L’espressione “tregua fiscale estiva” è ormai entrata nel linguaggio corrente, ma rischia di essere fuorviante se induce a pensare ad una sospensione generalizzata dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
In realtà, sotto la medesima definizione convivono istituti differenti, introdotti in momenti diversi e caratterizzati da termini ed effetti non coincidenti.
Il primo livello è quello previsto dall’art. 10 D.Lgs. 1/2024, nell’ambito della riforma degli adempimenti tributari. La disposizione stabilisce, salvo i casi di indifferibilità e urgenza, che l’Agenzia delle Entrate sospenda dal 1° al 31 agosto — e, analogamente, dal 1° al 31 dicembre — l’invio di alcune categorie di comunicazioni.
Rientrano nella sospensione le comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, quelle derivanti dai controlli formali, gli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e le lettere finalizzate all’adempimento spontaneo, le c.d. lettere di compliance.
La regola riguarda dunque, innanzitutto, l’attività dell’Amministrazione: nel periodo individuato dalla legge gli atti non devono essere inviati, salvo che ricorrano ragioni di indifferibilità e urgenza.
Non si tratta, però, di un divieto assoluto. La stessa disciplina conserva la possibilità di procedere quando il rinvio possa compromettere la riscossione o ricorrano altre situazioni che richiedano un intervento immediato. La Circ. AE 2 maggio 2024 n. 9/E ha tipizzato tali ipotesi, riconducendole al pericolo per la riscossione, all’invio di atti che comportano la trasmissione di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. e alle comunicazioni dirette a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione al passivo.
Avvisi bonari: dal 5 settembre riparte il termine
Diversa è la disciplina dei termini connessi alle comunicazioni di irregolarità. L’art. 7-quater c. 17 DL 193/2016 prevede infatti la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
In questo caso non viene in rilievo soltanto il momento nel quale l’Amministrazione invia la comunicazione, ma il termine riconosciuto al contribuente per reagire alla stessa.
Dal 5 settembre il calendario torna quindi a decorrere.
La distinzione non è soltanto teorica. Per una comunicazione ricevuta prima dell’inizio della sospensione occorrerà conteggiare i giorni già trascorsi fino al 31 luglio e aggiungere quelli residui a partire dal 5 settembre.
Il tema assume oggi maggiore rilievo perché, a seguito della riforma, il termine ordinario per pagare le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità, beneficiando della riduzione delle sanzioni, o per fornire chiarimenti è stato portato a 60 giorni, rispetto ai 30 giorni previsti in precedenza. Il nuovo termine si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025; resta fermo il termine di trenta giorni per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. In caso di avviso telematico trasmesso all'intermediario che ha presentato la dichiarazione, il termine per il pagamento con sanzione ridotta è invece di novanta giorni dalla trasmissione dell'avviso.
La pausa estiva si innesta pertanto su un termine già significativamente più ampio rispetto al passato, con l’obiettivo evidente di evitare che il contribuente sia costretto a gestire interlocuzioni con l’Amministrazione proprio nel periodo di maggiore rallentamento dell’attività professionale.
La diversa gestione delle lettere di compliance
Ancora differente è la posizione delle lettere di compliance. Queste comunicazioni non costituiscono atti impositivi e sono finalizzate a segnalare al contribuente anomalie riscontrate attraverso l’incrocio delle informazioni disponibili all’Amministrazione, consentendogli di fornire chiarimenti o, quando ne ricorrano i presupposti, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.
Proprio per questa natura, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente ricordato che le lettere di compliance non prevedono un termine perentorio entro il quale il contribuente debba necessariamente fornire chiarimenti.
La sospensione dell’invio nel mese di agosto ha quindi soprattutto la funzione di evitare che l’attività di compliance venga concentrata in un periodo nel quale contribuenti e professionisti dispongono fisiologicamente di minori possibilità di interlocuzione con gli uffici.
Da settembre gli invii riprenderanno, ma ciò non significa che ogni comunicazione richieda necessariamente un’immediata regolarizzazione. Occorrerà, come sempre, verificare la natura dell’anomalia segnalata, la correttezza dei dati utilizzati dall’Amministrazione e l’effettiva sussistenza della violazione.
La compliance non dovrebbe infatti trasformarsi in una sorta di presunzione di irregolarità: la comunicazione rappresenta l’inizio di un’interlocuzione e non la conclusione di un procedimento di accertamento.
