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Introduzione

La sentenza n. 34744 del 28 settembre 2026 della Corte di cassazione penale riguarda un finanziamento concesso dall'Assessorato regionale alle attività produttive della Regione Siciliana per la realizzazione di un progetto. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, recepita in sede di legittimità, una delle società beneficiarie aveva presentato giustificativi di spese mai sostenute e atti notori, sottoscritti dal legale rappresentante, che attestavano falsamente lo stato di avanzamento dei lavori. Così aveva ottenuto l'erogazione della seconda quota del contributo; il saldo finale non era stato corrisposto.

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) è stato dichiarato prescritto per le persone fisiche. Tre dipendenti sono stati condannati per favoreggiamento personale, per avere reso dichiarazioni false alla Guardia di Finanza. Le due società coinvolte sono state ritenute responsabili dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001, in relazione all'art. 640-bis c.p., e condannate ciascuna alla sanzione pecuniaria di euro 50.000. Nei confronti della società beneficiaria sono state disposte anche le sanzioni interdittive e la confisca.

La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Nel motivare, ripercorre l'intera sequenza dell'illecito dell'ente: accertamento incidentale del reato presupposto, criteri di imputazione oggettiva, colpa di organizzazione, profitto confiscabile, commisurazione della sanzione e sanzioni interdittive.

Il reato presupposto prescritto e l'autonomia dell'illecito dell'ente

La truffa è stata dichiarata prescritta per le persone fisiche, ma le società sono state condannate. La Corte richiama l'art. 8 c. 1 lett. b) D.Lgs. 231/2001, secondo cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

L'autonomia dell'illecito non esonera il giudice dall'esame del reato. In presenza di una declaratoria di prescrizione, la responsabilità dell'ente va accertata in modo autonomo, ma sempre previa verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.

La società beneficiaria contestava questa verifica sotto due profili. Il primo era la riferibilità della condotta al legale rappresentante, che aveva conferito procura speciale al fratello. Il secondo era l'esistenza stessa della truffa, dato che le verifiche regionali e le relazioni tecniche avrebbero attestato la regolarità del progetto. La Corte d'appello, con motivazione ritenuta non manifestamente illogica, ha valorizzato tre elementi: le ammissioni di un coimputato sulla falsità della documentazione, gli esiti delle indagini della Guardia di Finanza e gli atti notori falsi sullo stato di avanzamento dei lavori sottoscritti dal legale rappresentante. Secondo i giudici, la condotta fraudolenta mirava proprio a creare una parvenza di regolarità formale della documentazione. Le censure difensive sono state qualificate come richiesta di rilettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

Lo stesso accertamento ha sorretto la condanna dei tre dipendenti per favoreggiamento. La Corte ricorda che questo reato è escluso solo quando risulti accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto. È invece irrilevante, una volta accertato il fatto materiale, l'operare di una causa di non punibilità.

L'interesse, il vantaggio e la colpa di organizzazione

Sui criteri di imputazione oggettiva, la Corte richiama le Sezioni Unite (Cass. SU n. 38343 del 24 aprile 2014). Interesse e vantaggio, previsti dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001, sono criteri alternativi e concorrenti. Il primo esprime una valutazione teleologica, apprezzabile ex ante; il secondo ha connotazione oggettiva e si valuta ex post, sugli effetti concretamente derivati dall'illecito. Entrambi vanno riferiti alla condotta e non all'evento.

Nel caso esaminato la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti entrambi i criteri. Il reato era stato programmato e realizzato dal soggetto apicale nell'interesse della società da lui amministrata e le aveva procurato un vantaggio economico di rilevante entità, pari al finanziamento ricevuto. La società lamentava una motivazione tautologica; le sue censure sono state qualificate come richiesta di rivalutazione del fatto.

Quanto alla colpa di organizzazione, la società sosteneva che fosse stata desunta dalla sola mancata adozione del Modello 231. La Cassazione ha respinto il motivo richiamando un orientamento consolidato: l'ente risponde per fatto proprio e, per evitare forme di responsabilità oggettiva, occorre accertare una colpa di organizzazione, cioè la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare reati del tipo di quello realizzato. L'onere della prova grava sull'accusa. La mancata adozione o l'inefficace attuazione dei Modelli previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto e dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 non è elemento costitutivo dell'illecito. È una circostanza idonea a dimostrare la colpa, che va comunque provata; l'ente, dal canto suo, può dimostrarne l'assenza. Gli elementi costitutivi sono la relazione organica e teleologica tra autore del reato ed ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale tra questi ultimi.

La Corte d'appello non si è limitata a rilevare l'assenza del Modello 231, ma ha individuato un deficit organizzativo complessivo e, in particolare, l'omessa predisposizione di un controllo contabile e di verifica delle attività correlate al progetto finanziato, lacuna ritenuta causalmente incidente sulla commissione del reato. Vi si aggiungeva la natura della condotta dell'apicale, fraudolenta, organizzata e reiterata nel tempo. La Cassazione ha ritenuto l'apprezzamento corretto e congruo, quindi sottratto al sindacato di legittimità.

Conclusioni

La pronuncia conferma taluni principi con forza e coerenza.

Sulla prescrizione, l'estinzione del reato per le persone fisiche non esclude la responsabilità dell'ente: il giudice accerta in via incidentale il fatto di reato e, se lo ritiene sussistente, condanna la società. Nel caso di specie, lo stesso accertamento ha sorretto sia la condanna delle due società sia quella dei dipendenti.

Quanto alla riferibilità del reato al vertice, la procura speciale non ha escluso la responsabilità del legale rappresentante, che aveva firmato personalmente gli atti notori falsi. Né il giudizio positivo del tecnico regionale è bastato a dimostrare la regolarità del progetto: per i giudici era proprio l'effetto della documentazione falsa.

Sull'imputazione all'ente, poi, quando il contributo pubblico entra nel patrimonio della società, interesse e vantaggio sono ritenuti sussistenti senza particolari difficoltà. La prova della colpa di organizzazione spetta all'accusa, e l'assenza del Modello 231 non è elemento costitutivo dell'illecito; qui la prova è stata ritenuta raggiunta combinando tre elementi: la mancanza del Modello, l'assenza di qualsiasi controllo contabile sul progetto finanziato e la condotta fraudolenta e reiterata dell'apicale. Per un ente privo di presidi sul processo da cui è nato il reato, lo spazio difensivo su questo punto è minimo.

Sulla confisca, dunque, è stato confermato come profitto l'intero importo erogato; la Corte ha richiamato sia il criterio del profitto netto nei reati commessi nell'ambito di un rapporto sinallagmatico (Cass. SU n. 26654 del 27 marzo 2008) sia l'orientamento secondo cui il contributo ottenuto con false attestazioni è confiscabile per intero, trattandosi di "arricchimento imposto" per l'amministrazione (Cass. n. 43676 del 7 ottobre 2021). Nel caso concreto la distinzione non ha inciso, perché l'utilità conseguita dalla Regione è stata giudicata minima.

Infine, il Modello adottato dopo i fatti ma prima dell'apertura del dibattimento ha prodotto soltanto la riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 c. 2 lett. b) D.Lgs. 231/2001. Non ha evitato le sanzioni interdittive, perché l'art. 17 ne esclude l'applicazione solo quando concorrono tutte le condotte riparatorie, compresi il risarcimento del danno e la messa a disposizione del profitto.

Fonte: Cass. 28 settembre 2026 n. 34744

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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