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L'INPS, con Circ. 18 settembre 2026 n. 100, ha fornito le istruzioni operative per la gestione, da parte dei datori di lavoro, dei permessi retribuiti per l'assistenza a persone con disabilità certificata ex L. 104/1992 (cd. Legge 104) nei casi in cui sono più lavoratori a chiedere contestualmente il permesso in relazione al medesimo soggetto disabile.

Quadro normativo e superamento del referente unico

La Legge 104 (art. 33 c. 3 L. 104/1992) stabilisce che i lavoratori dipendenti possano fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabili in ore e coperti da contribuzione figurativa) per assistere un familiare con disabilità grave non ricoverato a tempo pieno. Nello specifico, possono usufruire dei permessi:

  • genitori, anche adottivi o affidatari;
  • coniuge o persona unita civilmente;
  • convivente di fatto;
  • al ricorrere di determinati presupposti, parenti o affini entro il terzo grado.

Fino al 2022, tale possibilità era condizionata al rispetto del principio del "referente unico dell'assistenza": un solo familiare designato poteva beneficiare dei tre giorni di permesso, escludendo tutti gli altri.

Con il D.Lgs. 105/2022 (e il relativo recepimento a opera della Circ. INPS 4 aprile 2023 n. 39), tale principio è stato abrogato: di conseguenza, il diritto ai permessi può essere riconosciuto a più lavoratori dipendenti per l'assistenza allo stesso familiare disabile.

Divieto di fruizione contestuale

Nonostante la riforma operata dal D.Lgs. 105/2022, la fruizione dei permessi ex Legge 104 da parte di più di un familiare rimane condizionata al rispetto di due condizioni:

  1. essa deve avvenire in via alternativa tra gli aventi diritto;
  2. essa deve comunque avvenire nel rispetto del limite massimo complessivo di tre giorni mensili per ogni persona disabile.

Da ciò deriva che la fruizione dei permessi nella medesima giornata e/o nelle medesime ore da parte di più lavoratori per lo stesso familiare costituisce una violazione di legge e determina l'obbligo di recupero della prestazione da parte dell'INPS.

Criterio di ripartizione paritetica dell'indebito

Nelle ipotesi di fruizione contestuale, la Circolare chiarisce che l'indebito non viene attribuito a un solo lavoratore, ma riferito in parti uguali a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio. L'INPS procede dunque al recupero della prestazione indebita nei confronti di ciascun dipendente coinvolto, applicando un criterio di ripartizione proporzionale dell'indebito suddiviso in quote paritetiche.

A titolo esemplificativo, la Circolare analizza l'ipotesi di due lavoratori (A e B), entrambi autorizzati ai permessi per assistere lo stesso familiare:

  • 5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal solo A;
  • 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita contestualmente sia da A che da B;
  • 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal solo B.

Nel caso prospettato, la giornata del 18 marzo 2026 risulta indebita nella misura del 50% per A e del 50% per B. Di conseguenza, l'INPS procederà al recupero dell'indebito pari al 50% rapportato all'orario di lavoro contrattualmente previsto per ciascun dipendente.

Fonte: Circ. INPS 18 settembre 2026 n. 100

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Francesco Geria

- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

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