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Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 settembre 2026 sono stati pubblicati due regolamenti in tema di principi di rendicontazione di sostenibilità, di seguito analizzati nel dettaglio.

Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore (Reg. UE 150/2026)

Il Reg. UE 2026/1560 introduce un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità pensato per le imprese non soggette agli obblighi della Dir. UE 2013/34, come lavoratori autonomi, microimprese quotate e imprese non societarie.

L’obiettivo è duplice: da un lato agevolare l’accesso al credito e ai capitali da parte delle piccole realtà, fornendo alle banche e agli investitori informazioni ESG comparabili; dall’altro, diffondere una cultura della sostenibilità lungo la catena del valore, senza imporre oneri sproporzionati.

Il principio prevede due moduli:

  • un modulo base, con informazioni essenziali su energia, emissioni di gas a effetto serra, forza lavoro, salute e sicurezza, retribuzioni, formazione e casi di corruzione;
  • un modulo onnicomprensivo, destinato alle imprese che vogliono rispondere in modo più approfondito alle richieste di investitori, banche e grandi clienti.

Sul fronte ambientale, le imprese sono invitate a comunicare il consumo energetico, distinguendo tra fonti rinnovabili e non rinnovabili, nonché le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e 2, con possibilità di estendere la disclosure all’ambito 3.

In ambito sociale sono centrali gli indicatori su infortuni, decessi sul lavoro, divario retributivo di genere, copertura da contrattazione collettiva, ore di formazione e politiche su lavoro minorile, lavoro forzato, tratta di esseri umani, discriminazione e meccanismi di reclamo.

Il testo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027.

Semplificazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità (Reg. UE 1563/2026)

Il Reg. UE entra in vigore dal 10 novembre 2026 e si applica per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027.

Il regolamento in commento ha modificato il Reg. UE 2023/2772 sostituendo gli allegati I e II relativi rispettivamente a principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e acronimi e glossario.

Per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. UE 2023/2772 possono in alternativa applicare:

a) i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del Reg. UE 2023/2772, modificato da ultimo dal Reg. UE 2025/1416, o i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del presente regolamento;

b) i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell'allegato I del Reg. UE 2023/2772, modificato da ultimo dal Reg. UE 2025/1416, avvalendosi delle seguenti esenzioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento:

i) ESRS 1, punto 27 sull'approccio dall'alto verso il basso per la valutazione della doppia rilevanza;

ii) ESRS 1, punti 32 e 33 sui costi e gli sforzi indebiti e sulla limitazione della catena del valore nella valutazione della doppia rilevanza;

iii) ESRS 1, punti 74 e 75 sulle nuove acquisizioni e cessioni;

iv) ESRS 1, punto 90 sulle metriche per le attività non significative;

v) ESRS 1, punto 91 sulla comunicazione parziale dell'ambito della catena del valore;

vi) ESRS 1, punto 92 sulle operazioni congiunte;

vii) ESRS 1, punto 106 sulla presentazione dell'informativa sulla tassonomia in un'appendice separata;

viii) ESRS 1, punto 110 sulla sintesi.

Fonte: Reg. UE 1560/2026 e Reg. UE 1563/2026 (GUUE 21 settembre 2026)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di Francesco Martin - Avvocato - esperto diritto penale d'impresa

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