La figura dell’importatore
La riforma del Codice doganale introduce nuove disposizioni riguardanti il soggetto che presenta i beni in dogana per il vincolo al regime da lui richiesto. Il nuovo Codice (reg. Ue 2026/2108, Nuovo Cdu, che troverà applicazione a partire dal 21 settembre 2027) introduce all’art. 5, par. 13 la definizione di “importatore”, una figura autonoma identificata attraverso criteri sostanziali e gerarchici.
Dal 21 settembre 2027, l’impostazione dell’attuale Codice - che individua il soggetto tenuto all’adempimento delle formalità doganali nel soggetto che è tenuto allo svolgimento delle formalità dichiarative – sarà superata. Tale figura non sarà più individuata in funzione della dichiarazione, ma secondo criteri sostanziali, in via primaria nella “persona che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione”.
In via sussidiaria, saranno chiamate a rispondere per il vincolo dei beni al regime doganale richiesto altre categorie di soggetti, in base al potere di decidere sull’ingresso delle merci nel territorio dell’Unione. Assumono infatti la qualifica di importatore, nel seguente ordine:
Un’importante precisazione è che vi può essere “un importatore per volta” (art. 27, par. 1, nuovo Cdu), garantendo così che vi sia un’unica persona responsabile delle merci. I diversi soggetti che intervengono lungo la catena di approvvigionamento, pertanto, dovrebbero comunicare la loro parte di informazioni sulle merci interessate e collegarla a una spedizione specifica, consentendo così controlli rapidi ed efficaci ed evitando il blocco delle merci al confine.
Obblighi fiscali ed extra-fiscali per l’importatore
La gerarchia definita dal nuovo Codice riflette anche la capacità di tali soggetti di fornire i dati e i documenti richiesti per adempiere a tutti gli obblighi relativi alla merce dichiarata, sia finanziari che non.
L’art 27, par. 2 del nuovo Cdu collega alla nuova figura diversi obblighi, tra cui quelli di fornire tempestivamente all’Autorità doganale i dati e i documenti necessari al vincolo al regime doganale richiesto e a determinare l’importo dei dazi e degli altri oneri dovuti; a questi si aggiunge l’obbligo di comunicare le informazioni per garantire la conformità delle merci alle “altre normative applicate dalle autorità doganali”.
Un perimetro che coinvolge oltre 350 normative differenti, che attengono ai rischi finanziari e non finanziari, per esempio, sulla sicurezza dei prodotti, sulla tutela della salute e della vita umana e riguardo i nuovi obblighi ambientali (tra cui la disciplina del reg. Ue 956/2023 del Carbon Border Adjustment Mechanism, c.d. CBAM, il reg. UE 1115/2023, ossia la normativa sulla deforestazione, c.d. EUDR).
Anche il rappresentante indiretto risponde per la conformità dei prodotti
Il nuovo Codice mutua dalla disciplina vigente le due tipologie di rappresentanza, diretta e indiretta, con un’importante precisazione. Il soggetto che agisce su incarico dell’importatore deve essere stabilito nel territorio dell’Unione (art. 33, par. 4, nuovo Cdu), anche quando l’importatore non è residente in uno Stato membro.
Il nuovo Codice estende i confini della responsabilità del rappresentante indiretto ai nuovi obblighi informativi imposti all’importatore: il rappresentante doganale non è più soltanto responsabile dell’obbligo di assolvere (o di garantire) l’obbligazione doganale, ma anche del rispetto delle altre normative applicate dalle autorità doganali (art. 33, par. 2 e 3 nuovo Cdu).
Tale disposizione aggrava la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, al quale è chiesto un maggior rigore nel suo agire. Per evitare addebiti di responsabilità, sarà suo compito chiedere all’importatore di renderlo edotto di tutta la documentazione relativa ai beni per cui si chiede il vincolo a un regime doganale.
L’obiettivo è quello di responsabilizzare i soggetti che esercitano il potere decidere sull’ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione.
L’istituto della rappresentanza doganale consente all’importatore di affidarsi a un soggetto specializzato nell’espletamento delle pratiche doganali. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’Unione è, infatti, un’alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori che non dispongono di una presenza commerciale nell’Unione e che non conoscono approfonditamente le normative riferite ai prodotti presentati in dogana.
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Sara Armella
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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