Nel caso oggetto dell'Ordinanza 2 settembre 2026 n. 24919, una lavoratrice, in forza presso un’azienda ospedaliera come collaboratore sanitario professionale infermiere, si rivolgeva all’autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare del servizio mensa ovvero al corrispondente servizio sostitutivo, in relazione ai turni continuativi svolti con orario giornaliero superiore alle sei ore nel periodo 11 maggio 2014 – 31 gennaio 2023. Conseguentemente chiedeva la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, oltre alla corresponsione della maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22 c. 36 L. 724/1994.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e tale decisione veniva confermata in secondo grado.
L’azienda ospedaliera ricorreva così in cassazione affidandosi a quattro motivi, cui la lavoratrice resisteva con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie.
La posizione della Corte di Cassazione
L’azienda ospedaliera, con il primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza d’appello per aver attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a una comunicazione scritta che non conteneva né la quantificazione del credito né elementi fattuali idonei a consentirne la determinazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infond...
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Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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