Il ritorno alla piena operatività della riscossione
Alla ripresa delle attività dell’Agenzia delle Entrate si accompagna quella dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per agevolare i contribuenti, AdeR ha sospeso nel mese di agosto l’attività di notifica, fatta eccezione per gli atti urgenti e inderogabili. Da settembre torneranno quindi le notifiche delle cartelle e degli altri atti della riscossione. Occorre peraltro precisare che tale sospensione non trova fondamento in una previsione di legge, ma in una determinazione organizzativa dell’Agente della riscossione, resa nota con il comunicato stampa del 6 luglio 2026. La natura meramente organizzativa dello stop comporta che l'eventuale notifica effettuata nel mese di agosto non sia, per ciò solo, invalida; per il termine di impugnazione troverà invece applicazione la sospensione feriale prevista dalla L. 742/69.
Anche in questo caso occorre però distinguere la sospensione delle notifiche dalla sospensione dei pagamenti.
La pausa nell’attività dell’Agente della riscossione non determina, infatti, un generalizzato differimento delle rate già previste dai piani di dilazione o dalle definizioni agevolate. Ciascuna scadenza conserva la propria disciplina e deve essere verificata autonomamente.
La differente sospensione feriale dei termini processuali
A completare il quadro interviene la tradizionale sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. 742/69, la cui durata è stata ridotta dall'art. 16 DL 132/2014: dal periodo originario 1° agosto - 15 settembre all'attuale mese di agosto. Quindi, per i 31 giorni agostani resta sospeso il decorso dei termini processuali e, di conseguenza, anche quello ordinariamente previsto per l’impugnazione degli atti tributari. Si tratta di una disciplina diversa sia dalla sospensione degli invii prevista dal D.Lgs. 1/2024, sia dalla sospensione fino al 4 settembre dei termini relativi agli avvisi bonari.
La sovrapposizione temporale tra questi istituti spiega buona parte della confusione che spesso accompagna il mese di agosto.
Per ogni atto ricevuto occorre verificare preliminarmente quale termine stia decorrendo: un termine processuale, un termine amministrativo per fornire documentazione, un termine per effettuare un pagamento agevolato oppure una scadenza derivante da una rateazione già in essere. Solo dopo questa qualificazione è possibile individuare correttamente la sospensione applicabile.
Una tregua senza un riversamento immediato del pregresso
La scelta legislativa di concentrare nei mesi di agosto e dicembre due finestre di sostanziale rallentamento dell’attività amministrativa risponde a una logica condivisibile: evitare che comunicazioni destinate a richiedere un’attività del contribuente o del professionista vengano recapitate proprio nei periodi dell’anno nei quali è più difficile assicurare una risposta tempestiva.
Rimarrebbe il rischio di un collaterale dello stop generalizzato: ciò che non viene inviato ad agosto deve essere gestito nei mesi successivi. La tregua non dovrebbe però tradursi, almeno nelle intenzioni dell’Amministrazione, in un semplice spostamento massivo delle comunicazioni da agosto a settembre
Sul tema sono intervenute entrambe le Agenzie nel corso del mese di luglio: dapprima AdeR, con il comunicato del 6 luglio sul presunto aumento di cartelle e pignoramenti, e successivamente l'Amministrazione finanziaria, con la nota del 17 luglio, che ha escluso una concentrazione anomala degli invii a ridosso della pausa estiva. I dati comunicati dall’Agenzia mostrano, anzi, una riduzione rispetto al 2025 di alcune tipologie di invii. Secondo i dati pubblicati dall’Amministrazione finanziaria, le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale; le comunicazioni di irregolarità inviate nello stesso mese risultano diminuite di oltre il 40% rispetto all’analogo periodo del 2025, attestandosi al 7,6% del totale annuale; le cartelle prodotte nel primo semestre 2026 si sono ridotte del 9% rispetto al corrispondente periodo del 2025.
La verifica delle pendenze
Il rischio maggiore, in questo contesto, non deriva dalla complessità delle singole regole, quanto dalla loro sovrapposizione. La tregua fiscale estiva costituisce ormai un elemento strutturale del calendario tributario e rappresenta certamente un passo avanti nel tentativo di rendere meno conflittuale il rapporto tra Amministrazione, contribuenti e professionisti.
Non si tratta, tuttavia, di una vera sospensione generalizzata dell’attività fiscale.
Agosto mette in pausa alcuni invii; sospende fino al 4 settembre determinati termini amministrativi; congela per l’intero mese i termini processuali; ma lascia ferme numerose altre scadenze. Dal mese di settembre la macchina riparte.
Ed è proprio al momento della ripartenza che emerge il limite principale di una disciplina costruita attraverso sospensioni differenti: la semplificazione perseguita dal legislatore rischia di trasformarsi in complessità se il contribuente deve preliminarmente individuare, per ogni singolo atto, quale delle diverse “tregue” sia applicabile.
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