L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 175 del 17 settembre 2026, chiarisce che i servizi di colocation con private cage in data center italiano sono territorialmente rilevanti in Italia come servizi relativi a beni immobili, ma restano operazioni imponibili IVA e non rientrano nel regime di esenzione previsto per le locazioni immobiliari (di cui all’art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/72).
Il caso di specie nasce dall’istanza presentata da una società del gruppo Alfa, attiva nei servizi di cloud computing, cloud hosting e data center, che opera in Italia tramite una sede secondaria priva di personale sul territorio, gestendo da remoto i server collocati in Italia. Nell’ambito di tale attività, la società italiana acquista da Beta servizi di colocation e cloud hosting support in un data center situato in Italia, sulla base di un accordo quadro di gruppo e di specifici allegati e ordini di acquisto. Il servizio di colocation consiste nella messa a disposizione, in via esclusiva, di spazi all’interno del data center di Beta, con diritto di accesso e utilizzo, comprensivi di fornitura di energia elettrica, mantenimento della temperatura controllata, interconnessioni tra data center, sistemi antincendio e vigilanza. In particolare, Alfa Italia ha acquisito una private cage, ossia un’area privata e sicura che ospita armadi per server, interclusa su quattro lati da rete a maglia, dotata di porta con serratura e armadi chiusi, attrezzata con sistemi di cablaggio e crossconnect. Su tali fatture Beta ha applicato l’IVA, generando per Alfa un rilevante credito d’imposta che la società intende chiedere a rimborso, ponendo il tema della corretta qualificazione del servizio ai fini della territorialità e del regime IVA.
L’Agenzia, richiamando l’art. 47 Dir. 2006/112/CE e l’art. 31-bis Reg. UE 282/2011, ribadisce che sono servizi relativi a beni immobili solo quelli con nesso sufficientemente diretto con l’immobile, quando questo è elemento costitutivo, essenziale e indispensabile della prestazione. Viene ricordata anche la giurisprudenza UE (sentenza 2 luglio 2020, causa C‑215/19, A Oy), secondo cui i servizi di alloggiamento in data center con armadi per server e servizi accessori non sono relativi a beni immobili se il cliente non ha un diritto di uso esclusivo sulla parte dell’immobile interessata. Nel caso di specie, la presenza di una private cage chiusa, identificabile e concessa in uso esclusivo ad Alfa consente di configurare la prestazione come servizio relativo a bene immobile, con applicazione della regola speciale di territorialità: il luogo di imposizione è dove è situato il data center, cioè in Italia, e non il luogo di stabilimento del committente. Tuttavia, ai fini del regime IVA, l’Agenzia distingue il profilo territoriale da quello dell’esenzione: la prestazione non si riduce a una mera messa a disposizione passiva di uno spazio, ma include un pacchetto articolato di servizi tecnici e operativi, essenziali per l’alloggiamento e il funzionamento dei server, che le conferiscono natura diversa dalla tipica locazione immobiliare esente. Di conseguenza, il servizio di colocation in private cage è imponibile IVA con aliquota ordinaria, con diritto alla detrazione e, ricorrendone i presupposti, al rimborso del credito maturato.
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