Coerentemente al principio di razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo, come indicato dall’art. 20 L. 111/2023, con l’art. 18 del recente Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) si introducono alcune modifiche, di natura procedurale, in materia di sanzioni agli intermediari per il rilascio del visto di conformità infedele sulle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità previste dall’art. 13 del regolamento di cui al DM 31 maggio 1999 n. 164 (c.d. Modello 730).
La novella non modifica, quindi, il sistema sanzionatorio, ma interviene su alcuni aspetti che, in passato, avevano creato dubbi concernenti il procedimento di applicazione delle sanzioni sul visto di conformità infedele sul modello 730.
Regime sanzionatorio
Con riguardo al rilascio di un visto infedele, l’art. 39 D.Lgs. 241/1997, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti tenuti al rilascio del visto di conformità si applicano le sanzioni di seguito evidenziate.
Novella
Il comma 1 del citato art. 18 D.Lgs. 148/2026 modifica l’art. 39 c. 1 lett. a D. Lgs 241/1997. Tale disposizione reca la disciplina sanzionatoria applicabile ai responsabili dell'assistenza fiscale in caso di rilascio di visto di conformità, o di asseverazione, infedele.
L’art. 35 D.Lgs. 241/1997 prevede, infatti, che i responsabili dell’assistenza fiscale, su richiesta del contribuente, rilasciano un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.
Nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati (Modello 730) come disciplinata dall’art. 13 del regolamento di cui al DM 31 maggio 1999, n. 164, il responsabile del CAF, che rilasci il visto di conformità o asseverazione infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie.
Si prevede che le comunicazioni con le quali sono richieste le sanzioni costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al DPR 602/1973.
La novella in esame prevede che per la notifica della cartella di pagamento si applichi il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, previsto dall’art. 25 c. 1 lett. b del menzionato DPR 602/1973.
Inoltre, come ulteriore novità, la norma riconosce la Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, quale struttura deputata anche alla lavorazione delle comunicazioni per il recupero della somma pari al 30% della maggiore imposta nei confronti del soggetto che ha rilasciato un visto di conformità infedele. Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che “l’intervento prevede, pertanto, che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari e, quindi, la prodromica comunicazione degli esiti ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia effettuata dalla struttura dell’Agenzia delle entrate cui compete il controllo formale delle dichiarazioni e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’intermediario.”
Il comma 2 dell’art. 18 menzionato, apporta le medesime modifiche al Testo unico in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 173/2024), al fine di allineare alla nuova disciplina di cui al modificato art. 39 D.Lgs 241/1997, il corrispondente art. 69 del citato Testo unico. Per completezza, si ricorda che quest'ultimo sostituirà la disciplina contenuta nel D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Decorrenza
In ultimo, per garantire uniformità di trattamento alle dichiarazioni relative allo stesso anno d’imposta, il comma 3 del nominato art. 18, dispone che le nuove regole si applicano a partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023.
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