È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Reg. UE 2026/1119, che integra il Reg. UE 2024/3005 sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG). Il regolamento definisce nel dettaglio le informazioni che i soggetti interessati devono fornire per ottenere l’autorizzazione o il riconoscimento come fornitori di rating ESG presso l’ESMA.
L’obiettivo è garantire che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati disponga di un quadro informativo completo per valutare l’affidabilità, l’indipendenza e la solidità organizzativa dei fornitori, in linea con le finalità di maggiore trasparenza e qualità dei rating ESG fissate dal legislatore europeo.
Il regolamento stabilisce, da un lato, i contenuti minimi delle domande di autorizzazione dei fornitori stabiliti nell’Unione e, dall’altro, le informazioni aggiuntive richieste ai soggetti stabiliti in Paesi terzi che chiedono il riconoscimento per poter operare sul mercato europeo. In entrambi i casi, la documentazione deve essere presentata in formato leggibile meccanicamente, strutturata e corredata da un numero di riferimento unico per ciascun documento, così da agevolarne l’analisi da parte dell’ESMA.
Di seguito le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione o riconoscimento:
Particolare attenzione è posta all’assetto organizzativo e all’alta dirigenza, per la quale è richiesta la prova dell’onorabilità, anche tramite certificati sull’assenza di condanne per reati quali riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode o appropriazione indebita.
Il regolamento dettaglia, inoltre, le informazioni sulle risorse umane dedicate alle attività di rating ESG, sulle metodologie e procedure utilizzate, sui prodotti di rating offerti o previsti e sulla copertura di mercato. Sono disciplinate le politiche per l’individuazione e gestione dei conflitti di interesse, gli accordi di esternalizzazione, le altre attività commerciali del fornitore, nonché le misure specifiche da adottare per garantire la separazione delle attività sensibili, incluse quelle di avallo di rating ESG emessi da soggetti extra UE e la fornitura di indici di riferimento con obiettivi di sostenibilità.
Ogni domanda deve essere accompagnata da una lettera firmata da un membro dell’alta dirigenza che attesti completezza e correttezza delle informazioni fornite.
Fonte: Reg. UE 2026/1119 (GUUE 1° settembre 2026)
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