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Nessun prelievo fiscale sulle somme liquidate ai dipendenti come risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa pranzo o per l'omessa attribuzione dei buoni pasto durante i turni di lavoro superiori alle sei ore. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 7 agosto 2026 n. 156.

La natura dell'indennizzo: danno emergente, non reddito

Il caso trae origine dal ricorso di un’azienda tenuta a dare esecuzione a diverse sentenze di condanna in favore dei propri lavoratori. I giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento per i turni effettuati senza la pausa per la mensa o senza l'erogazione dei servizi sostitutivi.

L'amministrazione finanziaria ha specificato che, per discriminare la rilevanza reddituale dell'indennizzo, occorre distinguere tra:

  • lucro cessante: compensazione che sostituisce un mancato guadagno o una retribuzione non percepita, da assoggettare a tassazione.

  • danno emergente: somma destinata a reintegrare il patrimonio o a risarcire una perdita subita, del tutto esente da imposte.

Nel caso specifico, l'importo calcolato sulla base del valore nominale del buono pasto rappresenta esclusivamente un parametro equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il pregiudizio patito dal lavoratore, e non una monetizzazione della prestazione lavorativa. Di conseguenza, l'erogazione costituisce un vero e proprio ristoro del danno.

Stop alle imposte anche su interessi e rivalutazione

I chiarimenti dell'amministrazione finanziaria si estendono anche alle somme accessorie. Trattandosi di accessori legati a un credito principale non imponibile, anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria riconosciuti dalle sentenze sono esclusi dalla tassazione.

Fonte: Risp. AE 7 agosto 2026 n. 156

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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