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La timeline delle scadenze di ottobre 2026 segna per professionisti, imprese e cittadini diverse date da ricordare, al fine di adempiere nei termini previsti a versamenti e comunicazioni.

10 ottobre

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2026 al proprio sostituto d’imposta, entro il 10 ottobre possono comunicare allo stesso di non voler effettuare il versamento del secondo o unico acconto dell'IRPEF, ovvero di volerlo effettuare, ma in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730-3.

15 ottobre

Coloro che hanno trasmesso il Modello Redditi precompilato, nonché i Modelli Redditi Persone fisiche correttivi ad esso collegati ed intendono procedere all’annullamento degli stessi, potranno farlo entro il 15 ottobre 2026, purché non sia stato predisposto un Modello F24.

Entro la suindicata data, i soggetti passivi IVA che si avvalgono della fatturazione differita sono tenuti ad emettere il documento elettronico riepilogativo, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di settembre 2026.

I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo biennale per il 2025-2026 ed hanno adottato il regime di ravvedimento per le annualità dal 2019 al 2023, optando per il versamento delle somme dovute con modalità rateale, entro il 15 ottobre 2026 sono tenuti al pagamento della 8° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

16 ottobre

Il 16 ottobre i contribuenti sono chiamati alla cassa per i versamenti relativi:

  • alla rata dovuta a titolo di saldo e primo acconto derivante dalla dichiarazione dei redditi 2026 per il periodo d’imposta 2025, in caso di rateizzazione delle somme dovute. In tale ipotesi, è opportuno ricordare che, il pagamento dev’essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (quindi 16 dicembre 2026);
  • all’IVA riferita alle operazioni del mese di settembre 2026, per i soggetti mensili, il cui pagamento dovrà essere eseguito con Modello F24 utilizzando il codice tributo “6009”;
  • all’ottava rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2025, ai fini del quale il Modello F24 dev’essere compilato con il codice tributo 6099 per il versamento dell’imposta e con il codice tributo 1668 per il pagamento degli interessi;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti;
  • all’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell’operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta a settembre 2026;
  • alle ritenute operate nel mese di settembre 2026. I sostituti d’imposta che si avvalgono del 770 semplificato (art. 16 D.Lgs. 1/2024), devono comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025.

26 ottobre

Relativamente alle scadenze previste per il 25 ottobre 2026, considerando che tale giorno è domenica, gli adempimenti sanciti dalle norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria slittano al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 c.1 lett. h) DL 70/2011).

Pertanto, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogativi Intrastat con periodicità mensile o trimestrale, devono provvedere all’invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di settembre o del 3° trimestre 2026, entro il 26 ottobre.

La stessa scadenza interessa anche i contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2026 e che entro la suindicata data possono presentare al CAF o al professionista abilitato l’eventuale 730 integrativo.

30 ottobre

Gli enti non commerciali che hanno trasmesso la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, entro il 30 settembre 2026 dovevano presentare la dichiarazione per il recupero dell’ICI relativamente al periodo dal 2006 al 2011 (art.16-bis DL 131/2024). Tali enti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, ossia entro il 30 ottobre, sono tenuti ad effettuare il versamento delle somme dovute a favore dei singoli Comuni dove sono ubicati gli immobili. A tal fine, il Modello F24 dovrà essere compilato utilizzando i codici tributo istituiti con Ris. AE 24 marzo 2026 n. 12/E.

31 ottobre

I sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate nel corso del 2025, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi, dovranno presentare entro il 31 ottobre il Modello 770.

Tuttavia, è utile ricordare che, i sostituti che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che hanno aderito al sistema semplificato di comunicazione dei dati mensile (c.d. 770 semplificato), avendo un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre 2025, non dovranno presentare la dichiarazione annuale.

Il 31 ottobre è, altresì, il termine ultimo per la presentazione del Modello Redditi 2026 e dell’IRAP 2026 relativi al periodo d’imposta 2025, da parte delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Diversamente, i soggetti all'imposta sul reddito delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e l’IRAP entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2 c. 2 DPR 322/98).

Il Modello Redditi e l’IRAP possono essere trasmessi:

  • per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  • per via telematica, tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 3 c. 3 DPR 322/98;
  • per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3 c. 2-bis DPR 322/98.

Nell’ambito della dichiarazione precompilata, coloro che hanno già inviato il Modello 730 ed hanno la necessità di completare o correggere la dichiarazione, entro il 31 ottobre 2026 potranno trasmettere un Modello “Redditi aggiuntivo” oppure un Modello “Redditi correttivo”.

Entro il 31 ottobre dovrà essere trasmesso anche il Modello TR da parte dei soggetti passivi IVA che hanno realizzato nel terzo trimestre 2026 un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale somma, ovvero l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.

Ulteriore adempimento in scadenza interessa i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies c. 1 DPR 633/72, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea. Il 31 ottobre scade il termine per comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, relativi al terzo trimestre 2026. La trasmissione della comunicazione, infatti, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile (D.Lgs. 180/2024, Provv. AE 155649/2025).

La scadenza del 31 ottobre riguarda, altresì:

  • gli esercenti i distributori stradali di carburante che dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina per le operazioni eseguite nel mese di settembre 2026;
  • i contribuenti che hanno attivato nuovi POS ad agosto 2026, tenuti ad eseguire il collegamento con il registratore telematico sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, dal 6 al 31 ottobre 2026.

Da ultimo, è opportuno precisare che, relativamente agli adempimenti ordinariamente in scadenza il 31 ottobre 2026, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 7 c.1 lett. h) DL 70/2011, essendo tale giorno sabato, la suindicata scadenza slitta al 2 novembre.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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