L’art. 30 c. 11 DL 19/2026 (convertito in L. 50/2026) ha modificato la disciplina istitutiva del Fondo per le vittime dell’amianto in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali.
L’INAIL, con Circ. 7 agosto 2026 n. 36, fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.
Prestazioni a carico del Fondo
Il Fondo prevede l’erogazione di un indennizzo nei limiti delle risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per i risarcimenti dei danni patrimoniali e non patrimoniali disposti in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, o dei loro eredi, per effetto di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 (per il Fondo relativo all’anno 2024), e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 (per il Fondo relativo all’anno 2025).
Beneficiari
Possono accedere alle prestazioni del fondo i seguenti soggetti:
Presentazione delle domande di accesso alle prestazioni
I soggetti legittimati ad accedere al Fondo devono presentare domanda all’INAIL all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it, a pena di inammissibilità, entro il 5 settembre 2026.
I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’INAIL - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma.
È necessario allegare alla domanda:
Al momento dell’invio della domanda all’INAIL, il lavoratore o i suoi eredi devono darne contestuale comunicazione alla società partecipata pubblica debitrice. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società, nei confronti dei lavoratori o dei loro eredi, contestualmente alla domanda di accesso diretto al Fondo.
Determinazione dell’indennizzo spettante
Per quanto riguarda i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, l’indennizzo è determinato in relazione al grado di inabilità riconosciuto dall’INAIL allo stesso tecnopatico; a tal fine nella seguente tabella sono riportate cinque “fasce di grado” in cui l’ammontare dell’indennizzo è determinato in misura crescente in ragione alla maggiore gravità del danno subito dal lavoratore.
|
Fasce di grado |
Indennizzi (€)
|
|---|---|
|
Fino al 20% |
28.000
|
|
21%-40% |
68.000
|
|
41%-60% |
120.000
|
|
61%-80% |
184.000
|
|
81%-100% |
260.000
|
In caso di decesso del lavoratore, l’indennizzo è stabilito, come riportato nella sottostante tabella, in relazione al numero degli eredi legittimati ad accedere al Fondo, individuati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta.
|
1 erede |
2 eredi |
3 o più eredi |
|---|---|---|
|
168.250 € |
201.900 € |
235.550 € |
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