Dal 2020 le regole emergenziali del periodo Covid hanno consentito a società ed enti di svolgere assemblee e riunioni degli organi collegiali interamente on line, anche in deroga agli statuti, con continui rinvii del termine di efficacia.
L’art. 106 c. 2 DL 18/2020 prevedeva che l’assemblea potesse svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza che presidente, segretario o notaio debbano necessariamente trovarsi nello stesso luogo.
L’art. 4 c. 11 DL 200/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe) stabiliva che il termine per le modalità speciali di svolgimento delle assemblee di società ed enti era prorogato al 30 settembre 2026.
Fino al 30 settembre 2026, dunque, tutte le assemblee di società o enti potevano svolgersi mediante: 1) videoconferenza; 2) audioconferenza; 3) altri sistemi di telecomunicazione che consentivano di garantire identificazione dei soci (associati), partecipazione e esercizio del diritto di voto. Tale possibilità era estesa per ogni organo sociale e quindi anche per il cda, comitato esecutivo, comitati consiliari, collegio sindacale, consigli di Sorveglianza, organo di indirizzo.
Dal 1° ottobre 2026 tale possibilità non sarà più operativa e quindi tutte le società commerciali che vorranno utilizzare le riunioni on line per le loro assemblee, Cda, o collegi sindacali dovranno averlo espressamente e preventivamente previsto nel relativo statuto.
Per gli Enti del Terzo settore, invece, il quadro è diverso: la L. 104/2024 ha modificato l’art. 24 del Cts, prevedendo che “Salvo che l’atto costitutivo e lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento”.
Per le associazioni, fondazioni e comitati non iscritti al Runts, pur in assenza di disposizioni normative specifiche, la massima n. 12/2022 del notariato di Milano ritiene che tali riunioni possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza il luogo fisico di convocazione, sempre a patto che sia consentito al Presidente di verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.
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