La riforma del D.Lgs 47/2026 e la centralità dell'organo di controllo
Uno degli aspetti più rilevanti della riforma della “Legge Capitali” è la ristrutturazione sistematica della disciplina dell’organo di controllo. Il legislatore ha inteso superare la frammentazione normativa, spostando parte delle regole in una sezione generale comune applicabile ai diversi modelli di amministrazione e controllo. In questo scenario, l’organo di controllo assume una nuova centralità, perché se in passato la vigilanza era spesso percepita come un’attività di verifica ex post del rispetto della legalità e dei principi di corretta amministrazione, oggi la norma impone un approccio proattivo.
La parola chiave della riforma è integrazione: l’organo di controllo non è più un organo isolato, ma diventa il perno di un sistema di flussi informativi che coinvolge amministratori, revisori legali, funzioni di controllo interno e stakeholder esterni.
La novità di maggiore impatto sostanziale è rintracciabile nel nuovo art. 2396-quinquies c.c., che integra e specifica i doveri di vigilanza già previsti dal previgente articolo 2403. La norma ora stabilisce esplicitamente che l’organo di controllo deve vigilare sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR). Questa specificazione normativa trasforma radicalmente l’agenda del sindaco, poiché non è più sufficiente accertare che la società sia dotata di un’organizzazione minima, ma occorre valutare se tale organizzazione sia capace di identificare, misurare e monitorare i rischi aziendali in modo coerente con la natura e le dimensioni dell’impresa.
I sindaci devono ora acquisire una profonda conoscenza della mappa dei rischi predisposta dagli amministratori e verificare che i presidi adottati siano non solo esistenti sulla carta, ma operativamente efficaci. Il collegamento con l’art. 2086 c.c. e con la disciplina della crisi d’impresa appare evidente: il SCIGR diventa lo strumento primario per l’intercettazione tempestiva dei segnali di crisi. In tale ottica, il collegio sindacale è chiamato a un monitoraggio continuo, con una particolare attenzione alla qualità dei flussi informativi infra-annuali che alimentano i processi decisionali.
Un altro pilastro del D.Lgs. 47/2026 riguarda il rafforzamento del coordinamento tra i diversi soggetti incaricati dei controlli. Il decreto supera la visione di compartimenti stagni, introducendo obblighi più stringenti di scambio informativo tra il collegio sindacale e il revisore legale. Tale interazione deve vertere prioritariamente sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno, sui rischi di errori significativi nel bilancio e sulle eventuali anomalie contabili emerse durante l'attività di verifica.
L'obiettivo è duplice:
Il professionista impegnato nell’organo di controllo deve dunque essere in grado di leggere criticamente le risultanze prodotte dalle funzioni di secondo e terzo livello, integrandole nella propria relazione annuale e, se necessario, segnalando tempestivamente agli amministratori le criticità riscontrate.
Inoltre il nuovo art. 2396-septies c.c. aggiorna la disciplina delle cause di ineleggibilità e decadenza, ampliando il raggio delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza del sindaco. In un'ottica di allineamento all'evoluzione del diritto di famiglia e dei modelli sociali, la norma include ora tra i soggetti rilevanti non solo il coniuge, ma anche la parte dell'unione civile e i conviventi di fatto. Per i soggetti chiamati a ricoprire l’incarico ciò comporta la necessità di una verifica ancora più rigorosa dei propri requisiti al moment dell’accettazione della carica e durante tutto lo svolgimento del mandato, al fine di evitare decadenze automatiche che potrebbero compromettere la regolarità del funzionamento dell’organo.
Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 47/2026 richiede pertanto ai commercialisti componenti degli organi di controllo di società ed associazioni un salto di qualità metodologico.
L'impatto della riforma su associazioni, fondazioni e enti RUNTS
Le considerazioni di cui sopra, calate nel perimetro delle associazioni e delle fondazioni iscritte al RUNTS, introducono rilevanti novità procedurali e di responsabilità per l'organo di controllo interno attraverso il richiamo all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
Le principali novità per un'associazione o per una fondazione includono:
una vigilanza estesa al SCIGR: con l'introduzione del nuovo art. 2396-quinquies c.c., i controllori dell'ente non devono più limitarsi a verificare ex-post la regolarità formale dei conti, ma devono valutare l'efficacia e il concreto funzionamento dell'assetto organizzativo ed economico dell'ente, verificando attivamente se l'ente ha predisposto misure adatte a rilevare tempestivamente squilibri finanziari o la perdita della continuità assistenziale/sociale;
flussi informativi semestrali e verbalizzazione: viene formalizzato un canale informativo strutturato e obbligatorio tra chi amministra e chi controlla tramite una relazione in cui il consiglio direttivo (nelle associazioni) o il consiglio di amministrazione (nelle fondazioni) deve informare l'organo di controllo, almeno ogni sei mesi, sull'andamento generale della gestione e sulle attività future di maggiore impatto, assicurando la tracciabilità con una precisa verbalizzazione dei flussi informativi;
integrazione con l'organismo di vigilanza: se l'associazione o la fondazione ha adottato un Modello 231, il decreto impone uno scambio informativo bidirezionale costante, con l'organo di controllo che deve coordinarsi con l'OdV per mappare i rischi di reato all'interno delle attività istituzionali;
nuove modalità per le segnalazioni interne: la riforma riorganizza gli strumenti di tutela e segnalazione interna, le vecchie denunce ex art. 2408 c.c. confluiscono nel nuovo art. 2396-ter c.c., con la conseguenza che se gli associati segnalano irregolarità censurabili all'organo di controllo, quest'ultimo ha l'obbligo stringente di indagare senza ritardo e presentare le proprie conclusioni nella relazione al bilancio d'esercizio.
|
Lefebvre Giuffrè è presente al 63° Convegno Nazionale UNGDCEC 2026, 1-2 ottobre a Bari. Ti aspettiamo allo Stand n. 9 per scoprire insieme le novità pensate per semplificare il lavoro dei professionisti fiscali. |
Quotidianopiù è anche su
WhatsApp! Clicca qui per
iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il bonus ZES Unica, così come per altre agevolazioni concesse sotto forma di credito d’imposta, ha una caratteristica che sp..
Approfondisci con
La normativa del Terzo settore attribuisce all'organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, da..
Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.