Spirato il termine del 30 settembre entro cui avrebbero dovuto essere presentate le dichiarazioni 730/2026, gli adempimenti a carico del contribuente potrebbero non essersi esauriti del tutto.
I soggetti che hanno presentato il Modello 730/2026, infatti, potrebbero essere chiamati ad ulteriori adempimenti nel caso in cui ritengano di dover ridurre il secondo o unico acconto IRPEF, o a titolo di cedolare secca, ovvero debbano provvedere a correggere errori o a sanare eventuali omissioni.
Il secondo o unico acconto
L’art. 17 DPR 435/2001 disciplina i termini di versamento delle imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Con particolare riferimento alle persone fisiche, il comma 3 della già menzionata disposizione, prevede che:
Ove l’importo complessivo a titolo di acconti per ciascuna imposta non superi i 103,00 euro, il totale acconto è dovuto a novembre in unica soluzione.
Per i contribuenti che ricorrono alla presentazione del Modello 730, l’art. 19 c. 5 DM 164/99 dell’allora Ministero delle Finanze impone che l’importo della seconda o unica rata di acconto sia trattenuto dalla retribuzione (o dalla pensione) corrisposta nel mese di novembre.
Ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua, maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, deve trattenersi dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto deve comunicare al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.
Con riferimento alle due rate di acconto, l’art. 4 c. 4 DL 69/82, prevede che non trovino applicazione le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento nei seguenti casi:
Qualora il contribuente dichiarante ritenga di rientrare in una delle casistiche indicate può liberamente decidere di ridurre o azzerare gli acconti delle imposte. Ciò potrebbe avvenire nel caso in cui nell’anno interessato il contribuente abbia realizzato redditi inferiori all’anno precedente, o ancora qualora abbia subito un maggiore prelievo a titolo di ritenute, o se nell’anno corrente ha effettuato spese importanti che danno diritto a detrazioni o deduzioni.
Al ricorrere di tali ipotesi, in virtù dell’art. 19 c. 6 DM 164/99, il contribuente determina, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme ritenute dovute dandone comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, entro il 10 ottobre. Cadendo quest’anno il 10 ottobre di sabato, tale termine è prorogato a lunedì 12 ottobre.
Naturalmente, a tali adempimenti, sono chiamati esclusivamente i contribuenti che presentano il 730 chiedendo il conguaglio al sostituto d’imposta. Coloro che presentano il 730 “senza sostituto” determinano gli importi da versare e vi provvedono entro le previste scadenze utilizzando il Modello F24.
Impianto sanzionatorio
Ove le previsioni del contribuente si rivelino errate e non contemplate dalle previste casistiche di non applicazione della sanzione, l’importo omesso a titolo di acconto, che si rivelerà dovuto con la dichiarazione relativa all’anno interessato, è sanzionato nella misura del 25% prevista dall’art. 13 c. 1 D.Lgs. 471/97. Tale misura è ridotta a un terzo qualora il contribuente, a seguito di comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73, provveda al pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica.
Resta nelle facoltà del contribuente, precedentemente alla notifica della comunicazione di irregolarità, sanare l’acconto omesso avvalendosi del ravvedimento operoso.
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Lorenzo Meroni
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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