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Con la Risposta 14 agosto 2026 n. 163, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il funzionamento e i requisiti di accesso al regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i rimborsi delle spese di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nell'ambito di piani di welfare aziendale.

Caso e quadro normativo

Il caso analizzato riguarda un lavoratore che ha richiesto il rimborso per le spese sostenute nel 2025 per la madre, stabilmente ospitata presso una struttura sanitaria e non convivente con il dipendente. La questione centrale verte sull'applicazione dell'art. 51 c. 2 lett. f-ter TUIR, che esclude dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12 TUIR.

Il dubbio interpretativo è sorto a seguito delle modifiche apportate all'art. 12 c. 4-ter TUIR dal D.Lgs. 192/2025, che aveva introdotto il requisito della convivenza per gli "altri familiari" (quelli elencati nell'art. 433 c.c., come i genitori) affinché potessero essere considerati tali ai fini fiscali. Tale modifica rischiava di escludere retroattivamente dal beneficio del welfare aziendale tutti i rimborsi per familiari non conviventi riferiti all'anno 2025.

Risposta dell'Agenzia e intervento correttivo

L’Agenzia delle Entrate osserva che il legislatore è intervenuto tempestivamente per risolvere le criticità emerse con il citato decreto del 2025. L'art. 1 del cd. Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) ha infatti ripristinato sostanzialmente le condizioni previgenti, operando una distinzione fondamentale tra il riferimento generico ai familiari e quello ai familiari "fiscalmente a carico".

Secondo l’attuale formulazione dell'art. 12 c. 4-ter TUIR:

  • qualora una norma fiscale richiami genericamente i familiari indicati nell'art. 12 (come accade per l'art. 51 in materia di welfare), gli "altri familiari" ex art. 433 c.c. sono inclusi senza alcuna condizione di convivenza.
  • il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non giudiziali) resta obbligatorio solo qualora la disposizione richiami espressamente la condizione di "familiare fiscalmente a carico".

Decorrenza delle agevolazioni

L’Agenzia conclude che il rimborso delle spese RSA per la madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'istante, ai sensi dell'art. 51 c. 2 lett. f-ter TUIR.

Un elemento di particolare rilievo professionale riguarda l'efficacia temporale: le modifiche introdotte dal Decreto Omnibus si applicano già a partire dal periodo d'imposta 2025. Questa previsione garantisce la salvaguardia dei piani di welfare già attuati e permette a coloro che godevano delle agevolazioni al 31 dicembre 2024 di continuare a fruirne senza soluzione di continuità, superando le restrizioni temporaneamente introdotte dalla normativa di fine 2025.

Fonte:  Risp. AE 14 agosto 2026 n. 163  

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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