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Per gli acquisti di beni e servizi e le importazioni di beni effettuati in Italia dai soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE e, all’opposto, per le stesse operazioni effettuate in altri Stati UE dai soggetti passivi italiani è possibile applicare una specifica procedura per chiedere il rimborso dell’IVA, sempreché siano soddisfatti gli specifici presupposti, di tipo soggettivo e oggettivo, previsti dagli artt. 38-bis1 e 38-bis2 DPR 633/72.

Condizioni soggettive di rimborso

L’art. 3, par. 1, lett. a), della Direttiva n. 2008/9/CE prevede che il soggetto richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso, non deve avere, nello Stato membro di rimborso, né la sede della propria attività, né una stabile organizzazione dalla quale vengono effettuate operazioni commerciali, né – in mancanza di tale sede o stabile organizzazione – il proprio domicilio o residenza.

Sul piano interno, l’art. 38-bis2 c. 1 DPR 633/72 preclude il rimborso al soggetto non residente laddove il medesimo abbia una stabile organizzazione in Italia, ma è il caso di osservare che il divieto – in un primo tempo confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 339/2022 – si pone in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, che ammette la restituzione dell’imposta se, per mezzo della branch, non sono state effettuate operazioni attive imponibili nello Stato UE di rimborso, come del resto prevede l’art. 3, lett. a), della Direttiva n. 2008/9/CE che riconosce il diritto alla restituzione se il richiedente, nello Stato UE di rimborso, non possiede una stabile organizzazione dalla quale sono effettuate operazioni commerciali (sent. 25 ottobre 2012, cause C-318/11 e C-319/11 e sent. 16 luglio 2009, causa C-244/08).

Adeguandosi alla disciplina comunitaria, l’Agenzia ha mutato orientamento, chiarendo che la presenza, nello Stato di rimborso, di una stabile organizzazione del soggetto richiedente, che sia idonea a realizzare operazioni imponibili, non è di per sé sufficiente ad escludere la restituzione dell’IVA secondo la procedura dell’art. 38-bis2 DPR 633/72, dovendo essere accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili nello Stato di rimborso da parte della branch ivi situata (risposta n. 33/E/2025).

Il rimborso dell’IVA non è precluso nell’ipotesi in cui il soggetto passivo stabilito in altro Stato UE sia identificato ai fini dell’IVA in Italia, direttamente ex art. 35-ter DPR 633/72, ovvero per mezzo di un rappresentante fiscale.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate in coerenza con la posizione della Corte di giustizia UE (sent. 11 giugno 2020, causa C-242/19 e sent. 6 febbraio 2014, causa C‑323/12) e della Corte di Cassazione (ord. 8 ottobre 2020, n. 21684).

Con la risposta n. 339/2020 è stato specificato che, ai fini del rimborso chiesto dal soggetto non residente, è necessario che le fatture d’acquisto siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente e non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dalla posizione IVA italiana del soggetto non residente.

Nella risposta n. 359/2021 è stata, infatti, negata la possibilità di applicare la procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 DPR 633/72, in quanto il soggetto estero, presentando la dichiarazione annuale con la partita IVA italiana, ha, di fatto, operato egli stesso la scelta circa la modalità “ordinaria” di erogazione del rimborso IVA in base alla procedura di cui all’art. 38-bis DPR 633/72.

Le medesime indicazioni sono state confermate dalla risposta n. 248/2022 con riguardo all’ipotesi dell’importazione.

È il caso, però, di osservare che, secondo i giudici di legittimità, la procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 DPR 633/72 prescinde dall’intestazione delle fatture d’acquisto al soggetto non residente o alla sua posizione IVA italiana, in quanto il rimborso è riconosciuto al soggetto passivo, la cui unicità prescinde dal possesso di un’ulteriore partita IVA nello Stato di identificazione (Cass., 25 giugno 2006 n. 21731).

Condizioni oggettive di rimborso

Ai fini dell’erogazione del rimborso dell’IVA devono ricorrere ulteriori condizioni di tipo oggettivo, essendo richiesta:

1) l’assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato di rimborso nel periodo del rimborso, ad eccezione delle:

  • operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente;
  • prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili;
  • operazioni effettuate avvalendosi del regime speciale OSS;

2) l’inerenza all’attività del soggetto passivo non residente degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso;

3) la detraibilità dell’IVA nello Stato di rimborso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2746 del 30 gennaio 2023, ha affermato che l’identificazione diretta o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, da parte del soggetto non residente, solo dopo l’effettuazione dell’acquisto/importazione, non impedisce il diritto di ottenere il rimborso della relativa IVA, a condizione che l’Ufficio possa verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la spettanza del rimborso, la richiesta di rimborso non persegua finalità fraudolente o abusive e l’identificazione sia effettuata entro un termine ragionevole.

La pronuncia è in linea con l’orientamento della prassi amministrativa, secondo cui il rimborso di cui agli artt. 38-bis2 e 38-ter DPR 633/72 è ammesso anche per gli acquisti e le importazioni effettuati prima dell’apertura della posizione IVA in Italia del soggetto non residente (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 31/2005).

Procedura di rimborso

Per gli acquisti e le importazioni effettuate nell’anno 2025, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Come indicato dalla giurisprudenza comunitaria, il suddetto termine ha natura decadenziale (sent. 21 giugno 2012, causa C-294/11).

L’istanza deve essere presentata, per via elettronica, allo Stato membro di rimborso per mezzo dell’Autorità fiscale dello Stato di stabilimento del richiedente.

Non può essere negato il rimborso dell’IVA perché la relativa istanza non si considera presentata a causa di un malfunzionamento tecnico in sede di trasmissione per via elettronica (Corte di giustizia UE, 12 marzo 2026, causa C-527/24).

Entro quattro mesi dall’avvenuta ricezione dell’istanza, lo Stato membro di rimborso comunica la propria decisione di approvazione o di diniego e, in caso di accoglimento, il rimborso è eseguito nei dieci giorni lavorativi successivi.

Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente presenti, per via elettronica, una copia della fattura o del documento di importazione insieme alla richiesta di rimborso, qualora la base imponibile della fattura o del documento di importazione sia pari o superiore a 1.000,00 euro, ridotto a 250,00 euro se la fattura riguarda l’acquisto di carburanti.

Se lo Stato membro di rimborso ritiene di non disporre di tutte le informazioni pertinenti può chiedere informazioni aggiuntive entro il termine di quattro mesi, nel qual caso la relativa decisione è notificata al richiedente entro otto mesi.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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