La dichiarazione IMU, tanto per la generalità dei soggetti passivi, quanto per il mondo del no profit, deve essere redatta sulla modulistica approvata dal DM MEF 24 aprile 2024. Ciò, per lo meno, sino a quando troverà completa attuazione il comma 768-bis introdotto dal D.Lgs. 147/2026 nell’art. 1 L. 160/2019, in luogo dei commi 769 e 770, conseguentemente abrogati. Da quel momento, sarà possibile presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica.
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 2025 avrebbero dovuto adempiervi entro il 30 giugno scorso.
La determinazione della sanzione a seconda che si adempia entro o oltre novanta giorni
Il modello attuale approvato nel 2024 consente ancora di dichiarare, tardivamente, le esenzioni Covid che hanno avuto fine al più tardi nel 2022. Questo aspetto è molto importante con riferimento alla generica ipotesi della presentazione tardiva.
Il Dipartimento delle Finanze, nel corso degli eventi della stampa specializzata di inizio 2024, infatti, ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni tempo e la tardività sanata avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Ciò, naturalmente, sino al momento della notifica dell’accertamento a ciò non ostando l’art. 2 c. 7 DPR 322/98 secondo cui le dichiarazioni fiscali presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza sono da considerare omesse non assumendo, pertanto, alcuna validità.
Il DPR 322/98, difatti, è relativo alle sole dichiarazioni aventi ad oggetto le imposte erariali e non è applicabile ai tributi locali. Nelle discipline dei tributi locali, al contrario, non viene mai operata una distinzione tra la fattispecie dell’omessa dichiarazione e la fattispecie della tardiva presentazione. Fino al momento della contestazione, pertanto, è possibile presentare la dichiarazione che deve essere considerata valida, indipendentemente dal contestuale versamento della sanzione determinata secondo l’art. 13 D.Lgs. 472/97 disciplinante l’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare errori e omissioni. Con riferimento alla possibilità di corrispondere la sanzione in misura ridotta grazie al ravvedimento, deve rilevarsi che il decreto Sanzioni (DL 87/2024) ha introdotto nell’art. 13 D.Lgs. 472/97 il comma 2-ter secondo cui «la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni». L’inosservanza del termine del 30 giugno 2026, pertanto, può essere sanata fruendo della riduzione della sanzione se si ottempera all’obbligo dichiarativo entro il 28 settembre 2026.
L’art. 13 D.Lgs. 472/97, come noto, interviene esclusivamente sulla possibilità di fruire della riduzione della sanzione qualora si adempia all’obbligo con una tardività massima che non ecceda i 90 giorni. Superato tale ritardo, la disposizione sul ravvedimento operoso introdotta dal legislatore della riforma fiscale non può inficiare la possibilità di presentare la dichiarazione, in linea con il chiarimento del MEF presentabile sino alla notifica dell’accertamento, ma preclude la sola possibilità di invocare la riduzione della sanzione.
Immobili occupati abusivamente
Nella primavera 2024 è stato aggiornato il modello dichiarativo IMU/IMPi in virtù dell’art. 1 c. 82 L. 197/2022. Tale disposizione ha introdotto l’esenzione d’imposta per gli immobili occupati abusivamente, aggiungendo la previsione della lett. g-bis) nell’art. 1 c. 759 L. 160/2019, imponendo al soggetto passivo di comunicare al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, e il successivo venirne meno, secondo modalità telematiche che sarebbero state stabilite con apposito decreto.
L’esenzione in argomento riguarda il pagamento dell’IMU per «gli immobili non utilizzabili né disponibili», per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (art. 614 c. 2 c.p. o art. 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Nel modello di dichiarazione, pertanto, sono state inserite le caselle relative all’indicazione dell’«Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l’azione giudiziale penale» e la relativa «Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell’azione giudiziaria penale». Il modello, al ricorrere di tali fattispecie, come anticipato, deve essere presentato in esclusiva via telematica, direttamente o tramite un intermediario, al servizio telematico dell’Agenzia delle entrate.
Negli altri casi in cui è necessaria la presentazione della dichiarazione, individuati dal decreto di approvazione del modello secondo l’art. 1 c. 769 L. 160/2019, è ancora possibile procedere anche nelle ordinarie modalità di diretta presentazione all’ufficio, o per raccomandata postale o ancora via pec.
Familiari con diverse abitazioni
Risultano recepite dalle istruzioni all’attuale modello le statuizioni della sentenza della Consulta n. 209/2022 che ha riscritto la definizione, ai fini IMU, di abitazione principale stabilendo che si consideri tale l’immobile nel quale il soggetto passivo d’imposta abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, indipendente dall’eventuale diverso luogo di residenza e dimora dei suoi familiari. La statuizione del giudice delle leggi vale sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista formale. Così, non essendovi più differenza rispetto al caso dell’unica abitazione per nucleo familiare, anche l’obbligo dichiarativo previsto in caso di diverse residenze è divenuto costituzionalmente illegittimo tanto che, a differenza delle istruzioni al modello approvato nel 2022, le attuali istruzioni non lo contemplano.
IMU ENC
Nella generale legislazione IMU, l’obbligo dichiarativo ricorre perlopiù con riferimento al mondo delle riduzioni/esenzioni i cui presupposti non potrebbero altrimenti esser noti ai comuni. V’è da dire, al riguardo, che la dichiarazione non è sempre costitutiva dei benefici. È evidente che se la sanzione della decadenza dal beneficio è stata imposta dal legislatore soltanto per alcune agevolazioni, come ad esempio per i beni merce o per gli alloggi sociali, non possa applicarsi ad ogni fattispecie agevolativa.
Con particolare riferimento al caso degli enti non commerciali, tale principio risulta confermato di recente dalla sentenza n. 987/2026 della Corte di Giustizia di I grado di Taranto depositata, ironia della sorte, proprio il 30 giugno scorso.
Si rammenta che, a differenza della dichiarazione della generalità dei soggetti passivi, di valore “ultrattivo”, gli enti non commerciali sono obbligati a presentare la dichiarazione ogni anno esclusivamente in via telematica.
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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