE) 2025/40, noto come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), destinato a sostituire integralmente la Direttiva 94/62/CE e a ridefinire la disciplina europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

La scelta dello strumento del regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, risponde all’esigenza di uniformare la disciplina europea, superando le difformità derivanti dal recepimento nazionale della precedente direttiva.

Il PPWR introduce un sistema organico di prescrizioni che interessa l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: progettazione, fabbricazione, immissione sul mercato, etichettatura, riutilizzo, riciclo, gestione del fine vita e responsabilità estesa del produttore. Non si tratta, quindi, di una normativa destinata esclusivamente ai produttori di imballaggi, bensì di una riforma destinata a incidere sull’operatività di un numero estremamente ampio di imprese che commercializzano prodotti confezionati.

L’entrata in applicazione del Regolamento è ormai imminente e molte delle attività richieste – dalla verifica della conformità chimica dei materiali alla revisione della documentazione tecnica e dei rapporti contrattuali con i fornitori – richiedono tempi di implementazione significativi. Attendere l’ultimo momento potrebbe esporre le imprese a rilevanti rischi di non conformità.

Chi è soggetto ai nuovi obblighi

L’ambito di applicazione del PPWR è particolarmente ampio. Esso riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale di cui sono costituiti, e tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal settore economico in cui vengono utilizzati: industria, commercio, distribuzione, servizi e consumatori finali.

Sul piano soggettivo, il Regolamento si applica agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono a disposizione imballaggi, vuoti o contenenti prodotti.

La disciplina individua diverse figure, ciascuna destinataria di specifici obblighi.

Il fabbricante riveste un ruolo centrale nel sistema di conformità. È responsabile della valutazione della conformità dell’imballaggio, della predisposizione della documentazione tecnica e della redazione della dichiarazione di conformità UE.

L’importatore deve verificare che gli imballaggi provenienti da Paesi terzi rispettino i requisiti del Regolamento prima della loro immissione sul mercato dell’Unione.

Il distributore e il fornitore di servizi di logistica sono invece chiamati a garantire che le attività di trasporto, deposito, movimentazione e spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi lungo la filiera.

Particolarmente rilevante è, inoltre, la figura del produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR), ossia il soggetto che mette per la prima volta a disposizione imballaggi o prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro. Tale operatore è tenuto a iscriversi nel registro nazionale previsto dal Regolamento; in assenza della registrazione, la commercializzazione degli imballaggi interessati non è consentita.

Ne consegue che qualsiasi impresa che commercializzi prodotti imballati dovrà innanzitutto individuare il proprio ruolo nella filiera, poiché da tale qualificazione dipendono gli obblighi concretamente applicabili.

I principali obblighi dal 12 agosto 2026

Con l’avvio dell’applicazione del PPWR entreranno immediatamente in vigore alcune prescrizioni di particolare rilievo operativo.

La prima riguarda gli imballaggi destinati al contatto con alimenti. Il Regolamento vieta l’immissione sul mercato di imballaggi contenenti PFAS oltre determinate soglie di concentrazione: 25 ppb per ogni singola PFAS mirata, 250 ppb come somma delle PFAS mirate e 50 mg/kg di fluoro totale, comprensivo delle PFAS polimeriche. Il divieto si applica sia agli imballaggi commercializzati vuoti sia a quelli contenenti alimenti, imponendo alle imprese una verifica approfondita della conformità chimica dei materiali impiegati.

Resta inoltre fermo l’obbligo che gli imballaggi siano riciclabili, requisito già previsto dalla disciplina vigente ma ora inserito in un quadro normativo più articolato che anticipa il futuro sistema europeo di valutazione della riciclabilità destinato ad applicarsi dal 2030.

Il Regolamento sancisce poi il limite massimo di 100 mg/kg per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi, mantenendo uno dei principali requisiti europei in materia di sicurezza chimica.

Sul piano documentale, particolare attenzione dovrà essere dedicata agli obblighi gravanti sui fabbricanti. Essi dovranno svolgere la procedura di valutazione della conformità prevista dall’art. 38 del Regolamento, predisporre la documentazione tecnica indicata nell’Allegato VII e redigere la dichiarazione di conformità UE ai sensi dell’art. 39.

Quest’ultima rappresenta il documento cardine dell’intero sistema di conformità, attestando che l’imballaggio (che dovrà essere identificato per tipo, lotto di produzione o numero seriale) soddisfa tutte le prescrizioni applicabili del PPWR. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità dovranno essere conservate e rese disponibili alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

Un percorso di adeguamento destinato a proseguire

Il 12 agosto 2026 rappresenta soltanto la prima tappa di un percorso normativo destinato a svilupparsi nei prossimi anni.

Il PPWR prevede infatti un calendario progressivo di obblighi che accompagnerà le imprese almeno fino al 2040.

Tra le principali scadenze future assumono particolare rilievo l’introduzione dell’etichettatura armonizzata degli imballaggi mediante pittogrammi, i criteri europei di progettazione per il riciclo che saranno definiti dalla Commissione mediante atti delegati, gli obblighi di contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo e i crescenti obiettivi di riutilizzo previsti per numerose categorie di imballaggi, soprattutto nei settori del trasporto e della logistica.

Il PPWR, pertanto, non introduce un adempimento puntuale, ma un percorso di conformità destinato ad evolversi nel tempo. Le imprese saranno chiamate a monitorare costantemente gli sviluppi normativi e ad aggiornare progressivamente processi, procedure e rapporti con i propri fornitori.

Perché le imprese devono prepararsi fin d’ora

L’adeguamento al PPWR non può essere affrontato nelle settimane immediatamente precedenti alla sua applicazione.

Le verifiche sulla composizione dei materiali, la raccolta delle evidenze tecniche, la revisione dei contratti con fornitori e produttori di imballaggi, l’organizzazione della documentazione di conformità e gli adempimenti connessi alla responsabilità estesa del produttore richiedono attività complesse che coinvolgono numerose funzioni aziendali, dagli acquisti alla qualità, fino alle strutture legali e di compliance.

Per questo motivo le imprese dovrebbero avviare fin d’ora una mappatura della propria esposizione regolatoria, verificando la conformità degli imballaggi utilizzati, l’adeguatezza della documentazione disponibile e il corretto inquadramento del proprio ruolo ai sensi del Regolamento.

Il PPWR non introduce semplicemente nuovi adempimenti, ma impone alle imprese di ripensare la gestione degli imballaggi lungo l’intera filiera. Prepararsi oggi significa non solo ridurre il rischio di non conformità al momento dell’entrata in applicazione del Regolamento, ma anche trasformare la compliance ambientale in un elemento di competitività, affidabilità e resilienza nei rapporti con clienti, fornitori e autorità di vigilanza.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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