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L’art. 30 c. 11 DL 19/2026 (convertito in L. 50/2026) ha modificato la disciplina istitutiva del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali.

L’INAIL, con Circ. 7 agosto 2026 n. 36, fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

Prestazioni a carico del Fondo

Il Fondo prevede l’erogazione di un indennizzo nei limiti delle risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per i risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali disposti in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, o dei loro eredi, per effetto di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 (per il Fondo relativo all’anno 2024), e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 (per il Fondo relativo all’anno 2025).

Beneficiari

Possono accedere alle prestazioni del fondo i seguenti soggetti:

  • i lavoratori (o loro eredi) che hanno contratto patologie asbesto correlate o destinatari di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale disposto con sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta;
  • le società partecipate pubbliche per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte in base a sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale o verbali di conciliazione in sede protetta da cui risultino il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione del risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.

Presentazione delle domande di accesso alle prestazioni

I soggetti legittimati ad accedere al Fondo devono presentare domanda all’INAIL all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it, a pena di inammissibilità, entro il 5 settembre 2026.

I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.

È necessario allegare alla domanda:

  • copia della sentenza esecutiva, del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione;
  • autodichiarazione attestante il mancato pagamento di quanto dovuto da parte della società partecipata pubblica soccombente a titolo di risarcimento del danno

Al momento dell’invio della domanda all’INAIL, il lavoratore o i suoi eredi devono darne contestuale comunicazione alla società partecipata pubblica debitrice. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società, nei confronti dei lavoratori o dei loro eredi, contestualmente alla domanda di accesso diretto al Fondo.

Determinazione dell’indennizzo spettante

Per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, l’indennizzo è determinato in relazione al grado di inabilità riconosciuto dall’INAIL allo stesso tecnopatico; a tal fine nella seguente tabella sono riportate cinque “fasce di grado” in cui l’ammontare dell’indennizzo è determinato in misura crescente in ragione alla maggiore gravità del danno subito dal lavoratore.

Fasce di grado

Indennizzi (€)

 

Fino al 20%

28.000

 

21%-40%

68.000

 

41%-60%

120.000

 

61%-80%

184.000

 

81%-100%

260.000

 

In caso di decesso del lavoratore, l’indennizzo è stabilito, come riportato nella sottostante tabella, in relazione al numero degli eredi legittimati ad accedere al Fondo, individuati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta.

1 erede

2 eredi

3 o più eredi

168.250 €

201.900 €

235.550 €

 

Fonte: Circ. INAIL 7 agosto 2026 n. 36

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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