Cronologia dei decreti, correttivi e nuovi Testi Unici
Il 29 agosto 2023 entra in vigore la L. 111/2023, trascorso il termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 189 del 14 agosto. Per guadagnare tempo il viceministro Prof. Maurizio Leo, con decreto del 4 agosto, nomina tredici commissioni di esperti nelle singole materie, assegnando il termine del 20 settembre 2023 per l’ultimazione dei lavori.
Il primo schema di decreto delegato viene presentato il 27 ottobre 2023 alle Commissioni Parlamentari, che opportunamente lavorano in sintonia, per la mancata istituzione di una Commissione Bicamerale, come era accaduto per la “grande riforma tributaria” (così la definisce il sito del MEF) della L. 825/71.
Ne uscirà il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, primo modulo della riforma IRPEF e altre imposte sui redditi, che verrà pubblicato entro la fine dell’anno unitamente al D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, relativo alla fiscalità internazionale, con particolare riferimento alla Global Minimum Tax, conforme alla direttiva UE 2022/2523. L’entrata in vigore entro il 31 dicembre si era necessaria per il rispetto dell’articolo 3, co. 1 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), secondo cui relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
A differenza della riforma del 1971, che ha visto la pubblicazione di tutti i provvedimenti definitivi in due sole date – 27 ottobre 1972 e 29 settembre 1973, i decreti delegati hanno subito modifiche da decreti correttivi nel termine della delega. Alludiamo in particolare al D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – in vigore dal 20 dicembre di tale anno (sempre per il motivo prima ricordato) e al D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.
Tanto per complicare le nuove disposizioni, alcune vengono anche modificate dalla legge di bilancio 2026, che viene successivamente azzerata.
Il caso più emblematico riguarda l’articolo 87 sulla participation exemption, cioè per la tassazione al 5% delle plusvalenze di impresa su partecipazioni immobilizzate, realizzate dopo in possesso di oltre dodici mesi. La legge di bilancio inserisce una condizione per ridurre l’utilizzo di questa agevolazione, che tale non è in quanto si inserisce nel sistema per evitare la doppia tassazione – compresi i dividendi – relativa a redditi già tassati dalla partecipata:
1.1. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Passano tre mesi e il DL 27 marzo 2026, n. 38 dispone con l’articolo 11, comma 1, lettera c) l’abrogazione di questo comma.
Nel frattempo vengono pubblicati alcuni testi unici. I due più rilevanti sono quelli relativi a:
La loro entrata in vigore, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2026, è ora fissata al 1° gennaio 2027. Questo comporta un doppio aggiornamento per le modifiche ai decreti “storici”, che devono contemporaneamente aggiornare il relativo testo unico.
Dopo oltre cinquant’anni in cui tutti sanno che la fatturazione delle operazioni è disciplinata dall’articolo 21 della cd. legge IVA (DPR 26 ottobre 1972, n. 633), dovranno abituarsi ad indicare “articolo 72 T.U. 10/2026”). I testi unici sono meramente compilativi e non normativi, e quindi al di sotto della rubrica di ognuno dei nuovi articoli viene indicata la norma che è stata inserita nella compilazione.
Manca una tabella di concordanza in senso opposto, per arrivare ai nuovi articoli conoscendo i precedenti. Un testo unico europeo in materia di IVA è rappresentato dalla vigente direttiva 2006/112/CE: dopo i nuovi articoli un prospetto ci dice come si passa dalla sesta direttiva (77/388/CEE) a quella di rifusione (recast). È probabile che la formazione di questa tabella per i nostri testi unici sarà fatta in sede editoriale.
Le principali carenze e il termine della delega
Vediamo quali sono le principali carenze alla data di chiusura della delega:
Siamo così arrivati al 29 agosto 2026, termine ultimo, prorogato rispetto a quello iniziale di ventiquattro mesi. La Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto scorso ha pubblicato il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, correttivo su varie materie dopo l’ultimo parere delle Commissioni Parlamentari. In pari data e pari Gazzetta, due altri correttivi – 147 per alcuni tributi locali e 149 sulla giurisdizione tributaria.
Il “magazzino” della riforma è pertanto al momento vuoto. Altri decreti non possono essere adottati per lo scadere della delega. L’anno prossimo avremo le elezioni politiche, e il completamento o meno della riforma fiscale è un tema sensibile per questa scadenza.
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