L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato nel 2025 gli emendamenti ai Principi Contabili Nazionali, che costituiscono il periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi. In generale, gli emendamenti sono revisioni puntuali dei principi esistenti e possono comportare l’introduzione di nuovi paragrafi o l’eliminazione di altri o anche solo una modifica parziale al fine di fornire chiarimenti interpretativi o correzioni tecniche. Molto spesso servono anche a recepire aggiornamenti normativi magari a seguito dell’emanazione di direttive europee o delle modifiche del Codice Civile.
Gli emendamenti pubblicati nel 2025 dall’OIC hanno applicazione dai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potevano essere anticipati già ai bilanci relativi al 2025.
Essi riguardano i seguenti Principi Contabili:
Una delle modifiche più rilevanti apportate dagli emendamenti del 2025 riguarda il trattamento contabile degli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore, che ha impatti su OIC 13 – Rimanenze, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali e OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali.
Gli emendamenti introducono un criterio chiaro e stringente per la rilevazione in bilancio del bene acquistato e specificano che esso va iscritto solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata. Tale regola contabile, che rimanda per l’appunto alla “ragionevole certezza”, vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente (opzione call) sia quando è in capo al venditore (opzione put). Invece, se non si ritiene ragionevolmente che venga esercitata l’opzione di cui sopra, il bene permane iscritto nel bilancio del venditore.
Tale trattamento contabile si applica sia in caso di beni classificati tra le rimanenze che di beni classificati tra le immobilizzazioni immateriali e materiali.
Questo approccio, oltre ad essere coerente con il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici previsto dall’OIC 34 – Ricavi, fa in modo di evitare che lo stesso bene venga iscritto tra le attività di due società distinte.
Di seguito i paragrafi aggiunti nell’OIC 13, a cui fanno rimando anche l’OIC 16 e l’OIC 24:
L’OIC 16 emendato fa rimando all’OIC 13 nel paragrafo che è stato introdotto e di seguito riportato:
L’OIC 24 emendato fa rimando all’OIC 13 nel paragrafo che è stato introdotto e di seguito riportato:
Alla base delle decisioni assunte con riferimento a tale emendamento vi è il fatto che l’OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento proprio su come contabilizzare, nel bilancio della società acquirente, quei contratti in cui coesistono l’acquisto di un bene ed il diritto di rivendere quel bene stesso al venditore ad un prezzo predeterminato dopo un determinato periodo di tempo.
In particolare, l’OIC è stato chiamato a chiarire se è possibile applicare, in via simmetrica, la disciplina delle vendite con opzione di riacquisto di cui ai paragrafi A8 e A9 dell’OIC 34, che prevede che una società debba rilevare i ricavi in bilancio solo quando è ragionevolmente certa che il bene venduto non venga restituito o riacquistato dal venditore.
Si tenga inoltre presente che già nella versione antecedente agli emendamenti del 2025, i principi OIC 13 e OIC 16 per la rilevazione iniziale delle rimanenze e delle immobilizzazioni materiali prevedono il criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici. Inoltre, l’OIC 24 con riferimento alla rilevazione in bilancio dei beni immateriali prevede come criterio derimente il fatto che la società acquisisca il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e che possa limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici.
Dunque, sia che si tratti di rimanenze che di immobilizzazioni materiali o immateriali la facoltà di rilevarli in bilancio solo se si è ragionevolmente certi che il bene acquistato non venga rivenduto al venditore appare coerente con le precedenti disposizioni di tali principi contabili.
Un esempio pratico: l’acquisto di un macchinario con opzione di rivendita
Per comprendere gli effetti concreti delle nuove previsioni, si consideri il caso della Alfa S.r.l., società che redige il bilancio in forma ordinaria, con esercizio coincidente con l’anno solare. Il 1° luglio 2026 Alfa acquista da Beta S.p.A. un macchinario destinato alla produzione, al prezzo di 100.000 euro, pagato per intero alla consegna. Il contratto contiene una clausola di rivendita: a una data prestabilita Alfa potrà (o, nelle varianti più stringenti, dovrà) restituire il bene a Beta a un prezzo già fissato.
L’iscrizione del macchinario nell’attivo di Alfa, e con essa l’intera rappresentazione contabile dell’operazione, dipende da due elementi:
Si possono distinguere 3 scenari.
Prima ipotesi: ragionevole certezza che l’opzione non sarà esercitata. L’opzione è esercitabile il 30 giugno 2029 al prezzo di 20.000 euro, a fronte di una vita utile del macchinario stimata in dieci anni e di un valore di mercato che, a quella data, sarà verosimilmente molto superiore al prezzo di rivendita. Alfa non avrebbe alcuna convenienza economica a restituire il bene e gli amministratori possono motivatamente concludere che l’opzione non sarà esercitata. In applicazione dei paragrafi 19A e 34A, l’operazione è contabilizzata come un ordinario acquisto: il macchinario è iscritto tra le immobilizzazioni materiali al costo di 100.000 euro (oltre agli eventuali oneri accessori) e viene ammortizzato lungo la vita utile, con effetti speculari sul bilancio del venditore. Le scritture sono le seguenti (senza tenere conto dell’IVA):
01 luglio 2026: Immobilizzazioni materiali 100.000 @ Banca c/c 100.000.
