La tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, conseguiti da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale, può avvenire applicando, in alternativa all’IRPEF, l’imposta sostitutiva del regime opzionale della cedolare secca, di cui all’art. 3 D.Lgs. 23/2011.
L’opzione per tale regime dev’essere esercitata alla registrazione del contratto o negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. In caso di proroga del contratto, inoltre, è necessario confermare contestualmente l’opzione della cedolare secca. Diversamente, per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), l’opzione viene espressa in dichiarazione dei redditi.
La scelta del regime opzionale può essere effettuata solo dalle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento che concedono in locazione unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (ad eccezione della categoria l’A10 - uffici o studi privati) ad uso abitativo e le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione. Qualora la pertinenza venga locata con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, è ammessa l’applicazione dell’imposta sostitutiva a condizione che:
L’applicazione della cedolare secca avviene per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga. Tuttavia, il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e, in tal caso, è necessario provvedere al versamento dell’eventuale imposta di registro dovuta.
È, altresì, ammessa la possibilità di esercitare nuovamente l’opzione nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
Determinazione dell’imposta
Il calcolo dell’imposta sostitutiva avviene applicando all’ammontare complessivo del reddito derivante dal canone annuo di locazione stabilito dalle parti (quindi senza la riduzione forfettaria del 5% prevista per il regime IRPEF ordinario), l’aliquota del 21%.
Nell’ipotesi in cui venga stipulato un contratto a canone concordato, l’aliquota si riduce al 10% se l’unità abitativa è ubicata nei comuni:
Ulteriore casistica da valutare, è l’applicazione della cedolare secca nell’ambito delle locazioni brevi. In particolare, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è possibile fruire del regime della cedolare secca, ma l’aliquota del 21% potrà essere applicata ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta scelta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; in presenza di altri immobili, dovrà applicarsi l’aliquota del 26%.
In merito, è opportuno ricordare che, nel 2025, il limite massimo di immobili gestibili in regime di locazione breve senza che l'attività si presumesse imprenditoriale, era fissato a quattro unità immobiliari. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'applicabilità della cedolare secca alle locazioni brevi è riconosciuta solo se nell’anno si destinano a questa finalità non più di due appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.
Compilazione Modello Redditi
Considerando le diverse fattispecie che interessano il regime opzionale della cedolare secca, in sede di compilazione del Modello Redditi 2026 (in scadenza il 2 novembre 2026), i quadri RB, RC ed RL dovranno essere compilati con modalità specifica per determinare correttamente l’imposta sostitutiva.
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Righi RB1-RB9 |
Oggetto |
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Colonna 2 – Utilizzo |
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Colonna 5 – Codice canone |
Codice “3”, ossia 100% del canone per l’opzione per il regime della cedolare secca |
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Colonna 6 – Canone di locazione |
Indicare il 100% del canone annuale |
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Colonna 11- Cedolare secca |
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Colonna 14- Cedolare secca 21% |
Reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota del 21% |
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Colonna 15- Cedolare secca 10% |
Reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10% |
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Colonna 16- Cedolare secca 26% |
Reddito del fabbricato locato con opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 26% |
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Rigo RB11 |
L’imposta sostitutiva, con aliquota del 21%, del 10% o del 26%, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione con cedolare secca |
Nel caso di locazioni brevi con applicazione della cedolare secca ed in presenza di un contratto di sublocazione o di comodato, il sublocatore o il comodatario, è tenuto a dichiarare tra i redditi diversi i ricavi derivanti dal contratto di locazione (quadro RL del Modello Redditi PF 2026).
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Rigo RL 10 |
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|---|---|
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Colonna 3 |
Codice:
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Colonna 3 |
Canone o corrispettivo lordo |
Ulteriore quadro da compilare sarà il quadro LC per la determinazione dell’imposta.
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Rigo LC1 |
Oggetto |
|---|---|
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Colonna 1 |
Ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta indicato nella colonna 4 del rigo RB11 |
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Colonna 2 |
Ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta con aliquota pari al 21%, ovvero al 26% dell’importo indicato nelle colonne 7 e 8 del rigo RL10 |
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Colonna 4 |
Importo delle ritenute riportato nella Certificazione Unica 2026 – Locazioni brevi e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL |
Dall’imposta sostitutiva complessiva dovuta (Colonna 1 + Colonna 2), dovranno essere sottratte le eventuali ritenute connesse alle locazioni brevi. L’importo così ottenuto, da indicare in colonna 5 – Differenza, dovrà essere considerato per il calcolo degli acconti 2026 al rigo LC2.
Si evidenzia, da ultimo, che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva della cedolare secca è escluso dal reddito complessivo. Pertanto, su tale reddito e sull’imposta medesima non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni.
Check list di verifica
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N. |
Oggetto |
Applicazione della cedolare secca |
|---|---|---|
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1 |
Presenza dell’opzione cedolare secca nei dati di registrazione del contratto |
Sì |
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2 |
Durata del contratto non superiore a 30 gg (locazione breve) e opzione cedolare secca |
Sì |
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3 |
Verifica del comune in cui l’immobile locato è ubicato |
Aliquota al 10% se è un comune con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa |
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4 |
Contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” |
Per applicare l’aliquota al 10% occorre acquisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale |
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5 |
Locazione breve di più immobili |
Un solo immobile beneficia dell’aliquota al 21%, agli altri si applica la maggiore aliquota del 26% |
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6 |
Presenza di un contratto di sublocazione o comodato |
Sì, ma per il sublocatore o comodatario i canoni costituiscono redditi diversi |
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7 |
Verificare la disponibilità di Certificazioni Uniche |
Le ritenute devono essere scomputate dall’imposta dovuta |
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- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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