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L’istituto dell’interdizione post partum costituisce una misura di tutela della lavoratrice madre finalizzata a garantire la salvaguardia della salute della donna e del bambino nel periodo successivo alla nascita fino al compimento del settimo mese di età (artt. 6, 7 e 17 D.Lgs. 151/2001).

L’adozione del provvedimento presuppone la contemporanea sussistenza di due condizioni essenziali:

  • l’accertamento che le condizioni ambientali o le mansioni svolte risultino pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino;
  • l’impossibilità oggettiva di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio.

Natura definitiva dell’atto

La qualificazione del provvedimento di interdizione quale atto "definitivo" deve essere interpretata alla luce delle categorie proprie del diritto amministrativo. In senso tecnico, infatti, un provvedimento è definitivo quando rispetto ad esso risultano esauriti i rimedi amministrativi ordinari e, segnatamente, non è più esperibile il ricorso gerarchico ordinario, sia perché emanato da un'autorità priva di superiore gerarchico, sia perché la legge attribuisce espressamente carattere definitivo all'atto, sia, infine, perché gli eventuali rimedi amministrativi previsti dall'ordinamento sono stati già esperiti o non sono più proponibili.

Nel caso di specie, il provvedimento di interdizione post partum presenta natura di atto conclusivo e definitivo del procedimento amministrativo, poiché costituisce la determinazione finale con la quale l’ITL dispone la conseguente astensione dal lavoro della lavoratrice, producendo immediatamente i propri effetti giuridici.

Applicazione dell’autotutela

Con Nota 10 agosto 2026 n. 1829, l’INL specifica che la definitività dell'atto non comporta il venir meno del potere/dovere dell'amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela (artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990).

In ogni caso, l'esercizio del potere di autotutela richiede una ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico alla sua rimozione o revisione e l'affidamento ingenerato nei soggetti che hanno confidato sugli effetti prodotti.

Effetti dell’eventuale annullamento

In caso di annullamento dell’atto la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene di regola questo ha effetti ex tunc sul provvedimento risultato illegittimo, quando la sua applicazione risulti incongrua e manifestamente ingiusta, tale regola deve poter trovare una deroga attraverso la limitazione parziale/totale della retroattività degli effetti o con la loro decorrenza ex nunc.

Fonte: Nota INL 10 agosto 2026 n. 1829

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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