Il Tribunale di Milano, con la Sentenza 13 agosto 2026 n. 3136, ha affrontato alcuni profili centrali in materia di patto di prova e licenziamento per mancato superamento della prova, soffermandosi in particolare sul tema della specificità delle mansioni oggetto del patto e limiti del sindacato giudiziale sul recesso datoriale in periodo di prova. La decisione conferma un orientamento rigoroso ma equilibrato: il patto di prova non è nullo se le mansioni risultano determinabili dal contratto, dal profilo professionale richiamato e del complessivo contesto precontrattuale.
Vicenda processuale e domande del lavoratore
La controversia nasce dall’impugnazione del recesso intimato nei confronti di un lavoratore per mancato superamento della prova; il lavoratore ha censurato, in via principale, la validità del patto di prova, sostenendo che il contratto non individuasse in modo sufficientemente specifico le mansioni da sottoporre a verifica. In particolare, veniva contestata la genericità dell’indicazione “Sales Manager”, accompagnata dalla descrizione “addetto allo sviluppo commerciale, gestione clienti e gestione del team sales & account”, ritenuta dal ricorrente troppo vaga e indeterminata.
In subordine, il ricorrente ha dedotto di avere comunque positivamente superato la prova, avend...
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