L’OIC ha dato il via alla fase di consultazione pubblica avente ad oggetto la bozza del nuovo Principio Contabile interamente dedicato alle micro e piccole imprese. Il documento rappresenta un tassello cruciale nel percorso di revisione e ammodernamento della prassi contabile nazionale ed è stato approvato dal precedente Consiglio di Amministrazione lo scorso 22 luglio 2026 come atto conclusivo della consiliatura terminate di recente.
L’iniziativa nasce con un chiaro obiettivo strategico: raccogliere in un unico standard organico e di facile consultazione una disciplina fino ad oggi frammentata all’interno dei molteplici standard contabili generali, fornendo al contempo importanti semplificazioni operative concepite su misura per le strutture societarie di minori dimensioni.
Il contesto e la genesi del progetto: dal feedback del 2024 al testo unico
Le piccole e micro-imprese costituiscono il vero e proprio motore trainante dell’economia e del sistema produttivo italiano. Se si prendono come riferimento i parametri fissati dalla legge per la redazione delle forme di bilancio meno complesse, questa platea di soggetti copre circa il 96% delle società di capitali residenti nel Paese, percentuale che sfiora addirittura il 99% qualora si adottino i criteri di classificazione definiti dalle direttive europee.
Ciononostante, per molti anni queste entità si sono trovate a dover recepire ed applicare quadri regolamentari pensati e strutturati per gruppi industriali o complessi organizzativi di ben diversa portata, sopportando oneri amministrativi e burocratici sproporzionati rispetto alla propria organizzazione interna.
Per rispondere a questa criticità, l’OIC ha promosso nel 2024 un’ampia indagine conoscitiva diretta agli operatori del settore, ai professionisti ed alle associazioni di categoria. L'iniziativa ha registrato un notevole successo di pubblico, raccogliendo 304 contributi analitici. I risultati della prima consultazione sono poi stati sintetizzati nel Feedback Statement pubblicato a novembre 2025, che ha confermato la presenza di un diffuso consenso sull'opportunità di codificare un corpo normativo semplificato ed unitario. Un orientamento, peraltro, del tutto in linea con quanto già avvenuto nei principali ordinamenti economico-finanziari europei (tra cui Spagna, Olanda, Svezia, Danimarca e Regno Unito), dove da tempo esistono principi contabili dedicati in via esclusiva alle piccole realtà aziendali.
Ambito di applicazione: massima flessibilità per i redattori
L’ambito oggettivo di applicazione del nuovo principio comprende:
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.;
le società che redigono il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.
Restano invece espressamente esclusi dal perimetro di applicazione gli enti di investimento e le società di partecipazione finanziaria (holding) menzionati al comma 5 dell’art. 2435-ter c.c. Gli amministratori ed i redattori delle informative finanziarie avranno la facoltà di scegliere tra diverse modalità applicative:
Per assicurare la dovuta trasparenza nei confronti dei terzi e dei lettori del bilancio, l'impresa sarà tenuta ad evidenziare esplicitamente in Nota Integrativa la scelta effettuata, indicando con precisione di quali semplificazioni tra quelle elencate nel documento non si sia eventualmente avvalsa. Le scelte contabili adottate dovranno essere mantenute con costanza nel tempo.
Le principali semplificazioni contenute nella bozza di principio
La bozza predisposta dall'OIC rispetta integralmente i postulati generali del bilancio d'esercizio sanciti dal codice civile e dall'OIC 11 (tra cui la prevalenza della sostanza sulla forma e la rappresentazione veritiera e corretta), introducendo tuttavia agevolazioni di notevole rilievo pratico volte a ridurre significativamente i tempi ed i costi di lavorazione della contabilità.
Struttura e schemi di bilancio
Gli schemi espositivi riprendono le forme sintetiche già previste dalla legge. Per lo Stato Patrimoniale vengono mantenute le macro-voci e le sezioni aggregate, mentre per il Conto Economico si conferma la possibilità di raggruppamento di diverse sotto-voci (come la voce unitaria per le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso, o l'aggregazione di alcune voci relative ai costi del personale e agli ammortamenti). Le imprese che adottano gli schemi abbreviati mantengono l'esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario.
Criteri di valutazione e trattamento delle singole voci
Il testo riproduce la struttura tematica dell'informativa di bilancio introducendo deroghe e snellimenti su varie voci:
imposte differite: viene prevista una disciplina semplificata per il calcolo ed il riconoscimento delle imposte differite e anticipate, ammettendo la possibilità di tralasciarne la rilevazione qualora gli importi risultino irrilevanti sulla base del prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi;
valutazione e svalutazione delle immobilizzazioni: si confermano criteri snelliti per la determinazione della perdita durevole di valore (impairment test) attraverso il calcolo della capacità di ammortamento, che include l'analisi della redditività futura senza dover ricorrere a complessi modelli attuariali di attualizzazione dei flussi finanziari;
strumenti finanziari e derivati: per i titoli di debito, le partecipazioni ed i derivati rimangono di base operativi i rispettivi principi di settore (OIC 20, OIC 21, OIC 32), ma si riconosce la facoltà alle piccole imprese di adottare relazioni di copertura semplificate e di valutare il fair value dei derivati direttamente sulla base del valore comunicato periodicamente dalla controparte bancaria o finanziaria;
fattispecie poco frequenti: tutte quelle transazioni contabili ritenute statisticamente rare all'interno delle micro e piccole imprese (raccolte nell'Allegato A della bozza) non sono state volutamente disciplinate nel nuovo principio; in tali circostanze eccezionali la società farà diretto riferimento al principio contabile nazionale ordinario di riferimento.
Regime di prima applicazione e tempistiche della consultazione
Per facilitare l'impatto tecnico nella fase di prima adozione del nuovo standard, l’OIC ha strutturato un meccanismo di transizione prospettica. Al momento dell'entrata in vigore della norma:
i criteri semplificati si applicheranno unicamente ai fatti aziendali ed alle operazioni registrate successivamente alla data di prima applicazione;
non sarà richiesta la rideterminazione retroattiva dei dati comparativi dell'esercizio precedente, né la riesposizione dei saldi patrimoniali pregressi, garantendo così una transizione fluida e priva di complessi ricalcoli retroattivi.
La fase di consultazione e le tematiche aperte
La pubblicazione del documento apre una lunga fase di dibattito e confronto con il mercato e le professioni contabili. Gli stakeholder interessati potranno trasmettere le proprie osservazioni, proposte di modifica e pareri tecnici all'indirizzo di posta elettronica staffoic@fondazioneoic.eu entro e non oltre il 28 febbraio 2027.
Tra i principali temi al centro dell'attenzione su cui l'Organismo richiede una presa di posizione specifica figurano:
l'opportunità di confermare o modificare l'ambito di esclusione (come nel caso delle holding di partecipazione finanziaria);
le modalità tecniche per la stima e la valutazione della rilevanza delle imposte differite;
la struttura del calcolo della capacità di ammortamento per le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali (con specifico riferimento all'inclusione o esclusione degli oneri finanziari dal test);
la completezza e la congruità degli elenchi di semplificazioni (Allegato B) e di fattispecie non disciplinate in quanto poco frequenti (Allegato A).
Tutti i testi e la documentazione correlata sono disponibili ed liberamente scaricabili dal portale istituzionale dell'Organismo (www.fondazioneoic.eu). Solo al termine del periodo di consultazione e dopo aver analizzato le osservazioni pervenute dal tessuto professionale ed economico, l'OIC delibererà l'approvazione della versione definitiva del principio contabile, fissandone la decorrenza ufficiale per i bilanci futuri.
Fonte: Bozza Principio Contabile
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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