Caso
Il lavoratore, con anzianità di servizio pari a 10 mesi, era stato licenziato dall’impresa appaltatrice datrice di lavoro in conseguenza della cessazione dell’appalto di servizi con la società committente e il subentro di altra imprese appaltatrice nelle gestione dei servizi. L’impresa appaltatrice uscente aveva, quindi, esonerato il lavoratore licenziato dalla prestazione dell’attività durante il periodo di preavviso.
Il lavoratore licenziato non era stato assunto dall’impresa appaltatrice subentrante, in applicazione della disciplina del c.d. “cambio appalto” prevista dal CCNL applicato dall’impresa appaltatrice uscente e da quella subentrante secondo la quale il diritto all’assunzione da parte dell’impresa subentrante nel contratto di appalto di servizi spettava solo per i lavoratori che, alla data di scadenza del contratto di appalto, fossero alle dipendenze dell’impresa appaltatrice uscente in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere da almeno dodici mesi.
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore contestava all’impresa appaltatrice uscente datrice di lavoro l’omesso pagamento dell’ultima retribuzione, nonché dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso e trasmetteva la lettera di messa in mora anche all’impresa committente, ritenendola co-obbligata in solido per il pagamento delle somme rivendicate.
La società committente dava riscontro alla comunicazione del lavoratore, manifestando la disponibilità, in qualità di soggetto co-obbligato in solido con l’impresa appaltatrice, di corrispondere l’importo dovuto a titolo di retribuzione maturata dal lavoratore per l’ultimo mese di svolgimento dell’attività in esecuzione dei servizi oggetto di appalto ma respingeva la richiesta di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, evidenziando la natura risarcitoria e non retributiva dell’importo, pertanto, esclusa dall’ambito di applicazione della responsabilità solidale prevista dall’art. 29 D.Lgs. 276/2003.
Responsabilità solidale della committente
L’ordinamento prevede una forma di tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto nell’ipotesi in cui essi non ricevano dall’impresa appaltatrice datrice di lavoro quanto loro dovuto in conseguenza dello svolgimento dell’attività lavorativa in esecuzione dell’appalto medesimo. L’art. 1676 c.c. stabilisce che i lavoratori impiegati nell’appalto possono agire direttamente nei confronti dell’impresa committente per ottenere il pagamento di quanto a loro dovuto, fino a concorrenza del debito che l’impresa committente ha nei confronti dell’appaltatrice.
Con l’art. 29 D.Lgs. 276/2003 il legislatore ha inteso introdurre una garanzia ulteriore e più ampia nei confronti dei lavoratori impiegati negli appalti, precisando che la responsabilità solidale dell’impresa committente si estende ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, senza che tale responsabilità sia limitata nell’ambito di quanto l’impresa committente è tenuta corrispondere all’impresa appaltatrice. Tale responsabilità solidale opera fino ai 2 anni successivi alla cessazione dell’appalto.
Indennità sostitutiva del periodo di preavviso ha natura retributiva
Occorre, quindi, verificare se l’indennità sostitutiva del periodo di preavviso sia compresa nel perimetro dei trattamenti retributivi in relazione ai quali l’impresa committente assume nei confronti dei lavoratori il ruolo di responsabile solidale ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003.
La Corte di Cassazione (Sentenza 21 luglio 2026 n. 23716) ha evidenziato che, in caso di recesso da parte del datore di lavoro con diritto del lavoratore al preavviso, il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione per un certo lasso di tempo al fine di consentire al lavoratore licenziato il reperimento di una nuova occupazione.
Il datore di lavoro ha la facoltà di recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro, dovendo tuttavia garantire al lavoratore la liquidazione di un importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, corrispondente alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l’attività lavorativa per il periodo di preavviso. Proprio il nesso tra mancato espletamento della prestazione lavorativa (che avrebbe determinato il diritto del lavoratore al pagamento della corrispondente retribuzione) e l’esercizio del diritto di recesso con effetto immediato da parte del datore di lavoro, giustifica la conclusione che l’indennità sostitutiva del preavviso abbia natura retributiva ai fini della sua inclusione nel perimetro di operatività della responsabilità solidale dell’impresa committente per i trattamenti retributivi dovuti al lavoratore impiegato nella prestazione dei servizi in appalto.
Se, infatti, il lavoratore avesse prestato in servizio il periodo di preavviso, egli avrebbe maturato il diritto alla relativa retribuzione, la quale, pacificamente, sarebbe rientrata nell’ambito della responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003.
La soluzione
In caso di licenziamento del lavoratore in conseguenza di cessazione dell’appalto di servizi, la società committente è responsabile solidalmente con l’impresa appaltatrice per il pagamento in favore del lavoratore dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso.
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Pasquale Staropoli
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