L’INL, con Nota 18 settembre 2026 n. 2010, affronta il tema della somma che, in caso di adempimento dell’ordine di adempiere, il contravventore deve versare entro 30 giorni dalla verifica.
In particolare, l’INL fuga qualsiasi dubbio relativo all’applicazione di rateizzazione o dilazione di pagamento a tale somma (art. 26 L. 689/81), che deve essere versata in maniera integrale entro il termine previsto.
Ordine di adempiere: di cosa si tratta
L'organo di vigilanza che rileva una violazione sanzionabile penalmente come contravvenzione, impartisce al trasgressore un ordine di adempiere (c.d. prescrizione ad adempiere), con il quale detta le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate (artt. 19-24 D.Lgs. 758/94; art. 301 D.Lgs. 81/2008).
Lo stesso organo di vigilanza, contestualmente all'emanazione dell'ordine di adempiere, deve:
Da questo momento vengono automaticamente sospesi il procedimento penale (in attesa che l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento all'ordine e la conseguente rimozione dell'illecito) e il termine di prescrizione del reato (art. 159 c. 1 c.p.).
L'organo di vigilanza deve verificare, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nell'ordine, se la violazione è stata rimossa.
In caso di adempimento, il procedimento si chiude con il pagamento, entro 30 giorni dalla verifica, di una sanzione amministrativa pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione ed il reato si estingue.
Ragioni dell’Ispettorato
La corresponsione di tale somma costituisce, unitamente all’adempimento della prescrizione, condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione: pertanto, l’organo di vigilanza non è legittimato a concedere la rateizzazione.
Diverso è il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice.
Lo stesso Ispettorato (Nota 17 settembre 2019 n. 8120) ha già precisato che il pagamento tardivo non estingue il reato e che la somma versata tardivamente non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda.
Anche la Cassazione (Cass. Pen. 6 aprile 2016 n. 17202) conferma, peraltro, la non applicabilità della rateizzazione alla somma in oggetto.
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