31 dicembre 2026: Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.000 (quota di sei mesi) @ Fondo ammortamento 5.000.
Seconda ipotesi: rivendita a un prezzo superiore a quello di acquisto. Alfa ha il diritto di rivendere il macchinario a Beta il 30 giugno 2028 al prezzo di 110.000 euro, dunque a un importo maggiore di quello pagato. L’esercizio dell’opzione è l’esito economicamente più probabile e manca la ragionevole certezza del contrario: si applica il paragrafo 19B, lettera a), e l’operazione assume natura finanziaria. Alfa non iscrive alcuna immobilizzazione, ma un credito finanziario verso Beta di 100.000 euro e rileva a conto economico, per competenza, i proventi finanziari, pari alla differenza di 10.000 euro tra prezzo di rivendita e prezzo di acquisto. Per semplicità si ipotizza una ripartizione lineare sui ventiquattro mesi dell’operazione (2.500 euro nel 2026, 5.000 nel 2027 e 2.500 nel 2028); le società che applicano il criterio del costo ammortizzato dovranno invece determinare il tasso di interesse effettivo.
01 luglio 2026: Crediti finanziari verso Beta 100.000 @ Banca c/c 100.000.
31 dicembre 2026: Crediti finanziari verso Beta 2.500 @ Proventi finanziari 2.500.
Terza ipotesi: obbligo di rivendita a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Il contratto impone ad Alfa di restituire il macchinario a Beta il 30 giugno 2029 al prezzo di 70.000 euro, inferiore ai 100.000 pagati. Anche qui trova applicazione il paragrafo 19B, ma alla lettera b): Alfa iscrive un credito pari al prezzo di rivendita (70.000 euro) e un risconto attivo per la differenza di 30.000 euro, che viene rilasciato a conto economico per competenza lungo i 36 mesi di durata, nella voce che meglio rappresenta la natura di tale differenza. Ipotizzando quote lineari, si imputano 10.000 euro all’anno, di cui 5.000 nell’esercizio 2026.
01 luglio 2026: Crediti verso Beta 70.000 e Risconti attivi 30.000 @ Banca c/c 100.000.
31 dicembre 2026: Costo di competenza 5.000 @ Risconti attivi 5.000.
Al 31 dicembre 2026 lo stesso bene, acquistato allo stesso prezzo, compare quindi nel bilancio di Alfa in tre modi molto diversi: come immobilizzazione materiale di 95.000 euro al netto dell’ammortamento (prima ipotesi), come credito finanziario di 102.500 euro comprensivo dei proventi maturati, senza alcun ammortamento (seconda ipotesi), come credito di 70.000 euro con un risconto attivo residuo di 25.000 euro (terza ipotesi). Cambiano il totale dell’attivo, la composizione tra immobilizzazioni e attività finanziarie, gli indici di bilancio e il risultato economico dell’esercizio.
Sul piano operativo, chi redige il bilancio deve adottare alcune cautele. La prima è documentare la valutazione sulla ragionevole certezza: l’analisi delle clausole contrattuali, il confronto tra prezzo di rivendita e valore atteso del bene alla scadenza, gli eventuali listini o perizie, gli incentivi economici delle parti e il loro comportamento in operazioni analoghe devono risultare da un fascicolo conservato agli atti, utile anche al revisore e al collegio sindacale. La seconda è ripetere la valutazione a ogni chiusura di esercizio: se le circostanze mutano, ad esempio per un deprezzamento del bene più rapido del previsto, la ragionevole certezza può venire meno e occorre rivedere la qualificazione dell’operazione. La terza è tenere conto dei riflessi fiscali, dalla deducibilità dell’ammortamento alla rilevanza dei proventi finanziari, alla luce del principio di derivazione rafforzata, e di eventuali informazioni da fornire in nota integrativa sui criteri adottati.
L’esempio mostra che il nuovo criterio sposta l’attenzione dalla forma giuridica di compravendita alla sostanza economica dell’operazione. La presenza di un’opzione o di un obbligo di rivendita non impedisce di per sé l’iscrizione del bene, ma la subordina a una valutazione motivata, documentata e periodicamente aggiornata: in questa direzione si muove l’intervento dell’OIC, che evita al contempo che lo stesso bene figuri nell’attivo sia dell’acquirente sia del venditore.
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Patrizia Tettamanzi
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Francesco Ligorio
- Dottore Commercialista, Audit Manager presso Forvis Mazars S.p.A.Francesco Limatola
- Tax specialist presso KPMG. Dottore commercialista e Revisore legale.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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